Quorum costitutivi e deliberativi in presenza di soci morosi

Triveneto · H.B.33 · 9-2009

Assemblea e decisioni dei soci - Intervento

Massima

La disposizione di cui al comma 3 dell’art. 2368 c.c., in forza della quale le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, perché in mora con i versamenti, concorrono a formare il quorum costitutivo e non quello deliberativo delle assemblee dei soci, deve essere interpretata nel senso che i titolari di dette azioni hanno comunque il diritto di intervento in assemblea e, se intervenuti, di essere computati tra gli azionisti presenti.

Motivazione

Con il suesteso orientamento si è affrontata la questione del diritto di intervento in assemblea del socio cui sia stato sospeso il diritto di voto perché in mora con i versamenti.

Il dubbio circa una sua legittimazione al solo intervento è generato dal riformato testo dell’art. 2370 c.c., il quale, al comma 1, sembra escludere tale possibilità disponendo che «possono intervenire all’assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto».

Tale disposizione, nonostante l’apparente chiaro tenore letterale, non sembra tuttavia potersi interpretare nel senso che il legislatore abbia voluto inibire l’intervento in assemblea ai quei soci che, pur titolari del diritto di voto, non possono in concreto esercitarlo perché sospeso per morosità.

Conferma tale impostazione l’inciso di cui all’art. 2368, comma 3, c.c. secondo cui «le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate al fine della regolare costituzione dell’assemblea. Le medesime azioni ...non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della deliberazione».

Non sembra infatti logico prevedere la computazione delle azioni con voto sospeso nel quorum costitutivo (prescindendo dunque dalla loro effettiva presenza) e al contempo il divieto di intervento in assemblea ai loro titolari.

È dunque evidente che il suddetto inciso, oltre ad essere senz’altro volto a risolvere il problema delle azioni proprie e ad evitare colpi di mano delle minoranza in presenza di azioni con voto sospeso o comunque non esercitabile, appare anche teso a garantire il regolare svolgimento dell’iter procedurale tipico delle decisioni collegiali, anche in presenza di soci che non possono esercitare il diritto di voto nel caso concreto.

La previsione di un quorum costitutivo in cui siano computati i soci morosi tutela, infatti, l’interesse della società ad assumere le migliori decisioni possibili, garantendo la possibilità di una discussione allargata che favorisca lo scambio di opinioni e di informazioni tra tutti i soggetti componenti l’organo decisionale, anche se a taluni di essi sia stato sospeso il diritto di voto.

Del resto, la sospensione del voto per morosità non può certo penalizzare la società, ma deve ripercuotere la sua portata sanzionatoria nella sola sfera giuridica del socio moroso.

È per tale motivo che la disposizione di cui all’art. 2344, comma 4, c.c., sospende il solo diritto di voto e non anche quello di intervento, e l’art. 2370, comma 1, c.c. vieta espressamente l’intervento in assemblea a coloro cui non spetta il diritto di voto, e non anche ai soggetti con diritto di voto sospeso.

Norme collegate

Art. 2344Art. 2368Art. 2370

Massime collegate (6)