Relazione ex art. 2501-bis, comma 5, c.c.
Triveneto · L.B.7 · 9-2006
Fusione e scissione - Fusione con indebitamento
Massima
Non è richiesta la predisposizione della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società obiettivo o della società acquirente, prevista dal comma 5 dell’art. 2501-bis c.c., solo nelle ipotesi in cui tutte le società partecipanti alla fusione siano società non azionarie e non siano soggette all’obbligo di revisione legale dei conti.
In tutte le altre ipotesi invece la relazione deve essere sempre predisposta.
Qualora entrambe le società partecipanti alla fusione siano soggette alla revisione legale dei conti, è loro facoltà scegliere a quale dei soggetti incaricati della revisione affidare la relazione.
Motivazione
In seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 39/2010, deve ritenersi superata l’opinione che riteneva necessaria la relazione prevista dal comma 5 dell’art. 2501-bis c.c. solo ove la revisione contabile fosse obbligatoriamente affidata ad una società di revisione, dunque nel caso di coinvolgimento nella fusione con indebitamento di una società che ricorresse al mercato del capitale di rischio o svolgesse attività bancaria o assicurativa.
L’art. 37 del D.Lgs. n. 39/2010 ha infatti sostituito: al comma 5 dell’art. 2501-bis c.c. l’espressione “soggetto incaricato della revisione legale dei conti” alla precedente “società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria”; nella rubrica e al comma 1 dell’art. 2409-bis c.c. l’espressione “revisione legale dei conti” alla precedente “controllo contabile”.
Prima di tale modifica, si riteneva che l’applicazione della norma fosse limitata ai soli casi in cui una società fosse obbligatoriamente soggetta al controllo contabile da parte di una società di revisione (quindi nei soli casi di società che ricorresse al mercato del capitale di rischio, ovvero che esercitasse attività bancaria o assicurativa), in quanto il concetto di “revisione contabile obbligatoria” ben si distingueva da quello di “controllo contabile obbligatorio” e, pertanto, se la legge si riferiva al primo, le società soggette all’ordinario controllo contabile obbligatorio non dovevano rientrare nella previsione in esame.
Con il D.Lgs. n. 39/2010 la previsione normativa è radicalmente mutata: il concetto di “controllo contabile” è stato sostituito da quello di “revisione legale dei conti” e per “soggetto incaricato della revisione legale dei conti” deve ora intendersi qualsiasi soggetto a ciò deputato, compreso il Collegio Sindacale, posto che ai sensi dell’art. 2409-bis, comma 2, c.c. lo statuto delle società che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato può appunto prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal Collegio Sindacale, il quale deve in tal caso essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. Ne consegue che, ove la revisione legale dei conti sia esercitata – sia nelle spa, sia nelle srl – dal Collegio Sindacale/ organo di controllo, sarà quest’organo a dover redigere la relazione di cui al comma 5 dell’art. 2501-bis c.c.
Pertanto, dalla previsione dell’art. 2501-bis, comma 5, c.c. che prescrive l’obbligo di allegazione di una relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, debbono oggi ritenersi escluse solo le società non azionarie non soggette all’obbligo di revisione legale dei conti.
L’utilizzo della disgiuntiva “o” da parte del legislatore fa ritenere che sia indifferente, e quindi frutto di una scelta assolutamente discrezionale degli organi amministrativi delle società partecipanti, a quale tra i soggetti incaricati della revisione affidare la relazione nel caso in cui sia la società obiettivo sia la società acquirente abbiano un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.