Pegno o usufrutto su una quota di partecipazione di categoria

Triveneto · I.N.7 · 9-2018

Azioni e quote - Categorie di quote - P.M.I.

Massima

Essendo ciascuna quota di partecipazione di categoria distinta da quella di un’altra categoria (vedi orientamento I.N.6), si deve ritenere che nel caso in cui un socio titolare di quote di partecipazione di categorie diverse costituisca in pegno o in usufrutto le intere quote di una o più categorie e mantenga la piena proprietà di intere quote di altre categorie non si verifichi alcuna contitolarità di quei diritti che sono portati sia dalle categorie di quote concesse in pegno o in usufrutto che da quelle di cui ha conservato la piena proprietà (ad esempio il diritto di voto).

In detta fattispecie non trova pertanto applicazione la disciplina sulla nomina del rappresentante comune prevista dall’art. 2468, comma 5, c.c. (vedi anche orientamento I.I.35).

Motivazione

L’orientamento in commento affronta una rilevante questione pratica posta dal principio dell’unicità della partecipazione proprio della s.r.l. e di come lo stesso debba essere applicato in presenza di quote di categoria.

Se, infatti, la partecipazione complessiva di un socio fosse ritenuta unitaria ancorché composta da quote di categorie diverse, si dovrebbe ritenere che ogni singola categoria ad esso appartenente integrerebbe una porzione della sua partecipazione complessiva e non un bene autonomo.

Conseguenza di tale interpretazione dovrebbe essere che la costituzione di diritti reali parziali (quali l’usufrutto o il pegno) sulle intere quote di una categoria appartenenti al medesimo socio potrebbe creare una situazione di comunione di diritti (ad esempio il voto) tra il socio e il titolare del diritto reale parziale, con la conseguenza che detti diritti sarebbero esercitabili solo attraverso un rappresentante comune.

Quanto sopra, ovviamente, sempre che nella convenzione di costituzione del diritto reale parziale non si sia convenuto che lo stesso sia attribuito in forma divisa (vedi orientamento I.I.35).

Avendo sostenuto nell’orientamento I.N.6, alla cui motivazione si rimanda, che nelle s.r.l.-PMI qualora un socio sia titolare di quote di diverse categorie, le stesse non costituiscono un’unica partecipazione, ma tante partecipazioni unitarie quante sono le diverse categorie possedute, partecipazioni unitarie che in caso di successive cessioni o acquisti non si modificano nel loro numero ma solo nella loro percentuale, è stato coerentemente sostenuto nell’orientamento in commento che la costituzione di un diritto reale parziale sulle intere quote di una categoria appartenenti ad un unico socio non produce mai uno stato di contitolarità di diritti.

Di contro, qualora il diritto reale parziale fosse costituito solo su una parte di una maggior quota di categoria appartenente al medesimo socio, lo stesso potrebbe essere costituito sia in forma divisa che in forma indivisa, in base a quanto dedotto dalle parti nella convenzione costitutiva del diritto.

Norme collegate

Art. 2471-bisArt. 2352Art. 2482-quaterArt. 2348Art. 2481-terArt. 2468Art. 2463Art. 26 PMI

Massime collegate (4)