Partecipazioni intestate ad incapaci ed esercizio di diritti individuali diversi dal voto
Triveneto · I.B.33 · 10-2024
Assemblea e decisioni dei soci - Votazione
Massima
L’esercizio di diritti individuali dei soci che comportano un disinvestimento o un nuovo investimento, quali quello di recesso, di prelazione o di sottoscrizione di un aumento di capitale a pagamento, ovvero l’espressione del consenso ad assumere la responsabilità illimitata in esito ad una trasformazione regressiva, devono considerarsi atti eccedenti l’ordinaria amministrazione di competenza del socio e non del titolare di un eventuale diritto di godimento sulle partecipazioni, pertanto i medesimi:
‐ nel caso di partecipazioni intestate a interdetti o a minori soggetti a responsabilità genitoriale o a tutela: sono effettuati dai loro legali rappresentanti previo ottenimento della relativa autorizzazione di volontaria giurisdizione; ‐ nel caso di partecipazioni intestate a inabilitati o a minori emancipati: sono effettuati da tali soggetti con l’assistenza del curatore e previo ottenimento della relativa autorizzazione di volontaria giurisdizione; ‐ nel caso di partecipazioni intestate a beneficiari di amministratore di sostegno: sono effettuati dal solo amministratore di sostegno, dal solo amministrato, o dall’amministrato con l’assistenza dell’amministratore, con o senza l’autorizzazione di volontaria giurisdizione, a seconda di quanto disposto dal giudice nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno ai sensi dell’art. 405, comma 5, c.c.
Commento SNV
La massima I.B.32 afferma invece che “L’esercizio del diritto di voto nelle decisioni dei soci da parte di chi ne è titolare deve considerarsi un atto non eccedente l’ordinaria amministrazione qualunque sia l’argomento oggetto della decisione [...] neanche nell’ipotesi in cui deliberino operazioni straordinarie o che attribuiscano il diritto di recesso”.
L’esercizio del diritto di voto dunque, benché sia una scelta determinante ai fini dell’attribuzione del diritto di recesso (nello specifico: il voto positivo preclude la possibilità di esercitare il diritto di recesso), non viene equiparato all’esercizio di quest’ultimo diritto (nello specifico: a una rinuncia, implicita, al diritto di recesso).
Nel caso di trasformazione regressiva sarà necessaria anche l’autorizzazione ex art. 2294 c.c.