Prelazione e usufrutto
Triveneto · H.I.18 · 9-2004
Azioni e quote - Limiti al trasferimento
Massima
È legittima l’applicazione della clausola di prelazione anche alla cessione dell’usufrutto sulle azioni.
È altresì legittima la clausola statutaria che, nello stabilire il diritto di prelazione per il trasferimento della titolarità delle azioni, ne preveda l’estensione alle ipotesi di costituzione del diritto di usufrutto.
Nel caso di costituzione di usufrutto, il diritto offerto agli altri soci dovrà avere le stesse caratteristiche di quello che si intende costituire a favore del terzo. Pertanto, se si tratta di usufrutto vitalizio, ai soci sarà offerto un usufrutto a termine commisurato alla vita di detto terzo.
Motivazione
Viene integrato un precedente orientamento che prevedeva l’applicabilità della clausola di prelazione anche alle cessioni del diritto di usufrutto sulle partecipazioni sociali.
Nella stesura originaria ci si era limitati ad ammettere la prelazione nella cessione del diritto di usufrutto in quanto, negli acquisti a titolo derivativo-traslativo, il cessionario subentra nella medesima posizione giuridica del cedente, a nulla rilevando che l’acquirente esercente la prelazione sia soggetto diverso dall’originario destinatario dell’offerta.
Nessun dubbio che l’istituto della prelazione si applichi a queste ipotesi di acquisto, in quanto colui che esercita la prelazione subentra nella stessa posizione in cui sarebbe subentrato l’originario destinatario dell’offerta.
La durata dell’usufrutto vitalizio, in questo caso, continua ad essere commisurata alla vita dell’originario usufruttuario.
La prelazione, quindi, anche se genericamente prevista per il caso di cessione delle partecipazioni sociali, si deve ritenere estesa anche alle ipotesi di cessione del diritto di usufrutto (già costituito) sulle stesse.
Negli acquisti a titolo derivativo-costitutivo, invece, l’acquirente subentra in una posizione giuridica diversa rispetto a quella del suo dante causa.
Con particolare riguardo alla costituzione del diritto di usufrutto, la durata dello stesso non può superare la vita dell’usufruttuario, se persona fisica, o i trent’anni, se persona giuridica (art. 979 c.c.).
In questa ipotesi, pertanto, l’identità del soggetto a cui favore si costituisce il diritto (persona fisica più o meno giovane, persona giuridica o altro ente) incide sulla concreta determinazione del termine massimo di durata dell’usufrutto medesimo.
Consegue che la durata massima dell’usufrutto risulta essere diversa in quanto diverso è il soggetto a cui favore viene costituito l’usufrutto.
Si può, quindi, dubitare che la clausola che prevede genericamente il diritto di prelazione a favore dei soci per le ipotesi di cessione delle partecipazioni sociali possa essere automaticamente estesa anche alla costituzione di usufrutto sulle stesse.
Da un lato, infatti, potrebbe apparire arbitraria l’estensione di una pattuizione concordata per gli acquisti a titolo derivativo-traslativo anche alle diverse ipotesi di acquisto a titolo derivativo-costitutivo.
D’altro lato, mancherebbe uno degli elementi integranti la prelazione (pura) e cioè la perfetta corrispondenza tra diritto offerto (il cui termine massimo di durata è commisurato alla vita del destinatario dell’offerta soggetta a prelazione) e diritto acquistato da colui che esercita la prelazione (il cui termine massimo di durata è inderogabilmente prescritto dall’art. 979 c.c. in relazione al soggetto che, esercitando il diritto di prelazione, diviene usufruttuario).
Tuttavia, un’interpretazione teleologica della singola clausola statutaria potrebbe portare a risultati diversi: se scopo dell’attribuzione del diritto di prelazione ai soci si potesse rinvenire nell’esercizio di un controllo sulla compagine sociale (giustificata dal ruolo essenziale che i soci hanno inteso attribuire alla fiducia reciproca e quindi al vincolo soggettivo che può caratterizzare i contratti aventi comunione di scopo - l’"affectio societatis" - tale da renderlo prerogativa essenziale del rapporto sociale), si potrebbe fondatamente sostenere l’estensibilità del diritto di prelazione, previsto per la sola cessione delle partecipazioni sociali, anche al caso in cui sia costituito un diritto di usufrutto sulle partecipazioni medesime.
In tal senso si è espressa anche risalente giurisprudenza di merito (per tutte, Trib. Bologna 5 agosto 1994).
Consegue che la soluzione delle fattispecie concrete richiede una valutazione di merito delle singole clausole statutarie, che prevedono il diritto di prelazione per la sola cessione delle partecipazioni sociali, da effettuarsi in base alla normale attività ermeneutica disciplinata dagli artt. 1362 e ss. c.c. In particolare, si dovranno applicare tanto le regole di interpretazione soggettiva, quanto le regole di interpretazione oggettiva previste in generale per l’interpretazione del contratto.
Se incertezza interpretativa può esservi sull’estensibilità automatica della clausola di prelazione stabilita per la cessione delle partecipazioni sociali alle ipotesi di costituzione dell’usufrutto sulle stesse, non si può dubitare dell’assoluta legittimità di una clausola statutaria che, nell’ambito delle ampie facoltà attribuite dal legislatore ai soci di limitare (fino anche a vietare) la circolazione delle partecipazioni sociali (art. 2355-bis c.c. per le s.p.a. ed art. 2469 c.c. per le s.r.l.), prevedendo il diritto di prelazione per il trasferimento della titolarità delle partecipazioni sociali, ne stabilisca l’estensione espressa alle ipotesi di costituzione del diritto di usufrutto.
All’interno delle varie fattispecie di prelazione “impropria” (o “impura”) pacificamente ammesse da dottrina e giurisprudenza, può sicuramente trovare applicazione anche l’attribuzione del diritto di prelazione ai soci nella costituzione del diritto di usufrutto a favore di un terzo.
In tal caso il diritto offerto agli altri soci dovrà avere le stesse caratteristiche di quello che si intende costituire a favore del terzo, salva ovviamente l’applicazione della normativa sul termine massimo di durata inderogabilmente fissato dall’art. 979 c.c.
Pertanto, quando nella proposta di costituzione del diritto di usufrutto sia fissato un termine finale di durata diverso dalla vita dell’usufruttuario, detto termine dovrà essere contenuto nella comunicazione dell’intenzione di costituire il diritto di usufrutto, determinandone il valore.
In queste ipotesi possiamo suddistinguere a seconda che:
il socio esercente la prelazione sia una persona giuridica od un altro ente: in questo caso il termine fisso di durata non potrà mai superare i trent’anni, come prescritto dal secondo comma dell’art. 979 c.c. e, se eccedente, dovrà essere ricondotto entro tale limite; ovvero il socio esercente il diritto di prelazione sia una persona fisica: in questo caso con la sua morte l’usufrutto si estinguerà, anche nell’ipotesi in cui il termine finale fisso di durata non sia ancora scaduto.
Con riferimento all’usufrutto vitalizio si deve preliminarmente osservare come il termine di durata del diritto di usufrutto potrebbe certamente essere commisurato alla vita di un terzo, trattandosi di una semplice determinazione "per relationem" riferita ad un evento che ha tutte le caratteristiche necessarie per essere dedotto quale termine finale, essendo "incertus quando sed certus an".
Consegue che, in caso di esercizio della prelazione nella costituzione di un diritto di usufrutto vitalizio, il termine finale di durata deve essere commisurato alla vita del terzo destinatario dell’offerta soggetta a prelazione.
A tale termine, che deve essere contenuto nella "denuntiatio" e che determina il valore dell’usufrutto, si deve comunque aggiungere il termine massimo inderogabilmente prescritto dall’art. 979 c.c. in relazione al soggetto che, esercitando il diritto di prelazione, diviene usufruttuario ed in particolare:
la durata della vita dell’usufruttuario, se il socio esercente la prelazione è persona fisica; la durata di trent’anni, se il socio esercente la prelazione è persona giuridica o altro ente.
Pertanto, in quest’ipotesi l’usufrutto si estinguerà per decorso del termine:
con la morte del non socio destinatario dell’offerta (che costituisce il termine finale stabilito dalle parti nella proposta di costituzione di usufrutto commisurata alla vita dell’“oblato” soggetto alla prelazione) o anche con quella del socio persona fisica che, esercitando la prelazione, è divenuto usufruttuario (che costituisce il termine di durata massimo fissato dalla legge per le persone fisiche); con la morte del non socio destinatario dell’offerta soggetta a prelazione (che costituisce il termine finale stabilito dalle parti nella proposta di costituzione di usufrutto commisurata alla vita dell’“oblato” soggetto alla prelazione) o anche con il decorso dei trent’anni dalla data di costituzione dell’usufrutto a favore del socio persona giuridica (che costituisce il termine di durata massimo fissato dalla legge per le persone giuridiche).
Infine, si precisa che, in caso di esercizio della prelazione nel trasferimento di un diritto di usufrutto vitalizio già costituito, il termine di durata dello stesso seguirà le regole generali e pertanto la durata dell’usufrutto acquistato sarà commisurata alla vita dell’originario usufruttuario cedente.
Consegue che:
quando il cedente muore l’usufrutto si estingue per decorso del termine anche se l’acquirente gli dovesse sopravvivere; se l’acquirente muore prima del cedente l’usufrutto si estingue ex art. 979 c.c.