Postergazione nelle perdite nella s.r.l.

Milano · 40 · 18-11-2004

Azioni e quote - Diritti particolari del socio

Massima

L’art. 2482 quater c.c. – ove dispone che «in tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci» – regola gli effetti della deliberazione di riduzione del capitale per perdite nella s.r.l., ma non impedisce che, a monte, l’atto costitutivo preveda per uno o più soci una diversa incidenza delle perdite sulla propria partecipazione sociale, analogamente a quanto dispone l’art. 2348 c.c. per la s.p.a.

Il rispetto del divieto del patto leonino impone in tal caso che la riduzione del capitale per perdite, dopo aver causato l’annullamento delle altre partecipazioni, comporti anche la riduzione e, se del caso, l’annullamento, della partecipazione del socio postergato nelle perdite.

Motivazione

Il tenore letterale dell’art. 2482 quater c.c., ed in particolare la locuzione iniziale «in tutti i casi», ha indotto alcuni primi commentatori della disciplina della s.r.l. a ritenere del tutto preclusa, in tale tipo sociale, la facoltà di introdurre una clausola statutaria che disponga la postergazione di taluni soci nelle perdite della società, giacché in tal modo si otterrebbe proprio quella «modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci» di cui fa menzione la norma. La postergazione, difatti, comporta la riduzione e financo l’annullamento delle sole partecipazioni non postergate, a copertura delle perdite della società, una volta utilizzate tutte le riserve all’uopo disponibili.

A tale argomentazione letterale, inoltre, viene aggiunta quella fondata sull’asserita tassatività dei casi in cui sia consentito attribuire a singoli soci particolari diritti ai sensi dell’art. 2468, comma 3°, c.c., tra i quali, appunto, non rientra la postergazione nelle perdite.

Entrambi i motivi, tuttavia, non appaiono fondati e non sono in grado di sostenere adeguatamente siffatta lettura restrittiva della disciplina della s.r.l., nemmeno per ciò che concerne specificamente il tema dell’incidenza delle perdite sulle partecipazioni sociali.

Così è anzitutto per quanto riguarda il riferimento all’art. 2468, comma 3°, c.c., avendo altrove cercato dimostrare la non tassatività delle ipotesi ivi previste (v. massima n. 39). Neppure del resto può in alcun modo convincere l’argomento basato sulla lettera della norma, la quale, in realtà, regola l’effetto che potremmo dire “normale” di tutte le ipotesi di riduzione del capitale sociale, limitandosi a stabilire che, a prescindere dalle cause e dalle modalità di riduzione, essa si riverbera in modo proporzionale ed uguale su tutte le partecipazioni. D’altronde, norma del tutto analoga era prevista già in passato (art. 2496, comma 3°, c.c., in base al quale «in caso di riduzione del capitale per perdite, i soci conservano i diritti sociali secondo il valore originario delle rispettive quote»): avendo il legislatore spostato il sistema di misurazione della grandezza delle partecipazioni dal loro “valore” (nominale) alla loro “quota” (intesa quale frazione), la nuova formulazione della norma chiarisce che, sia in caso di riduzione per perdite, sia in caso di riduzione effettiva, non mutano le “quote” di partecipazione, ossia le “frazioni” di capitale sociale rappresentato da ciascuna partecipazione.

Che in tale disposizione non si possa ravvisare alcun principio inderogabile, tale da impedire all’autonomia negoziale di modificare gli effetti “normali” della riduzione di capitale per perdite, è infine dimostrato dal confronto del tipo s.r.l. con gli altri tipi di società lucrative, laddove il legislatore prevede espressamente – e si vedano a tal proposito l’art. 2348 c.c., in tema di s.p.a., e l’art. 2263 c.c., in tema di società personali – la possibilità di prevedere pattiziamente una diversa incidenza delle perdite della società su talune partecipazioni rispetto ad altre. Nessuna plausibile ragione pare possibile cogliere nel sistema normativo, affinché si debba ritenere vietato tale risultato anche nella s.r.l., la cui disciplina dovrebbe anzi caratterizzarsi, rispetto alla s.p.a., da un maggior grado di derogabilità rispetto al modello legale.

Ne consegue che, salvo il limite del patto leonino cui si fa menzione anche nella presente massima, è consentito all’autonomia negoziale prevedere sia le consuete forme di postergazione nelle perdite, sia le ulteriori possibili forme di diversificazione dell’incidenza delle perdite sulle singole partecipazioni sociali (ad esempio determinando percentuali di incidenza diverse rispetto alle quote di capitale), configurandosi così, un’ipotesi di diritti “particolari”, ai sensi del già menzionato art. 2468 c.c. (v. massima n. 39).

Norme collegate

Art. 2482-quaterArt. 2265Art. 2348Art. 2263Art. 2468

Massime collegate (1)