Natura della disposizione di cui all’art. 2470, comma 1, c.c. e sua derogabilità

Triveneto · I.L.3 · 9-2009

Massima

La disposizione di cui all’art. 2470, comma 1, c.c. (nel testo novellato dal D.L. n. 185/2008, come del resto anche nella versione previgente) ha natura di “condicio juris”, volta a differire l’efficacia del trasferimento delle partecipazioni nei confronti della società ad un momento successivo rispetto a quello del suo perfezionamento. È dunque possibile, in omaggio ai principi generali dell’ordinamento, apporre ad un contratto di trasferimento di partecipazioni ulteriori elementi accidentali di natura convenzionale (termini o condizioni), che non si sostituiscano alla condicio juris di cui all’art. 2470, comma 1, c.c. ma si sommino ad essa. In tal caso, ovviamente, il trasferimento diverrà pienamente efficace al verificarsi di tutte le condizioni e allo spirare di tutti i termini ad esso apposti (siano essi legali o convenzionali).

Norme collegate

Art. 2470

Massime collegate (2)