Regime di circolazione ordinario - efficacia del trasferimento delle partecipazioni nei confronti della società

Triveneto · I.I.36 · 9-2020

Azioni e quote - Diritti particolari del socio

Massima

Ai sensi dell’art. 2470, comma 1, c.c. il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi o mortis causa ha effetto nei confronti della società dal momento del deposito rispettivamente dell’atto di trasferimento o della documentazione prevista dall’art. 7 del r.d. n. 239/1942 nel registro delle imprese. Poiché il registro delle imprese non pubblicizza l’avvenuto deposito ma solo la successiva iscrizione, nelle more di quest’ultima sarà onere del cessionario documentare alla società l’avvenuto deposito dell’atto di trasferimento o della documentazione comprovante il suo acquisto a causa di morte al fine di legittimarsi e di esercitare i diritti sociali. In difetto la società deve ritenere legittimati all’esercizio dei diritti sociali, con particolare riferimento a quelli di intervento nelle assemblee e di voto, coloro che risultano essere i suoi soci per effetto di iscrizioni nel registro delle imprese.

Motivazione

L’art. 2470, comma 1, c.c. dispone che il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del “deposito” nel registro delle imprese. Si tratta di una condizione sospensiva legale: prima del suo verificarsi la cessione di quote non è efficace nei confronti della società neanche se questa ne sia a conoscenza. La determinazione del momento dal quale il cessionario di una partecipazione può legittimamente esercitare i diritti sociali ad essa connessi è di particolare rilevanza pratica in quanto l’eventuale intervento in assemblea di un socio non legittimato può determinare l’inesistenza della delibera. La norma in commento, utilizzando un’espressione univoca ed incapace di alcun margine di interpretazione soggettiva, dispone che tale momento coincide con quello del “deposito” nel registro delle imprese. La circostanza che il semplice deposito non sia pubblicizzato nel registro delle imprese ha indotto tuttavia alcuni commentatori, e una parte della giurisprudenza (da ultimo, con rilievo peraltro incidentale, Cass. n. 31051/2019), a ritenere che la disposizione contenuta nel comma 1 dell’art. 2470 c.c. sia frutto di un “errore” del legislatore, il quale voleva con ogni probabilità rendere efficace il trasferimento delle partecipazioni nei confronti della società non dalla data del deposito ma da quella della successiva “iscrizione” dell’atto di cessione nel registro imprese. Detta opinione troverebbe conferma:

nel comma 3 dell’art. 2470 c.c., il quale fissa come criterio risolutivo dei conflitti tra acquirenti quello dell’iscrizione; nel comma 1 dell’art. 2472 c.c., che prevede la solidarietà dell’alienate per i decimi non versati con decorrenza dall’iscrizione; dalla illogicità di prevedere l’efficacia nei confronti dei terzi (iscrizione) da un momento successivo a quello dell’efficacia nei confronti della società (deposito); dall’impossibilità di ammettere all’esercizio dei diritti sociali il cessionario al quale venga poi negata l’iscrizione dell’acquisto a causa dell’accertamento della sua illegittimità L’esposta opinione non appare condivisibile. Innanzitutto, la disposizione contenuta nel comma 1 dell’art. 2470 c.c. risulta chiara ed univoca e non presenta lacune che consentono il ricorso all’analogia per ricostruire la disciplina positiva in concreto applicabile. Nel nostro ordinamento l’attività dell’interprete non è libera ma deve conformarsi al disposto dell’art. 12 delle preleggi, il quale dispone che «nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore». Non è dunque consentito disapplicare una norma per come è scritta sulla base di considerazioni di opportunità, di buon senso o di equità. È poi da rilevare che il confronto tra la disposizione contenuta nel comma 1 dell’art. 2470 c.c. e quella contenuta nel successivo comma 3, volta a risolvere la diversa questione dei conflitti tra più acquirenti della medesima partecipazione, non appare possibile, in quanto la seconda disposizione richiede anche la sussistenza della “buona fede”, elemento che non può certo essere richiesto per rendere efficace una cessione di quote societarie. Anche la disposizione contenuta nel comma 1 dell’art. 2472 c.c. sulla responsabilità per i decimi non versati non appare confrontabile con quella che determina l’efficacia del trasferimento delle partecipazioni nei confronti della società, in quanto la prima individua esclusivamente un termine legale mentre la seconda integra una condizione. È infine da osservare che chi acquista una partecipazione sociale in virtù di un atto invalido o inopponibile alla società non può esercitare i diritti sociali anche nel caso in cui tale atto sia stato iscritto nel registro delle imprese (vedi orientamenti I.L.1 e I.L.2), per cui subordinare l’efficacia del trasferimento delle partecipazioni a tale evento non appare giustificato nemmeno dal punto di vista “sistematico”. Ritenuta, quindi, preferibile l’applicazione della disposizione contenuta nel comma 1 dell’art. 2470 c.c. secondo il significato proprio delle parole utilizzate dal legislatore, nell’orientamento in commento si è affrontata la diversa questione di come possa l’acquirente di una partecipazione che abbia depositato nel registro imprese il suo atto di acquisto legittimarsi all’esercizio dei diritti sociali nelle more della sua iscrizione/pubblicità. La soluzione è apparsa relativamente semplice, in quanto lo stesso problema si pone per le società azionarie da quando, in seguito al recepimento della “direttiva sui diritti degli azionisti”, è stato previsto che il diritto di intervento in assemblea spetta a colui che dimostri di essere il legittimo portatore delle azioni (in virtù di una serie continua di girate, per i titoli nominativi, o per il possesso, nel caso di titoli al portatore) anche se non precedentemente noto alla società e non iscritto al libro soci. In tale ipotesi, il socio si legittima esibendo il titolo e la società e obbligata ad ammetterlo all’esercizio dei diritti sociali, con l’onere di aggiornare il libro soci dopo la celebrazione dell’assemblea (art. 2370, comma 3, c.c.). Nelle società azionarie è stata quindi adottata una soluzione che contempera gli interessi in gioco: la società convoca validamente l’assemblea sulla base delle risultanze del libro soci, disinteressandosi della circostanza che le stesse potrebbero non essere più attuali a causa di sopravvenute girate azionarie non note; l’azionista si legittima all’intervento esibendo in assemblea la documentazione comprovante l’efficacia del suo acquisto. Applicando tale regola alla società a responsabilità limitata, ove le risultanze del libro socio sono sostituite da quelle del registro imprese, si deve ritenere che la società convochi validamente l’assemblea utilizzando l’elenco soci pubblicizzato nel registro imprese, mentre il socio si legittima all’intervento in assemblea esibendo la documentazione comprovante l’efficacia del suo acquisto (atto e ricevuta del deposito nel registro imprese). In difetto la società deve ritenere legittimati all’esercizio dei diritti sociali, con particolare riferimento a quelli di intervento nelle assemblee e di voto, coloro che risultano essere i suoi soci per effetto di iscrizioni nel registro delle imprese, in quanto, a differenza delle azioni il cui “possesso vale titolo” (per cui chi non è in grado di esibire il titolo non è in grado di dimostrare di averne conservato la titolarità), nelle s.r.l. non è possibile documentare alla società la conservazione della propria qualità di socio per un evento negativo quale è il mancato trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi.

Norme collegate

Art. 2370Art. 2470Art. 2472

Massime collegate (3)