Operatività della clausola di prelazione a favore di non soci tecniche redazionali ed autonomia statutaria
Triveneto · H.I.31 · 9-2020
Azioni e quote - Limiti al trasferimento
Massima
Ammessa la liceità dell’introduzione nello statuto (vedasi Orientamento H.I.30) della clausola di prelazione a favore di non soci, che "ab origine" si introduce per agevolare l’ingresso di un estraneo in società, la sua disciplina può essere declinata variamente ed ampiamente nell’esercizio dell’autonomia contrattuale.
Sarà così possibile prevedere che a fronte dell’esercizio, anche solo parziale, del diritto di prelazione da parte del terzo la clausola diventi inefficace per il futuro (avendo carattere tendenzialmente precario o temporaneo ed avendo esaurito la sua funzione con l’ingresso in società del terzo; in tal caso il diritto si consuma con il suo primo esercizio ed indipendentemente dalla misura o dalla quantità delle azioni acquisite), oppure, al contrario, che il diritto di prelazione permanga in capo al soggetto pre-individuato (originariamente estraneo) il quale lo potrà esercitare ogni volta che intervenga un trasferimento di azioni (e quindi anche qualora sia già divenuto socio).
Ma sono peraltro da ritenersi legittime anche discipline più articolate in funzione delle diverse esigenze manifestate dai paciscenti, quali, ad esempio: la permanenza del diritto in capo al terzo per più volte fino al raggiungimento di un certo ammontare di azioni o di una certa soglia o percentuale di capitale sociale; la spettanza del diritto al soggetto pre-individuato anche più volte ma solo se al momento dell’esercizio della prelazione sia attualmente terzo (pur essendo stato una o più volte socio); oppure ancora, qualora si intenda introdurre vincoli alla circolazione delle azioni della società controllata, l’attribuzione del diritto di prelazione in favore di tutti i soci della società controllante proporzionalmente in base alle rispettive partecipazioni e con diritto di prelazione ulteriore, per la eventuale parte residua, a favore di quelli che abbiano esercitato la prelazione nell’esercizio del diritto statutariamente attribuito.
Le singole clausole potranno essere variamente declinate in relazione agli strumenti offerti dal modello societario.
Motivazione
A commento dell’Orientamento precedente sono esposti i motivi che inducono a ritenere certamente lecita ed ammissibile l’introduzione nello statuto della clausola di prelazione a favore di non soci al fine di favorirne l’ingresso nella compagine sociale.
Questo Orientamento, invece, sviluppa il tema della declinazione in clausola statutaria del principio e riconosce un ambito di esercizio dell’autonomia contrattuale assai ampio; al contempo avverte dell’esigenza che i professionisti, in mancanza di limiti normativi, si facciano carico di sviluppare e risolvere le varie questioni che potrebbero proporsi in pratica, sia in funzione delle diverse esigenze manifestate dagli interessati sia in relazione agli strumenti offerti dal diritto societario a seconda del tipo di riferimento scelto.
È così devoluto alla attenta tecnica redazionale il compito di definire se il diritto di prelazione possa essere esercitato solo parzialmente (per un numero di azioni inferiore a quelle oggetto di trasferimento); se il diritto sia precario e quindi si consumi con il primo esercizio oppure, al contrario, permanga in capo al soggetto/ente pre-individuato il quale lo potrà esercitare ogni volta che intervenga un trasferimento di partecipazioni e, quindi, anche qualora nel frattempo sia già divenuto socio; se operi anche con riferimento alle società facenti parte di un medesimo gruppo e a favore di quali soggetti (ad esempio: terzo individuato direttamente nella società controllata o collegata; prelazione a favore dei soci delle società controllate/collegate o dei soci della società controllante, individuabili anche per relationem tra quelli che saranno soci al momento della dismissione della partecipazione interessata; eccetera.