Modifica dell’oggetto e recesso
Triveneto · I.H.1 · 9-2004
Atto costitutivo - Oggetto sociale
Massima
Per le s.r.l. si deve ritenere che non sia sufficiente una qualsiasi modifica dell’oggetto, anche se di lieve entità, per legittimare il socio non consenziente ad esercitare il recesso, benché l’art. 2473 c.c. parli semplicemente di “cambiamento dell’oggetto”, ma sia invece necessario un cambiamento significativo dell’attività sociale (così come prescrive espressamente l’art. 2437 c.c. per le società per azioni).
Norme collegate
Art. 2473Art. 2437