Riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie gia’ detenute dalla societa’

Triveneto · H.G.37 · 9-2016

Azioni e quote - Azioni proprie

Massima

Si ritiene possibile la riduzione del capitale anche mediante annullamento di azioni proprie già detenute dalla società (in questo caso l’acquisto di azioni proprie non era preordinato al loro annullamento e tra acquisto delle azioni e successiva riduzione del capitale non vi è alcun nesso causale). Tuttavia va evidenziata la possibilità, nel caso di specie, di un pregiudizio per i creditori sociali. Nella sostanza con l’acquisto di azioni proprie si concretizza un rimborso del capitale ai soci e quindi una riduzione del patrimonio, tant’è che l’art. 2357 ter c.c., prescrive l’iscrizione al passivo di una specifica voce con segno negativo; deve, pertanto, ritenersi applicabile anche a questa riduzione del capitale la disciplina di cui all’art. 2445, commi 2, 3 e 4, c.c. In questo caso la riduzione del capitale con annullamento delle azioni proprie porta con sé: 1.la cancellazione dal passivo di bilancio della voce “azioni proprie” iscritta con segno negativo; 2.la riduzione (per la differenza tra prezzo e valore nominale) anche di una riserva disponibile se le azioni proprie erano state acquistate a prezzo superiore al loro valore nominale ovvero l’incremento di una riserva disponibile o la creazione di una nuova riserva (sempre per la differenza tra prezzo e valore nominale) se le azioni proprie erano state acquistate a prezzo inferiore al loro valore nominale (nessuna incidenza sulle riserve, invece, nel caso di acquisto delle azioni proprie a prezzo pari al valore nominale). L’annullamento di azioni proprie, peraltro, può essere attuato anche senza dover necessariamente ridurre il capitale sociale, bensì procedendo alla riduzione di una riserva disponibile per importo pari al prezzo di acquisto delle stesse; con l’annullamento delle azioni proprie dovrà essere cancellata dal passivo di bilancio la voce “azioni proprie” iscritta con segno negativo e si dovrà inoltre procedere alla modifica dello statuto sociale dovendo essere ridotto il numero delle azioni in circolazione (e dovendo, eventualmente, essere aumentato il loro valore nominale, se espresso).

In questo caso l’operazione è immediatamente eseguibile: non essendo coinvolto il capitale sociale non trova neppure applicazione la disciplina dell’art. 2445, commi 3 e 4, c.c.

Motivazione

La prevalente dottrina ritiene possibile, nelle s.p.a., la riduzione del capitale anche mediante annullamento di azioni proprie già detenute, benché tale ipotesi non sia espressamente disciplinata dalla legge. Infatti, questa fattispecie non va confusa con quella disciplinata dall’art. 2357-bis c.c. (esecuzione di delibera di riduzione del capitale da attuarsi mediante riscatto e/o acquisto e annullamento di azioni) ed alla quale si riferisce il precedente orientamento H.G.36. In quest’ultimo caso l’acquisto di azioni proprie è funzionalmente collegato ad una delibera di riduzione volontaria del capitale già adottata e efficace, per cui l’acquisto ed il contestuale annullamento di azioni proprie costituiscono la modalità prescelta per dare attuazione alla riduzione del capitale; è la stessa delibera di riduzione del capitale che prevede quale modalità di attuazione l’acquisto di azioni proprie (presso tutti i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale o presso i soli soci disponibili alla cessione). Nel caso cui si riferisce il presente orientamento l’acquisto di azioni proprie, invece, non è stato preordinato al loro successivo annullamento e tra acquisto delle azioni e successiva riduzione del capitale non vi è alcun nesso causale. Si rammenta che in tema di acquisto di azioni proprie l’art. 2357-ter c.c., nel testo in vigore sino al 31 dicembre 2015, prevedeva, al terzo comma, l’obbligo per la s.p.a. acquirente di costituire una riserva indisponibile pari all’importo delle azioni iscritte all’attivo di bilancio e di mantenere detta riserva finché le azioni non venissero trasferite o annullate. In dottrina si era osservato che funzione di detta riserva era quello di neutralizzare un valore, quello delle azioni proprie iscritto all’attivo, che non poteva costituire un valore effettivo, rappresentando dette azioni una frazione del patrimonio della medesima società acquirente. Si riteneva che più di una riserva si trattasse di una posta contabile o correttiva. L’art. 6 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 (entrato in vigore il 1 gennaio 2016) ha modificato sul punto l’art. 2357ter, terzo comma, c.c. stabilendo che «l’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo di bilancio di una specifica voce, con segno negativo». Pertanto, dal 1 gennaio 2016 le azioni proprie troveranno evidenza in bilancio attraverso una voce di segno negativo riportata al passivo (e non più iscrivendo la voce azioni proprie all’attivo di bilancio e la riserva indisponibile “azioni proprie” al passivo di bilancio, come previsto dalla normativa in vigore sino al 31 dicembre 2015). Il tutto come anche confermato dalla nuova disposizione 2424-bis c.c. (anch’essa modificata, con decorrenza 1 gennaio 2016, dall’art. 6 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139) laddove si stabilisce che «le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 2357-ter» (a sua volta il precedente art. 2424 c.c. prevede tra le voci di patrimonio netto, al numero X, «la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio»). Va anche evidenziato che l’iscrizione a passivo della voce «azioni proprie» con segno negativo produce l’effetto di rendere indisponibile quella parte (di pari importo) delle riserve disponibili esistenti al momento dell’acquisto delle azioni proprie e che ha reso possibile proprio detto acquisto (in questo senso anche la massima del Consiglio Notarile di Milano (Commissione per i principi uniformi in tema di società) n. 145 del 17 maggio 2016. Ad esempio, si pensi al caso di una s.p.a., con riserve disponibili di 1000, che acquisti azioni proprie al prezzo di 500. Queste le rilevazioni al passivo di bilancio: - le riserve rimangono invariate nel loro importo di 1000; - viene, invece, iscritta la voce «azione proprie» con segno negativo di 500. L’iscrizione di questa voce di segno negativo, peraltro, rende «indisponibile» parte delle suddette riserve sino alla concorrenza di 500; nella sostanza della riserva originaria (di 1000) andranno tenute distinte le due diverse frazioni che si vengono a generare: 1. la frazione di 500 (ossia di importo pari al prezzo di acquisto delle azioni proprie) “vincolata” a servizio delle azioni proprie e come tale da considerarsi indisponibile (la stessa non potrà essere distribuita tra i soci, né utilizzata per aumenti gratuiti del capitale o per copertura perdite) (per comodità di seguito la chiameremo “frazione vincolata”); 2. la frazione di 500 (pari alla differenza tra il valore delle riserve disponibili esistenti al momento dell’acquisto delle azioni proprie ed il prezzo di acquisto delle azioni proprie) che invece mantiene le caratteristiche originarie di disponibilità, rimanendo, pertanto, distribuibile tra i soci, ed utilizzabile per aumenti gratuiti del capitale o per copertura perdite (per comodità di seguito la chiameremo “frazione disponibile”). La legge non prescrive che questa distinzione debba risultare dal bilancio, ma può essere, comunque, opportuno evidenziarla (quantomeno in nota integrativa), e ciò per ragioni di “trasparenza”. Nel caso di riduzione del capitale mediante annullamento di azioni proprie già detenute va, tuttavia, evidenziata la possibilità di un pregiudizio per i creditori sociali. Nella sostanza con l’acquisto di azioni proprie si concretizza un rimborso del capitale ai soci e quindi una riduzione del patrimonio, tant’è che, come sopra già ricordato, l’art. 2357-ter c.c., nuovo testo, prescrive l’iscrizione al passivo di una specifica voce con segno negativo; deve, pertanto, ritenersi applicabile anche a questa riduzione del capitale, la disciplina di cui all’art. 2445, commi secondo, terzo e quarto, c.c..; in pratica la riduzione del capitale mediante annullamento di azioni proprie costituisce una fattispecie particolare riconducibile alla fattispecie generale della riduzione volontaria del capitale quale disciplinata dall’art. 2445 c.c.; cambiano le modalità di attuazione della riduzione del capitale (mediante l’annullamento delle azioni proprie detenute dalla società anziché mediante rimborso del capitale ai soci o mediante la loro liberazione dall’obbligo di versamenti ancora dovuti, ma la sostanza economica dell’operazione è sempre la stessa). Si tratta di una possibile “variante” della fattispecie generale della riduzione volontaria del capitale sociale e come tale assoggettata alla disciplina dettata dall’art. 2445, commi 2, 3 e 4, c.c. In passato si discuteva se anche questa tipologia di riduzione del capitale fosse legittima solo in presenza dei requisiti di esuberanza del capitale (fermo, comunque, restando il suo assoggettamento alla disciplina di tutela dei creditori di cui dall’art. 2445, commi 2, 3 e 4, c.c.). L’opinione prevalente era nel senso della necessità, anche per questa fattispecie di riduzione del capitale, della sussistenza del requisito dell’esuberanza (al fine anche di evitare facili elusioni dell’intera disciplina all’epoca dettata dall’art. 2445 c.c. e ciò mediante ripetuti acquisti di azioni proprie e sistematiche riduzioni del capitale mediante annullamento delle azioni così acquisite). Non era mancato sia in dottrina che in giurisprudenza chi aveva sostenuto anche la tesi opposta, nel senso di escludere la necessità dell’esuberanza avendo tale particolare delibera di riduzione una propria autonoma giustificazione (le azioni proprie non sono beni che concorrono al conseguimento dell’oggetto sociale che possono, ad un certo momento, divenire «esuberanti»: se la società le annulla lo fa per altre ragioni che nulla hanno a che vedere con l’esuberanza). Ora che con la legge di riforma del 2003 si è ammessa la possibilità della riduzione volontaria del capitale a prescindere dall’esuberanza, il problema può dirsi del tutto superato. Si è detto che la riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie già detenute costituisce una possibile «variante» della fattispecie generale della riduzione volontaria del capitale sociale, quale disciplinata dall’art. 2445 c.c.; l’annullamento delle azioni proprie, in questo caso, porta con sé la cancellazione dal passivo di bilancio della voce «azioni proprie» iscritta con segno negativo, in conformità al disposto dell’art. 2357-ter, comma 3, c.c. (come sopra già ricordato). Al riguardo si possono ipotizzare i seguenti scenari: a) azioni proprie acquistate ad un prezzo pari al loro valore nominale: 1. annullamento delle azioni proprie; 2. riduzione del capitale per importo pari al loro valore nominale; 3. cancellazione al passivo di bilancio della voce «azioni proprie» iscritta con segno negativo per importo pari al prezzo di acquisto (e quindi pari al valore nominale); 4. eseguibilità dell’operazione decorsi novanta giorni dall’iscrizione al Registro Imprese della delibera di riduzione del capitale al registro Imprese. Con la cancellazione al passivo di bilancio della voce «azioni proprie» viene meno il vincolo di indisponibilità gravante sulla «frazione vincolata» delle riserve, che torna, pertanto ad essere disponibile e quindi torna ad essere distribuibile tra i soci ed utilizzabile per aumenti gratuiti del capitale o per copertura di perdite. Esempio: azioni proprie del valore nominale di 500, acquistate al prezzo di 500; a passivo è stata iscritta la voce «azioni proprie» con segno negativo di 500; risulta pure iscritta riserva per 1000 da ritenersi, per la frazione di 500, vincolata a servizio delle azioni proprie (la cd. «frazione vincolata») e per la restante frazione di 500 ancora disponibile (la cd. «frazione disponibile»). Si procede all’annullamento delle azioni proprie con riduzione del capitale; a bilancio il capitale viene ridotto per 500; viene cancellata la voce «azioni proprie» con segno negativo di 500; la riserva di 1000 rimane invariata nel suo importo e torna ad essere totalmente disponibile, anche per l’importo di 500 in precedenza vincolato a servizio delle azioni proprie. b) azioni acquistate ad un prezzo superiore al loro valore nominale: 1. annullamento delle azioni proprie; 2. riduzione del capitale per importo pari al loro valore nominale; 3. riduzione di una riserva disponibile per importo pari alla differenza negativa tra il valore nominale delle azioni ed il prezzo di acquisto delle stesse; 4. cancellazione al passivo di bilancio della voce «azioni proprie» iscritta con segno negativo per importo pari al prezzo di acquisto; 5. eseguibilità dell’operazione decorsi novanta giorni dall’iscrizione al Registro Imprese della delibera di riduzione del capitale al registro Imprese. Nel caso in cui l’acquisto di azioni proprie sia avvenuto ad un prezzo superiore al valore nominale è condizione indispensabile per procedere al loro successivo annullamento che la società disponga di riserve, da ridurre per un importo pari alla differenza tra il prezzo a suo tempo corrisposto ed il valore nominale delle azioni annullate. Peraltro, nel caso di specie, detta condizione deve ritenersi sempre verificata, in quanto si può sempre contare, a tali fini, sulla frazione di riserva posta a servizio delle azioni proprie (la cd. «frazione vincolata»), resa indisponibile per effetto dell’iscrizione a passivo della voce «azioni proprie» con segno negativo. Pertanto se le azioni proprie sono state acquistate a prezzo superiore rispetto al valore nominale, in caso di loro annullamento con riduzione del capitale, si dovranno rilevare al passivo di bilancio la riduzione del capitale per un importo pari al valore nominale delle azioni, la cancellazione della voce «azioni proprie» con segno negativo, e la riduzione della «frazione vincolata» delle riserve per importo pari alla differenza tra il valore nominale ed il prezzo a suo tempo pagato per l’acquisto delle azioni proprie; la residua parte della «frazione vincolata» delle riserve (di importo pari al valore nominale delle azioni annullate) verrà invece liberata dal “vincolo” tornando ad essere disponibile. Esempio: azioni proprie del valore nominale di 200, acquistate al prezzo di 500; a passivo è stata iscritta la voce «azioni proprie» con segno negativo di 500; risulta pure iscritta riserva per 1000 da ritenersi, per la frazione di 500, vincolata a servizio delle azioni proprie (cd «frazione vincolata») e per la restante frazione di 500 ancora disponibile (cd. «frazione disponibile»). Si procede all’annullamento delle azioni proprie con riduzione del capitale; a bilancio il capitale viene ridotto per 200; viene cancellata la voce «azioni proprie» con segno negativo di 500; la «frazione vincolata» viene ridotta di 300, mentre il residuo importo di 200 torna ad essere disponibile; l’intera riserva dell’importo di 1000 (se nel frattempo è rimasta invariata la cd. “frazione disponibile”) passa quindi da 1000 a 700, e risulterà totalmente disponibile. Con l’imputazione alle riserve (e più precisamente alla «frazione vincolata») della differenza tra prezzo di acquisto e valore nominale delle azioni annullate, viene comunque garantito l’equilibrio di bilancio. c) azioni acquistate ad un prezzo inferiore al loro valore nominale: 1. annullamento delle azioni proprie; 2. riduzione del capitale per importo pari al loro valore nominale; 3. creazione di una nuova riserva o incremento di una riserva esistente per importo pari alla differenza positiva tra il valore nominale delle azioni ed il prezzo di acquisto delle stesse; 4. cancellazione al passivo di bilancio della voce “azioni proprie” iscritta con segno negativo per importo pari al prezzo di acquisto; 5. eseguibilità dell’operazione decorsi novanta giorni dall’iscrizione al Registro Imprese della delibera di riduzione del capitale al registro Imprese. Nel caso in cui l’acquisto di azioni proprie sia avvenuto ad un prezzo inferiore al valore nominale, a seguito del loro annullamento si determina una differenza positiva a favore della società (dovuta al prezzo di acquisto inferiore al valore nominale delle azioni annullate) differenza che sempre al fine di garantire l’equilibrio di bilancio dovrà essere destinata (1) ad apposita riserva di nuova creazione (2) ovvero a incremento di una riserva esistente. La riserva che verrà a crearsi sarà una «riserva di capitale» essendo nella stessa confluiti conferimenti originariamente eseguiti a titolo di liberazione del capitale (in sostanza a seguito del rimborso ai soci, effettuato con l’acquisto di azioni a prezzo inferiore al valore nominale, parte dei conferimenti dagli stessi a suo tempo eseguiti a liberazione del capitale, per un importo pari alla differenza tra prezzo di acquisto e valore nominale delle azioni annullate, viene «liberata» confluendo nella nuova riserva). Viene inoltre liberata e torna ad essere disponibile la frazione di riserve, che a fronte dell’iscrizione a bilancio della voce «azioni proprie» di segno negativo, era rimasta «vincolata» a servizio delle azioni proprie (la cd. “frazione vincolata»). Esempio: azioni proprie del valore nominale di 500, acquistate al prezzo di 400; a passivo è stata iscritta la voce «azioni proprie» con segno negativo di 400; risulta pure iscritta riserva per 1000 da ritenersi, per la frazione di 400, vincolata a servizio delle azioni proprie (cd «frazione vincolata») e per la restante frazione di 600 ancora disponibile (cd. «frazione disponibile»). Si procede all’annullamento delle azioni proprie con riduzione del capitale; a bilancio il capitale viene ridotto per 500; viene cancellata la voce «azioni proprie» con segno negativo di 400; viene creata una nuova riserva disponibile di 100 ovvero viene incrementata una riserva esistente sempre di 100; la «frazione vincolata» delle riserve dell’importo di 400 torna ad essere disponibile; l’intera riserva dell’importo di 1000 (se nel frattempo è rimasta invariata la cd. «frazione disponibile») risulterà totalmente disponibile. Così come la riduzione del capitale sociale può attuarsi con diverse modalità (tra le quali anche quella dell’annullamento di azioni proprie), a sua volta l’annullamento di azioni proprie può essere attuato con diverse modalità e quindi anche senza dover necessariamente procedere alla riduzione del capitale; in particolare la società può procedere all’annullamento di azioni proprie già detenute mediante: - la riduzione di una riserva per importo pari al prezzo di acquisto delle stesse (a prescindere che lo stesso sia pari, superiore o inferiore al valore nominale); si tratterà normalmente di quella frazione di riserve vincolata a servizio delle azioni proprie per effetto dell’iscrizione a bilancio della voce con segno negativo (cd «frazione vincolata»), anche se non si può escludere che si possa ridurre altra e diversa riserva, magari costituita successivamente all’acquisto delle azioni di proprie, con la conseguenza che la «frazione vincolata» a servizio delle azioni proprie tornerà ad essere totalmente disponibile. - la cancellazione al passivo di bilancio della voce «azioni proprie» iscritta con segno negativo per importo pari al prezzo di acquisto; - la conseguente modifica statutaria dovendo essere ridotto il numero delle azioni in circolazione (e dovendo, eventualmente, essere aumentato il loro valore nominale se espresso). Esempio: azioni proprie del valore nominale di 300, acquistate al prezzo di 500; a passivo è stata iscritta la voce “azioni proprie” con segno negativo di 500; risulta pure iscritta riserva per 1000 da ritenersi, per la frazione di 500, vincolata a servizio delle azioni proprie (cd “frazione vincolata”) e per la restante frazione di 500 ancora disponibile (cd. “frazione disponibile”). Si procede all’annullamento delle azioni proprie senza riduzione del capitale; a bilancio il capitale rimane invariato nel suo importo; viene cancellata la voce “azioni proprie” con segno negativo di 500; la “frazione vincolata” delle riserve dell’importo di 500 viene azzerata; l’intera riserva dell’importo di 1000 (se nel frattempo è rimasta invariata la cd. “frazione disponibile”) passa quindi da 1000 a 500, e risulterà totalmente disponibile. In questo caso l’operazione di annullamento di azioni proprie è immediatamente eseguibile: non essendo coinvolto il capitale sociale non trova neppure applicazione in questa ipotesi la disciplina dell’art. 2445, commi secondo, terzo e quarto c.c. In questo senso anche la massima del Consiglio Notarile di Milano (Commissione per i principi uniformi in tema di società) n. 37 del 19 novembre 2004: «La deliberazione di annullamento delle azioni proprie non è soggetta alla disciplina dell’art. 2445 c.c. quando sia configurata in modo tale da fare si che all’esito dell’annullamento non si verifichi alcuna riduzione del capitale sociale, bensì unicamente la riduzione del numero e l’aumento del valore nominale delle stesse».

Norme collegate

Art. 2357Art. 2445Art. 2357-terArt. 2357-bis

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