Rinuncia al termine previsto dall’art. 2501 ter, comma 4, c.c. nel caso di decisione di fusione rimessa all’organo amministrativo

Triveneto · L.E.7 · 9-2009

Fusione e scissione - In generale

Massima

Il termine di trenta giorni previsto dall’ultimo comma dell’art. 2501-ter c.c. non è posto nell’interesse dei soci in quanto tali, bensì nell’interesse dei soggetti cui è demandata in concreto l’approvazione della decisione di fusione.

A ciò consegue che, nell’ipotesi di incorporazione di società interamente posseduta, o posseduta almeno al 90%, la cui decisione sia rimessa statutariamente agli organi amministrativi delle società coinvolte (artt. 2505 e 2505-bis, c.c.), è possibile rinunciare validamente a tale termine:

fino a quando i soci conservino, anche solo potenzialmente, il diritto di adottare la decisione (vedi orientamenti L.E.5 e L.E.6), con il consenso di tutti soci e di tutti gli amministratori; successivamente a tale momento, con il consenso unanime dei soli amministratori.

Norme collegate

Art. 2505Art. 2505-bisArt. 2506-ter

Massime collegate (9)