Polizza assicurativa o fideiussione bancaria sostitutive del conferimento in denaro e dpcm attuativo
Triveneto · I.A.10 · 9-2010
Conferimenti - Conferimenti in denaro
Massima
La disposizione di cui all’art. 2464, comma 4, secondo periodo, c.c., in base alla quale il versamento iniziale dovuto al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo può essere sostituito da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria, stipulata per un importo almeno corrispondente, è inattuabile fino a quando non saranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le caratteristiche della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria.
Norme collegate
Art. 2464Art. 2465