Nomina, cessazione e sostituzione dei sindaci e dei revisori
Triveneto · I.D.7 · 9-2011
Controllo gestionale e contabile - Collegio sindacale e sindaco unico
Massima
Il collegio sindacale e il revisore legale sono organi distinti, pertanto la nomina, cessazione e sostituzione dei loro componenti avviene nel solo rispetto delle norme proprie di ciascuno di essi (codice civile per i sindaci, art. 13 D. Lgs. 39/2010 per i revisori) indipendentemente dalla circostanza che nel caso concreto la funzione di revisione legale sia esercitata dal collegio sindacale.
Motivazione
Con la riforma della revisione legale operata dal D.Lgs. n. 39/2010 sono state introdotte nel nostro ordinamento delle nuove regole per la nomina e revoca dei revisori (abrogando la previgente normativa contenuta negli artt. 2409 quater e quinquies c.c.) ed una specifica disciplina per le dimissioni dei medesimi.
L’esito di tali innovazioni è una marcata differenza di disciplina tra sindaci e revisore legale in ordine alla nomina, revoca e dimissioni. Basti pensare che i sindaci possono dimettersi per qualsiasi causa e con efficacia immediata (vedi orientamento I.D.3), mentre i revisori possono dimettersi esclusivamente per i casi stabiliti con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze e con efficacia differita fino al momento della loro sostituzione e, comunque, di non oltre sei mesi.
E’ evidente che le differenze di disciplina tra i due organi sono legate alle loro diverse competenze e alla necessità di recepire le direttive comunitarie sulla revisione legale.
Il legislatore ha però consentito che, in molti casi, si possa non nominare il revisore legale, attribuendo le sue competenze al collegio sindacale.
In detta ipotesi si pone dunque il problema se al collegio sindacale che esercita anche la revisione legale debbano applicarsi le sole regole di funzionamento che gli sono proprie, ovvero quelle del revisore, ovvero, ancora, una disciplina mista che tenga conto dell’interesse in concreto tutelato.
Nessuna norma si preoccupa di risolvere la questione.
In assenza di una disciplina specifica deve ritenersi che al collegio sindacale, in quanto organo tipico, non possano che applicarsi le sole regole di funzionamento che gli sono proprie, indipendentemente dalle competenze che in concreto gli siano state attribuite.
Nel consentire l’attribuzione al collegio sindacale delle funzioni di revisione legale, non è stato infatti creato un nuovo organo, una sorta di tertium genus tra collegio sindacale e revisore legale, un ibrido tra i due organi che compenetri entrambi, bensì è stato ritenuto, assai più semplicemente, che ricorrendo determinate condizioni non fosse necessario istituire il revisore legale in aggiunta al collegio sindacale.