Partecipazione di associazioni o fondazioni in società di persone

Triveneto · O.A.2 · 9-2004

Atto costitutivo - Soci

Massima

È ammessa la partecipazione di una fondazione o di una associazione, aventi o no personalità giuridica, in una società di persone.

Norme collegate

Art. 14Art. 2295Art. D.Lgs. 2017 n. 117