Non necessità del concorso della conforme decisione dell’organo gestorio nel caso in cui la competenza ad approvare una domanda di concordato sia rimessa ai soci

Triveneto · P.A.5 · 9-2009

Massima

Nell’ipotesi che l’atto costitutivo o lo statuto riservino la competenza ad approvare una domanda di concordato ai soli soci, non si ritiene necessario che tale domanda debba essere anche approvata dall’organo gestorio.

In tale fattispecie, infatti, la decisione assunta dai soci non ha natura autorizzatoria, ma è l’espressione di una competenza esclusiva.

Quanto sopra vale anche per le società azionarie.

Motivazione

Una delicata questione, non affrontata dalla legge fallimentare, è quella relativa alla necessità o meno di porre in essere anche una conforme decisione degli amministratori sulla domanda di concordato nel caso in cui lo statuto o l’atto costitutivo rimetta la decisione sulla stessa ai soci.

Tale dubbio è generato dalla circostanza che, dopo la riforma del diritto societario, gli amministratori delle società azionarie sono sempre responsabili degli atti gestori, anche nel caso in cui gli stessi siano stati preventivamente autorizzati dai soci (art. 2364, comma 1, n. 5), mentre nelle società a responsabilità limitata è prevista la responsabilità solidale degli amministratori con i soci nel caso in cui gli atti di amministrazione posti in essere dai primi siano stati decisi od autorizzati da questi ultimi (art. 2476, comma 7, c.c.).

Nell’ipotesi in cui lo statuto rimetta ai soci la competenza a deliberare sulla domanda di concordato sembra tuttavia potersi escludere la necessità di adottare una concorrente e conforme decisione degli amministratori, ciò in virtù della chiara formulazione della disposizione di cui all’art. 152, comma 2, legge fall.

Detta disposizione evoca infatti una competenza originaria ed esclusiva, che, in quanto tale, non può avere natura autorizzatoria, sia essa attribuita legalmente all’organo gestorio o convenzionalmente ai soci.

Norme collegate

Art. 2364Art. 2476Art. 152 LF

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