Rappresentanza dell’intero capitale sociale nell’assemblea totalitaria
Triveneto · H.B.14 · 9-2005
Assemblea e decisioni dei soci - Assemblea totalitaria
Massima
Si deve ritenere “rappresentato l’intero capitale sociale” ai fini della valida costituzione dell’assemblea in forma totalitaria qualora:
in caso di usufrutto o di pegno su azioni siano presenti i soggetti investiti del diritto di voto (e quindi del diritto di intervento ex art. 2370 comma 1 c.c.) e pertanto, di regola, l’usufruttuario e il creditore pignoratizio, salvo convenzione contraria ex art. 2352 comma 1 c.c.; in caso di comproprietà di azioni sia presente il rappresentante comune nominato ai sensi dell’art. 2347 c.c, non essendo invece necessaria la presenza di tutti i contitolari delle azioni, posto che è il solo rappresentante comune il soggetto investito del diritto di voto e quindi del diritto di intervento; in caso di azioni proprie, siano presenti i titolari del diritto di voto delle azioni in circolazione posto che per le azioni proprie il diritto di voto è sospeso (dette azioni, in quanto debbono essere computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo ai sensi dell’art. 2357 ter c.c., proprio perché di proprietà della stessa società, debbono ritenersi sempre comunque “presenti”).