Riduzione del capitale per perdite: situazione patrimoniale

Campania · 6 · 5-2011

Riduzione del capitale sociale - Riduzione del capitale sociale per perdite

Massima

In tema di riduzione del capitale per perdite a norma degli artt. 2446-2447 (s.p.a.) e 2482-bis e ter c.c. (s.r.l.) la relazione, in cui va esposta la situazione patrimoniale della società con i medesimi criteri di chiarezza, correttezza e veridicità imposti per il bilancio d’esercizio dagli artt. 2423 ss. c.c., dev’essere aggiornata in rapporto a ciascun caso concreto e tenendosi conto dei tempi necessari per la rilevazione delle perdite a cagione della dimensione della società, dei tempi occorrenti per convocare l’assemblea, nonché dell’assenza di fatti (da attestarsi dagli amministratori ex artt. 2446, comma 1, ultima parte e 2482-bis, comma 3, c.c.) produttivi di mutamenti significativi della situazione economico-patrimoniale della società dalla data della stessa a quella della riunione. Non può in ogni caso ritenersi aggiornata (salvo deroghe previste da normative speciali) una relazione sulla situazione patrimoniale che risalga a oltre quattro mesi prima della data fissata per la riunione assembleare.

Va altresì considerato che la relativa “situazione patrimoniale” debba essere redatta con i criteri del bilancio d’esercizio, benché, ai fini suoi propri, appaiono sufficienti lo stato patrimoniale ed il conto economico. E’ tuttavia necessario che gli elementi idonei a evidenziare le perdite ed il loro ammontare risultino, nel difetto della nota integrativa, dalla relazione sulla situazione patrimoniale da redigersi a norma di legge a cura dell’organo amministrativo con l’utilizzo — per il solo aspetto al vaglio — dei criteri di cui all’articolo 2427 c.c.

Ai fini del dato contabile all’esame sono rilevanti gli utili e le perdite c.d. “di periodo”.

Motivazione

Anche dopo la riforma del diritto societario persiste l’interrogativo — non essendo il legislatore intervenuto sul punto — riguardante l’intervallo temporale che deve intercorrere tra la data di riferimento della situazione patrimoniale sottoposta dagli amministratori all’assemblea a norma degli art. 2446, 2447 e 2482-bis e ter c.c. e la data in cui l’assemblea è convocata per deliberare in proposito.

Appare fuori discussione che la situazione patrimoniale prescritta dalla legge dev’essere il più possibile aggiornata. Non avendo il legislatore fissato uno specifico termine al riguardo, si può senz’altro condividere l’orientamento — espresso di recente dalla Suprema Corte — secondo cui «il grado di aggiornamento richiesto sarà dunque di volta in volta da valutare in relazione a ciascun caso concreto».

Precisato quanto innanzi, compete all’organo amministrativo di procedere eventualmente ad attestazioni di “aggiornamento”. In ogni caso, però, non può ritenersi aggiornata (salvo deroghe previste da normative speciali) una relazione sulla situazione patrimoniale che risalga a oltre quattro mesi prima della data fissata per la riunione assembleare. È evidente, infatti, che il bilancio svolge, nei procedimenti di riduzione contemplati agli artt. 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, una funzione centrale e, per l’aspetto concernente l’individuazione delle perdite, analoga alla situazione patrimoniale predisposta dagli amministratori ex artt. 2446, comma 1, e 2482-bis, comma 2. E se il termine generale per l’approvazione del bilancio è com’è noto pari a 120 giorni, salvo la proroga a 180 quando ne ricorrano i presupposti, detto termine finisce per qualificare la vetustà massima della situazione di che trattasi. Un termine identico, tra l’altro, è previsto ai fini della generale vetustà della situazione patrimoniale necessaria alla fusione e alla scissione (cfr. artt. 2501- quater c.c. e 2506-ter, comma 1, c.c.).

Le operazioni sul capitale di una società per azioni o a responsabilità limitata rese necessarie da perdite rilevanti a norma degli artt. 2446, 2447 e 2482-bis e ter c.c. presuppongono che tali perdite siano accertate in base ad una situazione patrimoniale che, come già sopra s’è accennato, va redatta nel rispetto dei criteri del bilancio d’esercizio. D’altro canto, la stessa configurazione delle perdite di capitale, che costituiscono il presupposto delle anzidette operazioni, non potrebbe immaginarsi se non per effetto dell’applicazione degli ordinari criteri di composizione delle voci contabili. Ciò nondimeno, non appare necessario articolare il documento, pur redatto con i criteri del bilancio d’esercizio, allo stesso modo di quest’ultimo, che si compone — come è noto — di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (art. 2423, comma 1, c.c.).

Infatti, ai fini che interessano (riduzione per perdite), risultano indispensabili lo stato patrimoniale ed il conto economico. Il primo rappresenta la composizione delle attività e delle passività facenti capo all’impresa, nonché l’ammontare del patrimonio netto; il secondo permette ai soci di essere informati sull’andamento dell’esercizio, mettendoli in grado — almeno nelle fattispecie contemplate agli artt. 2446 e 2482-bis — di conoscere l’entità della perdita. Di converso, il ruolo della nota integrativa — sostanzialmente esplicativo delle informazioni contenute nello stato patrimoniale e nel conto economico — nella specie appare non altrettanto necessario perché le correlate informazioni ai fini e per gli scopi dell’operazione al vaglio ben possono e devono essere contenute nella relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale, nella quale saranno osservati i criteri prescritti dalla legge per la nota integrativa al solo fine d’individuare l’ammontare delle perdite stesse.

La relazione degli amministratori dovrà esporre — quindi — oltre quanto sopra, anche le ragioni della perdita e chiarirle in ordine all’andamento della gestione.

Nessun dubbio può esservi infine in ordine al fatto che le eventuali maggiori perdite o i maggiori utili emergenti da detta situazione patrimoniale (rispetto ad un esercizio chiuso) concorrano a determinare l’entità complessiva della perdita sulla quale l’assemblea è chiamata a provvedere.

Norme collegate

Art. 2364Art. 2501-quaterArt. 2446Art. 2482-terArt. 2423Art. 2447Art. 2482-bisArt. 2506-ter

Massime collegate (6)