Naturale divisibilità delle quote di partecipazione in s.r.l.
Triveneto · I.I.35 · 9-2018
Azioni e quote - Diritti particolari del socio
Massima
Per regola dell’atto costitutivo/statuto le quote di partecipazione possono essere individuate sia in maniera unitaria con riferimento a ciascun socio (utilizzando alternativamente o cumulativamente una percentuale, una frazione, o il loro valore nominale implicito) che in maniera standardizzata, ossia mediante la loro suddivisione in un numero di quote predefinito aventi il medesimo valore e conferenti uguali diritti (vedi orientamento I.I.28).
Nella prima ipotesi la complessiva unitaria partecipazione appartenente ad un socio, o in comunione a più soci, è naturalmente divisibile senza alcun limite. L’assenza di valore nominale esplicito e la mancanza della predeterminazione di una unità di misura base standardizzata consente infatti di dividerla, in occasione di un trasferimento parziale o dello scioglimento della comunione, anche in partecipazioni unitarie derivate aventi valori nominali impliciti periodici.
Nella seconda ipotesi la complessiva partecipazione costituita da una pluralità di quote standardizzate appartenente ad un unico socio o in comunione a più soci non è invece divisibile oltre il limite costituito dalla misura della singola quota standardizzata determinata dallo statuto, che costituisce regola organizzativa inderogabile.
Nei limiti di quanto sopra, e in assenza di diverse regole statutarie, ogni socio può disporre parzialmente della propria complessiva partecipazione, unitaria o ripartita in quote standardizzate, anche per diritti reali parziari, sia in maniera divisa che in maniera indivisa. È dunque, ad esempio, possibile: a) che il socio titolare di una partecipazione unitaria costituisca un usufrutto sul 20% diviso della sua partecipazione come il socio titolare di 100 quote standardizzate costituisca il medesimo diritto di usufrutto su 20 quote determinate (con la conseguenza che non si creerà alcuna comunione tra socio e usufruttuario e, dunque, non sarà necessaria la nomina di un rappresentante comune per esercitare i diritti sociali); b) che il socio titolare di una partecipazione unitaria costituisca un usufrutto sul 20% indiviso della medesima come il socio titolare di 100 quote standardizzate costituisca il medesimo diritto di usufrutto sul 20% indiviso di tutte e 100 le quote di sua titolarità (nel qual caso si costituirà una comunione e si dovrà nominare un rappresentante comune per esercitare i diritti sociali).