Partecipazioni intestate ad incapaci ed esercizio del diritto di voto

Triveneto · I.B.32 · 10-2024

Assemblea e decisioni dei soci - Intervento

Massima

L’esercizio del diritto di voto nelle decisioni dei soci da parte di chi ne è titolare deve considerarsi un atto non eccedente l’ordinaria amministrazione qualunque sia l’argomento oggetto della decisione, in quanto i soci possono assumere solo decisioni gestorie degli investimenti già effettuati e mai imporre l’effettuazione di nuovi o diversi investimenti, neanche nell’ipotesi in cui deliberino operazioni straordinarie o che attribuiscano il diritto di recesso.

È per tale motivo che l’art. 2352 c.c. (richiamato dall’art. 2471‐bis c.c.) prevede che in caso di usufrutto su partecipazioni il diritto di voto spetti, in assenza di patto contrario, al solo usufruttuario qualunque sia l’oggetto della decisione.

Anche l’espressione di consensi richiesti dalla legge ai soci uti singuli non a tutela di diritti soggettivi ma per consentire o semplificare l’adozione di determinate decisioni (quali le rinunce a termini, relazioni o documenti) devono considerarsi atti non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Il potere di compiere i suddetti atti costituisce un’espressione del diritto di godimento delle partecipazioni e non della loro proprietà, per cui nel caso di partecipazioni intestate a minori soggetti a responsabilità genitoriale spetta ai genitori quali titolari dell’usufrutto legale, i quali possono opporlo alla società anche in assenza di iscrizione al registro delle imprese trattandosi di diritto di godimento che si costituisce ex lege.

A quanto sopra consegue che l’esercizio del voto e l’espressione dei suddetti consensi:

‐ nel caso di partecipazioni intestate a minori soggetti a responsabilità genitoriale: sono effettuati dai genitori non quali rappresentanti dei figli minori ma quali contitolari del diritto di godimento delle azioni derivante dall’usufrutto legale ex art. 324 c.c.; ‐ nel caso di partecipazioni intestate a interdetti o a minori soggetti a tutela: sono effettuati dai loro legali rappresentanti, genitori o tutori, senza necessità di alcuna autorizzazione di volontaria giurisdizione; ‐ nel caso di partecipazioni intestate a inabilitati o a minori emancipati: sono effettuati direttamente da tali soggetti senza necessità dell’assistenza del curatore; ‐ nel caso di partecipazioni intestate a beneficiari di amministratore di sostegno: sono effettuati dal solo amministratore di sostegno, dal solo amministrato, o dall’amministrato con l’assistenza dell’amministratore, con o senza l’autorizzazione di volontaria giurisdizione, a seconda di quanto disposto dal giudice nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno ai sensi dell’art. 405, comma 5, c.c.

Commento SNV

Contra Busani - Currao, L’espressione del voto in assemblea da parte del socio legalmente incapace, Le Società 3/2020, 269 ss.; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 755-2013/I, Delibera di scissione e voto del socio minore d’età.

Norme collegate

Art. 320Art. 324Art. 374Art. 394Art. 405Art. 411Art. 424

Massime collegate (4)