Partecipazioni e valore nominale
Triveneto · I.I.28 · 9-2007
Azioni e quote - Diritti particolari del socio
Massima
Le partecipazioni sono naturalmente prive di valore nominale esplicito, ossia il loro valore nominale (che comunque sussiste) non dipende da una regola dell’atto costitutivo, per cui il medesimo varia automaticamente, senza necessità di una specifica decisione dei soci, nei casi di aumento gratuito o riduzione per perdite del capitale sociale, di annullamento di partecipazioni in esito a recesso o esclusione liquidate con riserve di patrimonio, o di emissione di nuove partecipazioni a prezzo diverso dalla “parità contabile”.
L’eventuale individuazione nell’atto costitutivo delle partecipazioni con il solo loro valore nominale, sia nell’ipotesi nella quale siano previste come “unitarie” sia in quella nella quale siano previste come “standardizzate” (ferma restando in tale ultima ipotesi la necessità di indicare anche il loro numero), deve comunque ritenersi sempre ammessa, anche in omaggio alle rigidità del sistema informatico del registro delle imprese che accetta solo tale metodo di individuazione delle partecipazioni, fermo restando che l’individuazione attraverso il valore nominale non le assoggetta alle regole delle partecipazioni con valore nominale esplicito.
Motivazione
All’epoca in cui il legislatore delegato della riforma è stato chiamato ad emendare, semplificandole e aggiornandole, le regole delle società di capitali, era maturata la consapevolezza che l’imposizione di un valore nominale esplicito per le partecipazioni sociali fosse priva di qualunque utilità, ed anzi produttiva di rilevanti inconvenienti. È per questo motivo che il legislatore delegante ha previsto nella legge delega (legge n. 366/01), all’art. 4, comma 6, lett. a), di consentire alle s.p.a. di emettere azioni prive di valore nominale, e all’art. 3, comma 2, lett. c), ultimo periodo, di consentire ai soci di s.r.l. di regolare l’incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali (e dunque non in base ai valori di conferimento). Il legislatore delegato ha ritenuto di attuare tale parte della delega rispettando puntualmente le diverse indicazioni fornite dal delegante. Per le società azionarie ha introdotto la possibilità di emettere azioni prive di valore nominale (art. 2346, commi 2 e 3, c.c.), fermo restando l’obbligo di suddividere il capitale in un numero predeterminato di azioni singolarmente indivisibili (art. 2347 c.c.). Per le società a responsabilità limitata la riforma ha invece inciso in maniera più radicale e articolata, cogliendo appieno le indicazioni contenute nella legge delega. Il legislatore della riforma non si è infatti limitato ad eliminare qualsiasi obbligo di determinazione contrattuale del valore nominale delle quote, ma ha emendato il concetto stesso di quota. Prima della riforma la quota di s.r.l. era la semplice espressione del conferimento di capitale del socio. Così era concepita nel vecchio art. 2474 c.c. e come tale doveva essere evidenziata, quale elemento essenziale, nel contratto sociale (art. 2475, comma 2, n. 5, c.c. ante riforma). Dopo la riforma la quota di s.r.l. è divenuta concettualmente estranea al conferimento di capitale, la stessa è ora l’espressione della “partecipazione” del socio nella società. L’apporto dei soci costituisce unicamente il presupposto per la sua attribuzione in una qualche misura. La “quota di partecipazione” deve pertanto essere determinata in maniera espressa ed autonoma nel contratto (art. 2463, comma 2, n 6, c.c.). Solo in carenza di un’indicazione espressa la stessa si presume essere proporzionale al conferimento (art. 2468, comma 2, secondo periodo, c.c.). La ridefinizione del concetto di quota nella s.r.l. ha fatto sì che in tale modello, a differenza che nella società azionaria, siano completamente risolti tutti i problemi generati in precedenza dalla eventuale presenza di valori non divisibili. La “nuova” quota di partecipazione infatti, oltre ad essere priva di un valore nominale esplicito, è anche sottratta all’obbligo di sottostare ad una unità di misura predeterminata (come al contrario accade per le azioni prive di valore nominale che sono vincolate dall’unità di misura determinata dal loro numero). La singola quota di partecipazione può liberamente essere indicata in una qualunque frazione o percentuale. Può anche essere suddivisa, in caso di trasferimento, infinite volte senza limiti di decimali. È così possibile prevedere che in una società con capitale nominale di 10.000,00 euro un socio sia titolare di una partecipazione pari ad un terzo, anche se il valore nominale implicito di tale partecipazione sarà un numero periodico. Detta partecipazione potrà a sua volta essere divisa, in caso di trasferimento, in due o più quote esprimenti o meno valori nominali impliciti periodici, e così via, nuovamente, senza limiti. Anche gli aumenti a pagamento non comportano più alcun problema di resti dato che il socio, titolare di una qualunque quota di partecipazione, potrà esercitare in tutto o in parte il suo diritto di sottoscrizione senza necessità alcuna di ottenere all’esito dell’operazione una quota multipla di una qualche unità. È molto importante precisare che, tanto per le società azionarie quanto per quelle a responsabilità limitata, è stata abolita la sola indicazione esplicita del valore nominale delle azioni o quote, non anche il valore nominale in quanto tale, che continua a sussistere anche se in maniera implicita. Il concetto di partecipazioni totalmente prive di valore nominale, sia esso esplicito od implicito, evoca le partecipazioni non rappresentative di capitale, come possono essere le azioni di godimento o quelle, note nel diritto belga, liberate mediante conferimenti d’opera non imputati a capitale e che non attribuiscono alcun diritto su quest’ultimo. Tale concetto è dunque estraneo a quello introdotto con la riforma, poiché, si ripete, le “nuove” azioni o quote prive di valore nominale sono sempre rappresentative di una frazione del capitale sociale, anche se non necessariamente di quella conferita dal loro titolare. In ultima analisi la novella ha operato un’inversione in quella che era la previgente individuazione esplicita ed implicita delle due entità ricavabili dalle partecipazioni: il valore nominale e la percentuale di partecipazione ad esse imputabile. Prima della riforma il valore nominale era esplicito e la percentuale di partecipazione implicita. Il primo poteva variare solo con una modifica del contratto, la seconda si adeguava automaticamente. Dopo la riforma la percentuale di partecipazione è esplicita e il valore nominale implicito. Sarà dunque la prima a modificarsi solo in seguito ad una variazione del contratto, mentre il secondo si adeguerà automaticamente.
Commento SNV
La motivazione si riferisce alla precedente versione dell’Orientamento, ma essa può comunque considerarsi attuale.