Momento della nomina dei componenti gli organi sociali delle società di nuova costituzione nelle fusioni o scissioni

Triveneto · L.A.27 · 9-2007

Amministrazione e rappresentanza - Nomina

Massima

Nel caso di fusione propria, o di scissione con una o più beneficiarie di nuova costituzione, è possibile non designare nel relativo progetto i componenti gli organi sociali della o delle nuove società.

In tal caso la nomina potrà essere operata direttamente con la delibera di approvazione del progetto, ovvero potrà essere delegata con detta delibera al soggetto legittimato a stipulare l’atto di fusione o scissione.

Norme collegate

Art. 2475Art. 2383Art. 2258Art. 2506-bisArt. 2318Art. 2257Art. 2501-ter