Riduzione volontaria del capitale - modalità di attuazione

Triveneto · H.G.11 · 9-2005

Riduzione del capitale sociale - Riduzione del capitale sociale reale e volontaria

Massima

In caso di riduzione volontaria del capitale a sensi dell’art. 2445 c.c. la delibera può essere attuata, oltre che mediante il rimborso ai soci o la loro liberazione dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti, anche mediante l’imputazione ad apposita riserva dell’importo della riduzione.

Ovviamente anche nel caso di specie si applicano le disposizioni di cui all’art. 2445, commi 3 e 4, c.c.

Motivazione

Già prima della riforma del diritto societario si discuteva in giurisprudenza ed in dottrina se fosse ammissibile la riduzione volontaria del capitale (o riduzione per esuberanza) mediante imputazione a riserva dell’importo della riduzione medesima.

Secondo un’opinione minoritaria l’operazione era inammissibile, in quanto il passaggio a riserva della parte del capitale oggetto di riduzione avrebbe finito col risolversi in una mera operazione contabile, ovvero in un mero spostamento di valori nell’ambito del patrimonio netto, incidendo solo sul vincolo di indisponibilità cui è assoggettata quella parte del patrimonio che è costituita dal capitale, in contraddizione con la motivazione che giustificava la riduzione volontaria del capitale, cioè l’esuberanza del patrimonio rispetto al conseguimento dell’oggetto sociale.

Sempre secondo tale opinione, la riduzione si poteva giustificare solo se consisteva in una reale diminuzione dei mezzi patrimoniali che la società poteva impiegare nella propria attività, come conseguenza di una accertata sproporzione tra mezzi disponibili e mezzi concretamente impiegati per il conseguimento degli scopi sociali.

L’opinione prevalente riteneva, al contrario, ammissibile la riduzione del capitale mediante imputazione a riserva, affermando che l’esuberanza andava considerata non solo in senso economico, come eccesso di mezzi finanziari, ma anche esuberante poteva essere considerato il vincolo costituito sul capitale rispetto all’esigenza di una diversa strutturazione del patrimonio.

La riduzione del capitale cioè poteva non riguardare tanto la determinazione dei mezzi propri necessari al conseguimento dell’oggetto sociale, quanto la determinazione dei mezzi soggetti al vincolo di indisponibilità proprio del capitale stesso.

Sempre a favore di tale modalità di riduzione si era osservato:

- che la possibilità dell’imputazione di riserve a capitale induce a ritenere, all’inverso, la praticabilità dell’operazione più favorevole al socio, ossia l’imputazione a riserva di eccedenze prodotte dalla riduzione del capitale;

- che l’art. 2445 c.c. indica che il capitale deve essere rimborsato, ma non prescrive che esso debba essere fisicamente consegnato ai soci nell’istante in cui la delibera diventi eseguibile: l’imputazione ad una riserva disponibile che può distribuirsi liberamente in qualsiasi momento è di fatto un rimborso, perché i soci ne possono disporre a loro discrezione;

- che non si comprende perché debba risultare illegittima la determinazione dell’assemblea di lasciare il capitale esuberante a disposizione dei soci, pur nel patrimonio netto della società, posto che ciò costituisce un minus rispetto al massimo consentito dalla legge, e non contrasta con lo scopo di tutelare i creditori.

Dopo la riforma, essendo venuto meno il requisito stesso dell’esuberanza quale presupposto imprescindibile per poter procedere alla riduzione volontaria del capitale, le motivazioni a suo tempo addotte per delegittimare una simile soluzione, che si fondavano proprio sul concetto di esuberanza, sono venute meno, per cui non può che confermarsi l’opinione, peraltro già prevalente in dottrina ed in giurisprudenza ante riforma, favorevole alla legittimità della delibera di riduzione volontaria del capitale da attuarsi mediante imputazione a riserva.

E’ fuori dubbio che anche nel caso di specie, trattandosi pur sempre di una riduzione volontaria del capitale, si applicano le disposizioni di cui all’art. 2445, commi 3 e 4, c.c. (con tutte le precisazioni in relazione ai diversi momenti dell’efficacia e della eseguibilità della delibera di cui all’Orientamento H.G.10).

Per quanto riguarda, più specificatamente, il momento della eseguibilità della delibera nel caso di specie, la riserva cui è stato imputato l’importo della riduzione, dovrà considerarsi vincolata e non distribuibile sino a che non siano trascorsi novanta giorni dalla data di iscrizione al registro imprese della delibera; dopodiché, e sempreché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione, la riserva stessa potrà considerarsi disponibile (e quindi anche distribuibile ai soci.

Norme collegate

Art. 2445

Massime collegate (2)