Rappresentanza in assemblea
Triveneto · M.A.15 · 9-2005
Assemblea e decisioni dei soci - Rappresentanza in assemblea
Massima
Alla luce della previsione di cui all’art. 5 della legge delega (n. 366/01) che prevede un ampliamento della partecipazione assembleare dei soci e della possibilità di delega, nelle cooperative disciplinate dalla normativa sulla s.r.l. in mancanza di espressa previsione si può considerare ammissibile una clausola che consente la rappresentanza per delega. Tuttavia il limite di compatibilità con la causa mutualistica (e le collegate caratteristiche disciplinari) rende applicabile il limite per cui il rappresentante non può rappresentare più di dieci soci e può, a sua volta, essere solo un socio, salve le eccezioni previste dall’ultimo comma dell’art. 2539 c.c. Tali limiti, infatti, sembrano propri del fenomeno societario cooperativo, a prescindere dalla disciplina “generale” a cui le stesse possano, in considerazione della struttura economica o della base sociale, fare riferimento.