Perdita da parte di s.r.l. dei requisiti di pmi e sorte delle categorie di quote esistenti

Triveneto · I.N.4 · 9-2018

Azioni e quote - Categorie di quote - P.M.I.

Massima

Nel caso in cui l’atto costitutivo di una s.r.l.-PMI abbia previsto la creazione di categorie di quote (ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3, del D.L. n. 179/2012) e successivamente la società perda i requisiti di PMI, le previsioni sulle categorie di quote manterranno la loro efficacia con riferimento alle sole partecipazioni esistenti a tale data, in analogia con quanto previsto per le start-up innovative dall’art. 31 del D.L. n. 179/2012.

Motivazione

La riforma originaria operata con il D.L. n. 179/2012, con la quale è stata introdotta nell’ordinamento la possibilità per le s.r.l. qualificabili come start-up innovative di creare categorie di quote, prevedeva espressamente, all’art. 31, che in caso di perdita da parte della società della qualifica che aveva legittimato tale creazione le categorie di quote già emesse a quella data avrebbero mantenuto la loro efficacia.

Per effetto della tecnica legislativa utilizzata al fine di estendere la facoltà di creare categorie di quote anche alla s.r.l.-PMI, consistente nella sostituzione delle parole “start-up innovative” con le parole “PMI” nei soli commi del D.L. n. 179/2012 che ammettevano tale facoltà, la previsione contenuta nell’art. 31 circa il mantenimento di efficacia delle categorie di quote emesse al venir meno della qualifica che legittimava la loro creazione non risulta direttamente applicabile alle s.r.l.-PMI.

Si pone dunque il problema di definire cosa accade nell’ipotesi in cui una s.r.l. avente i requisiti di PMI abbia emesso categorie di quote e successivamente perda tali requisiti.

La soluzione adottata dal legislatore per le start-up innovative, cioè quella di rendere “stabili” le categorie di quote una volta emesse, appare coerente con la ratio sottostante alla loro introduzione nell’ordinamento: quella di favorire la raccolta di capitali di rischio. Se infatti fosse stato riconosciuto ad un potenziale investitore in quote “privilegiate” di mantenere il suo privilegio solo fino a quando la società potesse qualificarsi start-up innovativa non si sarebbe certo favorita la raccolta di capitali di rischio.

Tale ratio appare sussistere anche per le s.r.l.-PMI, posto che la riforma operata con il D.L. n. 50/2017 ha dichiaratamente esteso a dette società la facoltà di creare categorie di quote al fine di “attrarre investimenti”.

La circostanza che la disposizione sulla conservazione dell’efficacia delle quote di categoria emesse dalle start-up innovative non sia stata espressamente estesa alle PMI non sembra dunque di per sé escludere tale regola anche per queste ultime.

In primo luogo, la disposizione dell’art. 31 del D.L. n. 179/2012 è stata dettata con riferimento testuale alle deroghe al diritto societario previste dai commi 2 e 3 dell’art. 26 del medesimo decreto, che sono proprio i commi che dopo la novella del 2017 consentono oggi alle PMI di creare categorie di quote. L’omesso richiamo a tale disposizione nel D.L. n. 50/2017 sembra dunque più legato ad un mancato coordinamento che ad una volontà del legislatore di disciplinare diversamente la materia.

È poi da rilevare che la disposizione contenuta nell’art. 31 del D.L. n. 179/2012 non è una norma autonoma ma costituisce una modalità di applicazione delle disposizioni che consentono di creare categorie di quote contenute nei commi 2 e 3 dell’art. 26 del medesimo decreto. Sotto questo profilo, dunque, l’art. 31 del D.L. n. 179/2012 dovrebbe ritenersi applicabile anche alle s.r.l.-PMI per “richiamo indiretto”.

Si deve infine evidenziare che con il D.L. n. 179/2012 si è ritenuto di fare salve le deroghe al diritto societario con riferimento ad un modello a tempo (le start-up innovative non possono durare più di cinque anni), cioè un modello che sicuramente si sarebbe evoluto in uno che non ammette la creazione di categorie di quote. Risulta dunque assai arduo trovare argomenti per escludere l’applicazione analogica di tale disposizione anche alle PMI, posto che in queste la perdita dei requisiti che consentono la creazione di categorie di quote è solo eventuale e, in pratica, assai remota.

Per quanto esposto, nell’orientamento in commento si è affermato che, una volta sottoscritte, le categorie di quote di s.r.l.-PMI continueranno a sussistere anche in caso di perdita da parte della società della qualifica di PMI.

Norme collegate

Art. 2 Reg. 2017/1129/UEArt. 61 T.U.F.Art. 2348Art. Racc. CE 2003/361/CEArt. 31 PMIArt. 26 PMI

Massime collegate (5)