Rinnovo del divieto statutario di trasferimento delle azioni

Triveneto · H.I.22 · 9-2006

Azioni e quote - Limiti al trasferimento

Massima

È legittimo deliberare, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie e nei limiti temporali di legge, il rinnovo del divieto di trasferimento delle azioni già contenuto nello statuto ai sensi dell’art. 2355 bis, comma 1, c.c.

Tale delibera può essere adottata anche prima della scadenza del divieto previgente e può anche essere ulteriormente rinnovata.

Qualora lo statuto non abbia escluso il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 2, lett. b), c.c., l’approvazione della delibera di rinnovo del divieto di vendita delle azioni attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla sua approvazione.

Norme collegate

Art. 2355-bisArt. 2437

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