Passaggio dalla mutualità prevalente alla mutualità non prevalente e viceversa

Triveneto · M.A.26 · 9-2011

Atto costitutivo - Modificazioni in generale

Massima

Nelle società cooperative il passaggio dal regime della mutualità prevalente a quello privo di tale qualifica non integra affatto un’ipotesi di trasformazione societaria.

L’inserimento o l’eliminazione delle clausole previste dall’art. 2514 c.c. per il modello a “mutualità prevalente” deve avvenire con deliberazione da tenersi nelle forme richieste per l’assemblea straordinaria e non con le sole maggioranze previste per la stessa.

Motivazione

La legge distingue tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative prive di tale qualifica. Tuttavia il legislatore riconosce a tutte le cooperative (a mutualità prevalente e non) una funzione sociale comunque mutualistica che le differenzia dalle società lucrative. La natura mutualistica (non lucrativa) caratterizza ed accomuna tutte le società di questo tipo e perciò tutte le cooperative, anche quelle a mutualità non prevalente, sono assoggettate al controllo dell’autorità di vigilanza (artt. 2545-quaterdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies c.c.) e alle disposizioni “antilucrative” di cui agli artt. 2545-quater e 2545-quinquies, comma 2, c.c.

Le cooperative a mutualità prevalente debbono rispettare tanto le condizioni quantitative di prevalenza di cui all’art. 2513 c.c. (sono i c.d. “requisiti operativi” di prevalenza), quanto i divieti ed i limiti statutari, che debbono essere recepiti ai sensi dell’art. 2514 c.c. (sono i c.d. “requisiti statutari” di prevalenza).

Il requisito operativo di prevalenza è soddisfatto quando i ricavi delle vendite ai soci, il costo del lavoro e il costo dei beni dei soci (nelle cooperative agricole la quantità o il valore dei prodotti conferiti) rappresenta più del 50% del totale (art. 2513 c.c.) rispettivamente nelle cooperative di utenza (principalmente quelle edilizie e di consumo), in quelle di lavoro ed in quelle in cui vengono conferiti i beni dei soci. Qualora all’interno della stessa cooperativa si realizzino contemporaneamente tipi diversi di scambio mutualistico si fa ricorso al criterio della media ponderata (art. 2513, comma 2, c.c.). Peraltro sono previste varie deroghe al regime generale della prevalenza. Così le cooperative sociali disciplinate dalla legge 381/1991 sono considerate comunque a mutualità prevalente a prescindere dal rispetto dei limiti dell’art. 2513 c.c. (art. 111-septies disp. art. c.c.). Inoltre il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, può fissare (ed ha fissato con Decreto del 30 dicembre 2005) speciali deroghe ai predetti criteri. In particolare, a prescindere dall’effettivo possesso dei requisiti codicistici, si considerano a mutualità prevalente le cooperative di consumo operanti esclusivamente nei comuni montani con popolazione non superiore ai diecimila abitanti, le cooperative che operano prevalentemente nei settori di particolare rilevanza sociale, quali le attività di commercio equo e solidale.

I requisiti statutari di prevalenza sono costituiti dal limite di remunerazione del capitale effettivamente versato nella misura dell’interessa massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti, dal divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo per i dividendi, dal divieto di distribuzione di riserve tra i soci cooperatori e dall’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

L’inserimento o l’eliminazione delle suddette “clausole mutualistiche” deve avvenire con deliberazione dell’assembla straordinaria: nonostante l’ambiguità del dettato normativo (art. 2514, ultimo comma, c.c.) la delibera deve essere verbalizzata con atto di notaio come richiesto per l’assemblea straordinaria (o per l’assemblea che modifica l’atto costitutivo per le cooperative a modello s.r.l.) e non con le sole maggioranze previste per la stessa. Infatti, come per tutte le modificazioni statutarie, sarà necessaria la redazione di un verbale in forma pubblica per permettere il controllo notarile prima dell’iscrizione.

In relazione alla struttura si deve osservare che il venir meno della prevalenza può derivare o da una scelta dei soci, che decidano di eliminare le “clausole mutualistiche” di cui all’art. 2514 c.c., o da una situazione di fatto, ossia dalla circostanza che, per due esercizi consecutivi, non siano osservati i limiti dell’art. 2513 c.c. Se la semplice modifica di situazioni di fatto comporta la perdita o la riassunzione del regime della mutualità prevalente, indipendentemente dalla volontà dei soci, ciò significa che il passaggio dal regime della mutualità prevalente a quello privo di tale qualifica (e viceversa) non può determinare una modifica tipologica o causale della cooperativa.

Pertanto il cambiamento del regime della mutualità non integra affatto un’ipotesi di trasformazione societaria, con conseguente inapplicabilità della disciplina generale sulla trasformazione delle società di capitali: le maggioranze richieste non sono quelle previste per la trasformazione ma quelle richieste per le semplici modifiche statutarie, non spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso nella decisione, ecc.

L’unico limite tassativo richiesto per il cambiamento di mutualità è che, quando si perde il requisito della prevalenza, i soci non possano mai appropriarsi dei benefici di natura tributaria dei quali la cooperativa ha goduto in ragione della prevalenza mutualistica. Per questo il codice richiede che il patrimonio netto della cooperativa che abbia perso i requisiti di mutualità prevalente sia imputato alle riserve indivisibili (cioè non distribuibili ai sensi dell’art. 2545-ter c.c.), previa redazione di un bilancio soggetto alla verifica di una società di revisione (art. 2545-octies, comma 2, c.c.).

Norme collegate

Art. 2365Art. 2512Art. 2513Art. 2514Art. 2545-octiesArt. 111-septies L. 1991 n. 381Art. 31 D.Lgs. 2004 n. 310Art. D.M. 30-12-2005Art. 10 L. 2009 n. 99