Recesso ad nutum nelle società per azioni

Roma · 5 · 7-2013

Recesso - Recesso in s.p.a.

Massima

Ai sensi dell’art. 2437, 4° comma c.c., nello statuto delle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può essere inserita anche una clausola di recesso ad nutum, a condizione che sia previsto a carico del socio recedente l’onere di un preavviso di almeno centottanta giorni a norma dell’art. 2437, comma 3 c.c.

Motivazione

Nel 4° comma dell’art. 2437 c.c. si prevede, per le società che non fanno ricorso al capitale di rischio, la possibilità di introdurre nello statuto ulteriori cause di recesso. Siamo qui di fronte ad una delle più radicali novità della riforma, essendo l’opinione quasi unanime della dottrina e giurisprudenza anteriore nel senso della tassatività delle previsioni legali: l’ampio riconoscimento della libertà dei soci nell’inserimento di cause di recesso diverse da quelle statutarie viene infatti a contraddire in radice la precedente configurazione dell’istituto, costituendo al contempo un corollario e un limite del più vasto campo aperto all’autonomia privata dalla riforma del 2003.

La possibilità di modificare i patti sociali e in genere di adattare la struttura e l’organizzazione dell’ente alle sopravvenute esigenze (dettate dalla realtà economica o derivanti dalla volontà dei soci), infatti, ha da sempre costituito un elemento essenziale delle società di capitali. A fronte dell’insopprimibile pervasività del principio maggioritario, è opportuno tuttavia approntare una tutela del socio dissenziente: in astratto, essa può esplicarsi in diversi modi, che devono contemperare la tutela delle minoranze con il rispetto dell’interesse della maggioranza a poter (continuare ad) assumere decisioni rapide, stabili e (quindi) efficienti. Poiché tale libertà della maggioranza nella configurare la regolamentazione societaria è stata vistosamente ampliata nella recente normativa, si è reso necessario allo stesso tempo non solo rimodellare gli strumenti di difesa del socio a fronte di eventuali abusi, ma altresì consentire al singolo l’esercizio di quella autonomia decisionale che alla collettività veniva con tanta larghezza attribuita: il filo conduttore della ormai decennale riforma, pertanto, può essere sicuramente individuato proprio nel tentativo di bilanciare il più vasto potere riconosciuto all’autonomia privata nella determinazione degli assetti societari con l’ampliata possibilità di reazione del singolo socio, nelle due note modalità esplicative classificabili nelle categorie della "voice" e della "exit".

Come è noto, il recesso costituisce il principale strumento per sottrarsi alle scelte compiute dalla collettività organizzata, rinunciando a incidere sull’attività dell’ente e quindi abbandonando la compagine sociale: così non solo si riesce a realizzare una sostanziale mediazione tra l’interesse della maggioranza e quello del socio, ma viene in realtà ad essere integrata con maggiore efficacia la tutela del socio stesso (il quale, non potendo incidere direttamente sull’attività sociale, ne potrebbe soltanto subire le non più desiderate conseguenze) e, per certi versi, anche del mercato in generale.

In questa prospettiva di ampliamento dell’istituto cui si informa l’intero sistema scaturito dalla riforma, e considerando altresì che già l’art. 2437, 3° comma c.c., in assenza di indicazione di un termine di durata della società, consente al socio di recedere senza fornire motivazione alcuna (per evitare l’eccessiva immobilizzazione dell’investimento e in ossequio al principio generale di sfavore verso i vincoli perpetui, che per le società di persone trova esplicazione nell’art. 2285), non si vede come e perché limitare l’autonomia privata, che nella possibilità di introdurre cause di recesso diverse da quelle legali ha trovato la massima esplicazione, proprio quando si tratti semplicemente di introdurre in via pattizia una possibilità di recesso incondizionato già prevista in via legale, sia pure per una particolare fattispecie.

La clausola che introduce tale facoltà di recesso ad nutum, però, deve analogicamente essere modellata proprio sulla disposizione appena citata, prevedendo un preavviso di almeno 180 giorni a tutela dell’ordinato svolgimento dell’attività sociale e della stessa corretta instaurazione del procedimento di liquidazione della quota del socio recedente. Al contempo, tuttavia, poiché la concessione di recedere ad nutum non rappresenta qui, a differenza di quanto previsto dall’art. 2437, 3° comma, una forma di tutela del socio, non appare necessario limitare temporalmente la durata del termine di preavviso: è d’uopo sottolineare, però, che l’introduzione di termini superiori all’anno solare appare poco razionale contraria alla ratio stessa del diritto così concesso.

Norme collegate

Art. 2285Art. 2437

Massime collegate (3)