Responsabilità dei soci che decidono sull’opposizione nell’amministrazione disgiuntiva
Triveneto · I.C.10 · 9-2004
Amministrazione e rappresentanza - Funzionamento del consiglio di amministrazione
Massima
In caso di amministrazione plurima disgiuntiva, salvo diversa disposizione statutaria, la competenza a decidere sull’opposizione che ciascun amministratore può sollevare contro l’operazione che un altro amministratore intende concludere, spetta a tutti i soci con decisione ai sensi dell’art. 2479 c.c., con maggioranza calcolata in base alla partecipazione al capitale sociale.
In tal caso il rinvio di cui all’art. 2257 c.c. deve essere inteso come atto di gestione di competenza dei soci, con conseguente responsabilità degli stessi ai sensi dell’art. 2476 comma 7 c.c. in solido con gli amministratori che vi daranno esecuzione.
Norme collegate
Art. 2475