Non applicabilità dell’art. 2474 c.c. alla liquidazione delle partecipazioni in caso di recesso od esclusione
Triveneto · I.H.18 · 9-2014
Recesso - Recesso in s.r.l.
Massima
Si ritiene legittimo che la società contragga prestiti per liquidare la partecipazione del socio receduto (o escluso o defunto) con l’utilizzo nominale di riserve disponibili (che potrebbero di fatto essere illiquide), poiché in tal caso non si verifica un’ipotesi di acquisto di partecipazioni cui all’art. 2474 c.c.
Motivazione
L’art 2473 c.c. prevede che il rimborso delle partecipazioni del socio receduto possa essere effettuato anche attraverso l’utilizzo di riserve disponibili, cioè di quella parte del patrimonio non soggetta ai vincoli di indisponibilità che gravano sul capitale sociale e sulla riserva legale. Nella pratica, tuttavia, accade di frequente che tali riserve, pur sussistendo, siano di fatto illiquide, in quanto costituite da beni materiali o immateriali (diversi dal denaro) di difficile commerciabilità o la cui alienazione avrebbe effetti penalizzanti sull’efficienza dell’organizzazione aziendale. Verificandosi detta situazione potrebbe essere utile per la società liquidare il socio receduto con provvista ricavata da un finanziamento bancario, evitando così di svendere i beni sociali o di compromettere l’integrità dell’azienda sociale. Da una veloce lettura dell’art. 2474 c.c., che vieta alle società a responsabilità limitata di acquistare partecipazioni proprie o di accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione, potrebbe apparire di dubbia legittimità la contrazione di un prestito da parte della società per liquidare le partecipazioni proprie. Così non è. La ratio dell’art 2474 c.c. è quella di evitare che il capitale sociale possa essere aumentato con l’utilizzo immediato o potenziale di risorse finanziarie facenti parte del capitale preesistente, realizzando in tal modo un sostanziale annacquamento dello stesso. Se infatti fosse consentito alla società di concedere prestiti o prestare garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di proprie partecipazioni, potrebbe accadere che, in caso di insolvenza del socio sottoscrittore o acquirente, la società sia costretta a pagare il proprio capitale sociale. Lo stesso accadrebbe nell’ipotesi in cui fosse consentito alla società di acquistare direttamente le proprie partecipazioni, tant’è che nella s.p.a. la legge consente l’acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Diversamente dalle suddette ipotesi, nel caso in cui una s.r.l. rimborsi il socio recedente con il proprio patrimonio disponibile, reso liquido attraverso la contrazione di un prestito bancario, non ricorre alcun rischio di annacquamento del capitale sociale. In primo luogo, all’esito di detta operazione, la società non diviene proprietaria delle proprie partecipazioni. Il rimborso delle medesime, infatti, non può che determinare l’estinzione della posizione contrattuale soggettiva del socio uscente (vedi orientamento I.H.17). L’accrescimento che si determina nelle partecipazioni dei soci superstiti in conseguenza della liquidazione del socio recedente è un fenomeno esclusivamente nominale, in quanto non è accompagnato da alcun incremento patrimoniale o trasferimento di beni. In secondo luogo, l’operazione di rimborso delle partecipazioni del socio recedente mediante utilizzo di riserve disponibili della società non muta sotto il profilo economico, patrimoniale e sostanziale se avviene con mezzi propri della società o con finanziamenti bancari. Sia nella prima che nella seconda ipotesi l’evento che determina la riduzione del patrimonio netto della società è la corresponsione del danaro al socio recedente. La sola contrazione del mutuo, infatti, è patrimonialmente neutra, non determina alcun arricchimento o impoverimento della società, in quanto l’obbligo di restituzione delle somme ricevute a mutuo viene assunto a fronte della loro effettiva erogazione. In sostanza, una volta contratto il mutuo, la società non avrà subito alcuna modifica nell’entità delle proprie riserve disponibili, che continueranno a sussistere invariate, ma avrà acquisito la disponibilità delle somme liquide necessarie per rimborsare il socio recedente. È solo all’esito del rimborso che la società vedrà ridotto il proprio patrimonio netto dell’entità rimborsata. In un certo senso, il denaro che la società dovrà restituire alla banca è lo stesso che avrebbe dovuto versare al socio recedente (salvo l’aggravio degli interessi e il beneficio della rateizzazione). Tale fattispecie, pertanto, non rientra in alcun modo in quella vietata dall’art 2474 c.c.