Necessaria sussistenza in sede di costituzione di s.t.p. di soci abilitati all’esercizio delle professioni previste dall’oggetto sociale
Triveneto · Q.A.14 · 9-2013
Atto costitutivo - Soci
Massima
Non si ritiene legittimo costituire una s.t.p. se non sia presente nella compagine sociale almeno un socio professionista, legalmente abilitato, per ogni attività professionale dedotta nell’oggetto sociale.
Motivazione
La questione affrontata con l’Orientamento è se l’oggetto sociale multiprofessionale possa essere potenzialmente aperto a più attività professionali protette, anche se in concreto non siano presenti soci professionisti aventi l’abilitazione professionale per tutte le attività dedotte nell’oggetto sociale. Dai precedenti storici, nonché dalle disposizioni normative che presuppongono l’iscrizione della società professionale presso gli albi od ordini (comma 4, lett. b, comma 7 e artt. 8, 9 e 10 Regolamento STP) relativi all’attività professionale esercitata in forma societaria, sembra potersi dedurre un collegamento necessario tra qualifica soggettiva del socio professionista ed attività professionale dedotta nell’oggetto della società costituita per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, così come testualmente prevede il comma 3 dell’art. 10, collegamento rafforzato anche dalla previsione del comma 6 che preclude la partecipazione dei soci a più società tra professionisti (v. Orientamento Q.A.17).
La tesi contraria, basata sul fatto che comunque la società non potrebbe ottenere l’iscrizione nel relativo albo professionale finché non vi fosse un socio professionista abilitato ad esercitare quella determinata professione contemplata nell’oggetto sociale, non considera l’eccezionalità di tale disciplina. La nuova normativa, infatti, consente l’esercizio in forma societaria di un’attività necessariamente individuale (il Legislatore si preoccupa che l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti: comma 4 lett. c), l’abilitazione alla quale è sottoposta a controlli di natura pubblicistica, con conseguenze che derogano ai normali principi privatistici (basti pensare alla previsione di cui all’art. 2231 c.c.).
L’esclusività dell’oggetto sociale – nel senso sopra delineato – deve intendersi quindi in concreto limitata all’effettiva attività svolta; e poiché l’attività della società tra professionisti è quella professionale essa, in caso di società tra professionisti multidisciplinare, non può che essere determinata dalla effettiva qualifica dei soci professionisti attuali.