Modifica dell’oggetto conseguito o divenuto impossibile
Triveneto · J.A.5 · 9-2004
Atto costitutivo - Oggetto sociale
Massima
La deliberazione dell’assemblea dei soci di una società di capitali che, convocata senza indugio, modifica l’oggetto sociale già conseguito o divenuto impossibile a conseguirsi, non comporta revoca dello stato di liquidazione: pertanto produce effetti sin dalla sua iscrizione al registro delle imprese senza necessità del decorso del termine di 60 giorni prescritto dall’art. 2487 ter, comma 2, c.c.