Presidente del consiglio di gestione - poteri
Triveneto · H.D.2 · 9-2006
Massima
L’omesso rinvio da parte dell’art. 2409 undecies c.c. all’art. 2381, comma 1, c.c. che fissa, in assenza di diversa scelta statutaria, i compiti minimi del presidente dell’organo amministrativo, non esclude che tale previsione trovi applicazione “in quanto compatibile”, ai sensi del comma 3 dell’art. 2380 c.c., anche nel modello dualistico. Non sussiste infatti alcuna ragione per ritenere che il presidente dell’organo gestorio del modello dualistico debba avere una rilevanza diversa rispetto al presidente dell’organo gestorio del modello tradizionale.