Recesso in conseguenza di previsione statutaria di intrasferibilità delle partecipazioni
Triveneto · I.I.13 · 9-2004
Azioni e quote - Diritti particolari del socio
Massima
Il diritto di recesso previsto dal comma 2 dell’art. 2469 c.c. è esercitabile:
in qualsiasi momento, nel caso in cui l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni; solo in seguito al diniego di gradimento, nel caso in cui l’atto costitutivo subordini il trasferimento delle partecipazioni al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti. Detto diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società adotta una delibera che abolisca la previsione di intrasferibilità delle partecipazioni o venga concesso il gradimento inizialmente negato.
Norme collegate
Art. 2469Art. 2473