Potere di rappresentanza dell’organo amministrativo di s.r.l. - operazioni sostanzialmente modificative dell’oggetto sociale - invalidità o inefficacia degli atti per difetto di delibera assembleare - insussistenza.

Campania · 43 · 11-2020

Massima

Il potere di rappresentanza dell’organo amministrativo di società a responsabilità limitata è generale e consente di impegnare la società, nei limiti della c.d. exceptio doli, anche nelle ipotesi di compimento di operazioni sostanzialmente modificative dell’oggetto sociale. La riserva di competenza assembleare, propria dell’articolo 2479, comma 2, n. 5 c.c., non intacca il potere di rappresentanza, bensì designa esclusivamente un limite al potere gestorio. La conclusione di un contratto, in difetto di delibera assembleare ex art. 2479, co. 2, n.5 c.c., lungi dal provocare una forma di patologia dell’atto in termini di invalidità o inefficacia, integra un inadempimento degli obblighi imposti all’organo amministrativo e può valere quale giusta causa di revoca o fungere da presupposto per un’azione di responsabilità.

Motivazione

Negli ultimi anni la giurisprudenza di merito è più volte intervenuta sul tema della negoziazione dell’azienda da parte di società a responsabilità limitata (Nota1: Trib. Roma, 28 aprile 2011, in Vita not., 2011, 1016; Trib. Piacenza, 14 marzo 2016, in Banca, borsa, titoli di credito, 2017, II, 377 con nota di N. De Luca, Da “Holzmüller e Gelatine” a “Bulli e Pupe”. Competenze implicite dell’assemblea e limiti legali ai poteri degli amministratori nelle società di capitali e in CNN Notizie del 23 marzo 2016, con nota di A. Paolini, D. Boggiali e A. Ruotolo. Trib. Roma, Sez. impresa, 3 agosto 2018, in Società, 2018, 1371 ss., con nota di N. De Luca e A. Gentile, Cessione dell’intera azienda: limiti legali ai poteri degli amministratori e nullità degli atti e in CNN Notizie del 3 aprile 2019, con nota di A. Paolini e D. Boggiali; Trib. Milano, Sez. impresa, 5 novembre 2017 in Notariato, 2018, 439 con nota di M. Ferrari, Nullità di un contratto di affitto di azienda in difetto della preventiva decisione dei soci. Trib. Roma, Sez. impresa, 27 gennaio 2020, in Società, 2020, 425 e ss., con nota di N. De Luca e A. Gentile, Dalla cessione al conferimento (senza poteri) dell’intera azienda). La cessione, il conferimento, l’affitto dell’intero complesso aziendale (di un ramo d’azienda o addirittura di un singolo asset) sono stati sussunti nell’ambito applicativo dell’articolo 2479, comma 2, n.5, c.c., in quanto operazioni tali da comportare una sostanziale modifica dell’oggetto sociale, riservate alla competenza dell’assemblea dei soci. La riferita corrente giurisprudenziale fonda le proprie convinzioni sulla riconducibilità della norma ex articolo 2479 bis, comma 2, n.5, c.c. all’alveo delle c.d. limitazioni legali del potere di rappresentanza. La riserva di competenza dell’assemblea costituirebbe un limite legale al potere di rappresentanza dell’organo amministrativo e, in quanto tale, costituirebbe ipotesi sottratta al principio della rappresentanza generale, di cui all’articolo 2475 bis c.c. (Nota 2: G. Zanarone, Della società a responsabilità limitata, in Comm. cod. civ. Schlesinger - Busnelli, Milano 2010, 1008; P. Spada, Classi e tipi di società dopo la riforma organica (guardando alla “nuova” società a responsabilità limitata), in Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario, a cura di M. Cian, Padova, 2004, 40; O. Cagnasso, La società a responsabilità limitata, in Tratt.Dir. Comm., dir. da G. Cottino, Torino, 2007, 356). Il difetto della delibera assembleare sarebbe, pertanto, sempre opponibile al terzo che abbia contratto con la società, indipendentemente dall’ipotesi di dolo del terzo contraente. Le conseguenze giuridiche connesse alla mancanza della delibera assembleare sono state variamente formulate dalla stessa giurisprudenza. Secondo una prima tesi, il contratto stipulato dall’organo amministrativo sarebbe affetto da annullabilità (Nota 3: Trib. Piacenza, 14 marzo 2016, cit.). Secondo una diversa prospettazione, la patologia del contratto andrebbe qualificata in termini di inefficacia (Nota 4: Trib. Roma, 28 aprile 2011, cit. In dottrina: P. Spada, Classi e tipi di società dopo la riforma organica (guardando alla “nuova” società a responsabilità limitata), cit., 40; S. Ambrosini, sub art. 2475-bis, in G. Niccolini e A. Stagno d’Alcontres, Società di capitali. Commentario, Napoli, 2004, 1580 ss.; A. Picciau, Appunti in tema di amministrazione e rappresentanza, in F. Farina, C. Ibba, G. Racugno, A. Serra, La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative, Milano, 2004, 253; R. Rordorf, Decisioni dei soci di s.r.l.: competenza e modi del decidere, in Società, 2006, 1202). Ulteriore ricostruzione giurisprudenziale predilige una sanzione più radicale, discorrendo di nullità del negozio (Nota 5: Trib. Roma, Sez. impresa, 3 agosto 2018, cit; Trib. Roma, Sez. impresa, 27 gennaio 2020, cit; Trib. Milano, Sez. Impresa, 5 novembre 2017, cit.). Simili impostazioni vanno respinte con decisione. L’automatica riconduzione delle ipotesi al vaglio nell’ambito delle modifiche sostanziali dell’oggetto sociale pare operazione ermeneutica aprioristica, se non del tutto errata. In realtà non è affatto semplice stabilire se il perfezionamento di un contratto possa comportare, o meno, un simile effetto giuridico. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla cessione di un marchio, all’alienazione di un immobile aziendale, alle operazioni di cessione o di affitto di piccoli esercizi commerciali. Può dirsi, sempre e comunque, che simili attività siano in grado di modificare sostanzialmente l’oggetto sociale? Certamente no. La risposta non può essere data sulla base dell’astratta valutazione della tipologia negoziale al vaglio ma, unicamente, avendo riguardo alla fattispecie concreta, ossia in funzione del rilievo assunto dal singolo negozio giuridico nel più ampio quadro dell’attività svolta dalla compagine sociale. Lo stesso criterio vale anche per l’ipotesi, più evidente e paradigmatica, relativa alla cessione dell’intero complesso aziendale. A riguardo, la stessa giurisprudenza, nell’esprimere un giudizio di disvalore sul sinallagma contrattuale, ha dovuto operare un riferimento a circostanze esogene e succedanee rispetto al perfezionamento del contratto (la cessione dell’azienda non seguita dal contestuale riacquisto di ulteriore complesso aziendale). Circostanze, dunque, di carattere concreto, legate anche a fattori cronologicamente posteriori alla stipula dell’atto. Circostanze, pertanto, del tutto estranee alla capacità valutativa del notaio rogante, da rimettersi esclusivamente alla prudente stima dell’organo amministrativo. La mera possibilità (e non la necessità) che la negoziazione dell’azienda impinga nella lettera dell’articolo 2479, comma 2, n.5 c.c., crea rilevanti problematiche di ordine pratico. A fronte del quadro di incertezza scaturente dalla disamina che precede, si potrebbe essere indotti a richiedere sempre e comunque, in nome di una supposta prudenza operativa, un preventivo vaglio assembleare dell’operazione, con evidente nocumento della speditezza e della celerità dei traffici giuridici. Il tutto in patente spregio delle norme di rango comunitario e dei principi espressi dalla riforma del diritto societario del 2003. Il quinto considerando della direttiva 2017/1132/UE sostiene che «la tutela dei terzi dovrebbe essere assicurata mediante disposizioni che limitino, nella maggior misura possibile, le cause di invalidità delle obbligazioni assunte in nome delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata. Nello stesso senso l’articolo 9 direttiva 68/151/CEE (oggi confluito nell’articolo 10 direttiva 2009/101/CE) secondo cui “anche se pubblicate, le limitazioni dei poteri degli organi sociali che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi». Alla stregua del diritto comunitario si esprime il legislatore nazionale. Basti pensare all’articolo 3, comma 1, lettera c, legge 3 ottobre 2001 n.366 (legge delega al governo per la riforma del diritto societario) che, nel definire i principi per la riforma della disciplina della società a responsabilità limitata, ne statuisce la libertà delle forme organizzative ma, si badi, nel rispetto del “principio di certezza dei rapporti con i terzi”. La riforma del 2003 si muove nella stessa direzione. Il legislatore ha portato a compimento l’evoluzione normativa iniziata con il recepimento della direttiva CEE n.151/1968, sancendo il carattere inderogabilmente generale del contenuto della rappresentanza. Tale opzione normativa mira a favorire i traffici commerciali delle imprese societarie capitalistiche, esonerando i terzi dall’effettuare accertamenti in merito alla portata del potere di rappresentanza dell’amministratore, il tutto a vantaggio della speditezza gestionale della società. Una diretta conseguenza delle citate disposizioni può cogliersi proprio riguardo al tema dell’oggetto sociale. Dal 2003, nella S.R.L. (come nella S.P.A.) l’oggetto sociale non è più configurabile come limite del potere di rappresentanza. Il compimento di atti ultra vires da parte dell’organo amministrativo impegna validamente la società, salvi i limitati casi di dolo del terzo contraente, ai sensi dell’articolo 2475 bis c.c.. E proprio qui il paradosso si fa evidente. Accogliere le riferite prospettazioni giurisprudenziali equivarrebbe “a far rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta”. L’oggetto sociale tornerebbe, in modo indiretto, a rappresentare un limite al potere di rappresentanza degli amministratori, con ciò ripristinando l’abrogata regola contenuta dal previgente articolo 2487 c.c.-. Né, a tal fine, varrebbe distinguere tra “deviazioni occasionali” e “modifiche permanenti” dell’oggetto: si tratta di indici estranei alla lettera della legge e, in quanto tali, del tutto surrettizi (Nota 6: Trib. Roma, Sez. impresa, 3 agosto 2018, cit.). Una lettura armonica dell’ordito normativo può essere eseguita valorizzando la capacità funzionale dell’organo amministrativo, detentore del complesso dei poteri idonei a costituire l’espressione dell’attività sociale. La riserva di competenza propria dell’articolo 2479, comma 2, n. 5 c.c. riguarda esclusivamente il potere gestorio: il potere di rappresentanza resta generale e consente di impegnare la società nei limiti della c.d. exceptio doli (Nota 7: N. Abriani, sub art. 2475 bis, in Codice commentato delle s.r.l., diretto da P. Benazzo e S. Patriarca, 2006, 352; M. Sciuto, Problemi in materia di potere rappresentativo degli amministratori di s.r.l., in Riv. soc., 2014, 28 ss.; F. Briolini, Gli strumenti di controllo degli azionisti di minoranza sulla gestione, in Amministrazione e controllo nel diritto delle società. Liber amicorum Antonio Piras, Torino, 2010, 24 ss.; A. Paolini, Le modificazioni di fatto dell’oggetto sociale, Milano, 2014, 313 ss.; M. Palazzo, Potere gestorio e decisioni modificative della struttura dell’impresa nelle s.r.l. Ripensando la lezione metodologica di Tullio Ascarelli, in Riv. dir. impresa, 3/2019, 1593.). Le articolazioni del potere gestorio esauriscono la propria rilevanza sul piano dei rapporti interni alla società. La conclusione di un contratto in difetto di delibera assembleare, ex art. 2479, co.2, n.5 c.c., lungi dal provocare una forma di patologia dell’atto in termini di invalidità o inefficacia, integra un inadempimento degli obblighi imposti all’organo amministrativo e può unicamente valere quale giusta causa di revoca o quale presupposto per un’azione di responsabilità (Nota 8: Sulla problematica in commento non pare possa incidere in maniera significativa la recente riforma di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n.14. Si allude, in modo particolare, alla portata del nuovo testo dell’articolo 2475 c.c. che, similmente a quanto previsto per gli altri tipi societari, affida al solo organo amministrativo la “gestione dell’impresa”. Senza addentrarsi in un dibattito teorico che necessiterebbe di ben altro spazio, in simile contesto si esprime predilezione per quella teorica che riferisce la “gestione” a meri aspetti organizzativi (predisposizione degli assetti organizzativi, monitoraggio sul funzionamento dei medesimi, adozione di interventi di adeguamento ed aggiornamento), non alla gestione operativa della società: le regole che presiedono alla spendita del nome della società da parte dell’organo amministrativo non ne risultano intaccate (Cfr.: N. Atlante, M. Maltoni, A. Ruotolo, Il nuovo art. 2475 c.c. Prima lettura. Studio CNN n. 58-2019/I)).

Note Bibliografiche

(1) Trib. Roma, 28 aprile 2011, in Vita not., 2011, 1016; Trib. Piacenza, 14 marzo 2016, in Banca, borsa, titoli di credito, 2017, II, 377 con nota di N. De Luca, Da “Holzmüller e Gelatine” a “Bulli e Pupe”. Competenze implicite dell’assemblea e limiti legali ai poteri degli amministratori nelle società di capitali e in CNN Notizie del 23 marzo 2016, con nota di A. Paolini, D. Boggiali e A. Ruotolo. Trib. Roma, Sez. impresa, 3 agosto 2018, in Società, 2018, 1371 ss., con nota di N. De Luca e A. Gentile, Cessione dell’intera azienda: limiti legali ai poteri degli amministratori e nullità degli atti e in CNN Notizie del 3 aprile 2019, con nota di A. Paolini e D. Boggiali; Trib. Milano, Sez. impresa, 5 novembre 2017 in Notariato, 2018, 439 con nota di M. Ferrari, Nullità di un contratto di affitto di azienda in difetto della preventiva decisione dei soci. Trib. Roma, Sez. impresa, 27 gennaio 2020, in Società, 2020, 425 e ss., con nota di N. De Luca e A. Gentile, Dalla cessione al conferimento (senza poteri) dell’intera azienda. (2) G. Zanarone, Della società a responsabilità limitata, in Comm. cod. civ. Schlesinger - Busnelli, Milano 2010, 1008; P. Spada, Classi e tipi di società dopo la riforma organica (guardando alla “nuova” società a responsabilità limitata), in Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario, a cura di M. Cian, Padova, 2004, 40; O. Cagnasso, La società a responsabilità limitata, in Tratt.Dir. Comm., dir. da G. Cottino, Torino, 2007, 356. (3) Trib. Piacenza, 14 marzo 2016, cit.-. (4) Trib. Roma, 28 aprile 2011, cit. In dottrina: P. Spada, Classi e tipi di società dopo la riforma organica (guardando alla “nuova” società a responsabilità limitata), cit., 40; S. Ambrosini, sub art. 2475-bis, in G. Niccolini e A. Stagno d’Alcontres, Società di capitali. Commentario, Napoli, 2004, 1580 ss.; A. Picciau, Appunti in tema di amministrazione e rappresentanza, in F. Farina, C. Ibba, G. Racugno, A. Serra, La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative, Milano, 2004, 253; R. Rordorf, Decisioni dei soci di s.r.l.: competenza e modi del decidere, in Società, 2006, 1202. (5) Trib. Roma, Sez. impresa, 3 agosto 2018, cit; Trib. Roma, Sez. impresa, 27 gennaio 2020, cit; Trib. Milano, Sez. Impresa, 5 novembre 2017, cit.-. (6) Trib. Roma, Sez. impresa, 3 agosto 2018, cit.-. (7) N. Abriani, sub art. 2475 bis, in Codice commentato delle s.r.l., diretto da P. Benazzo e S. Patriarca, 2006, 352; M. Sciuto, Problemi in materia di potere rappresentativo degli amministratori di s.r.l., in Riv. soc., 2014, 28 ss.; F. Briolini, Gli strumenti di controllo degli azionisti di minoranza sulla gestione, in Amministrazione e controllo nel diritto delle società. Liber amicorum Antonio Piras, Torino, 2010, 24 ss.; A. Paolini, Le modificazioni di fatto dell’oggetto sociale, Milano, 2014, 313 ss.; M. Palazzo, Potere gestorio e decisioni modificative della struttura dell’impresa nelle s.r.l. Ripensando la lezione metodologica di Tullio Ascarelli, in Riv. dir. impresa, 3/2019, 1593. (8) Sulla problematica in commento non pare possa incidere in maniera significativa la recente riforma di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n.14. Si allude, in modo particolare, alla portata del nuovo testo dell’articolo 2475 c.c. che, similmente a quanto previsto per gli altri tipi societari, affida al solo organo amministrativo la “gestione dell’impresa”. Senza addentrarsi in un dibattito teorico che necessiterebbe di ben altro spazio, in simile contesto si esprime predilezione per quella teorica che riferisce la “gestione” a meri aspetti organizzativi (predisposizione degli assetti organizzativi, monitoraggio sul funzionamento dei medesimi, adozione di interventi di adeguamento ed aggiornamento), non alla gestione operativa della società: le regole che presiedono alla spendita del nome della società da parte dell’organo amministrativo non ne risultano intaccate (Cfr.: N. Atlante, M. Maltoni, A. Ruotolo, Il nuovo art. 2475 c.c. Prima lettura. Studio CNN n. 58-2019/I).

Massime Conformi Roma 9 - Limiti al potere di rappresentanza dell’organo amministrativo

Massime collegate (5)