Obbligazioni convertibili in azioni proprie già emesse e detenute in portafoglio dalla società emittente
Triveneto · H.K.10 · 9-2011
Altre forme di partecipazione - Obbligazioni
Massima
Si ritiene ammissibile l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie già emesse e detenute in portafoglio dalla società emittente.
In tal caso, posto che l’emissione non necessità di una contemporanea delibera di aumento di capitale, la competenza a deliberare l’emissione delle obbligazioni convertibili spetta all’organo amministrativo (salvo diversa disposizione statutaria), secondo la regola generale dell’art. 2410, comma 1, c.c., ovviamente nel rispetto dell’art. 2346 c.c. (e non all’assemblea straordinaria ex art. 2420 bis, comma 1, c.c.) e previa delibera dell’assemblea ordinaria che autorizzi la dismissione delle azioni proprie ex art. 2357 ter c.c.
Motivazione
La legge, così come in passato, disciplina con l’art. 2420 bis c.c. unicamente il procedimento di conversione diretto in azioni della stessa società che emette il prestito obbligazionario, senza fornire una regolamentazione generale della materia.
Non si occupa pertanto delle obbligazioni convertibili con metodo indiretto, cioè convertibili in azioni di altra società, appartenente o meno allo stesso gruppo dell’emittente, già in circolazione o di futura emissione, né si occupa delle obbligazioni convertibili in azioni già emesse e detenute nel patrimonio della stessa società emittente.
È comunque generalmente riconosciuta, in applicazione diretta di gran parte dell’art. 2420 bis c.c., l’ammissibilità della conversione in azioni proprie già emesse e detenute in portafoglio dalla società emittente, nel rispetto, ovviamente, dei limiti all’acquisto di azioni proprie.
Con l’orientamento in esame, peraltro, oltre a ribadire la legittimità di questo tipo di operazione non espressamente disciplinato, si vuole fornire agli operatori una indicazione anche con riferimento specifico alla questione della competenza organica alla relativa deliberazione di emissione posto che, con la riforma, l’assemblea straordinaria non è più l’unico organo competente in via originaria ed esclusiva per le decisioni di emissione di ogni categoria di obbligazioni.
Difatti, se la conversione in azioni proprie di nuova emissione, espressamente disciplinata dal legislatore, richiede necessariamente l’aumento del capitale della società emittente, nel caso in esame, invece, è ovvia l’assenza di un contestuale aumento del capitale sociale (dato che le azioni da attribuirsi in conversione sono già detenute in portafoglio dalla società emittente) e quindi di un impatto diretto sulle posizioni soggettive dei soci della società emittente.
In mancanza di un contestuale aumento del capitale sembra allora più corretto ritenere che la competenza organica a deliberare l’emissione delle obbligazioni convertibili in questione (convertibili cioè con azioni proprie detenute in portafoglio dalla società emittente le obbligazioni) segua la regola generale di cui all’art. 2410, comma 1, c.c. che l’attribuisce in via primaria agli amministratori (salvo che lo statuto disponga diversamente), in quanto finalizzata ad ottenere una semplificazione formale di una operazione gestionale, e non quella di cui all’art. 2420 bis, comma 1, c.c. che l’attribuisce invece all’assemblea straordinaria proprio in ragione del fatto che l’aumento del capitale a servizio della conversione - nell’ipotesi in esame mancante - costituisce una decisione di natura essenzialmente organizzativa, che richiede, coinvolgendone gli interessi, la formazione della volontà dei soci.
Con la precisazione necessaria che l’assemblea ordinaria mantiene la propria competenza e le proprie prerogative ai sensi dell’art. 2357 c.c. per procedere all’acquisto delle azioni proprie, ovvero, ai sensi dell’art. 2357 ter, comma 1, c.c., per autorizzare la dismissione delle azioni proprie a servizio del prestito convertibile.
Commento SNV
Nello stesso senso, Campobasso, Le obbligazioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da Portale-Colombo, Torino, 1991, 478 ss.; Forte-Imparato, Aumenti e riduzioni di capitale, Napoli, 1998, 126.