Rinuncia alla facoltà di avocazione di cui all’art. 2505, comma 3, c.c.

Triveneto · L.E.6 · 9-2009

Fusione e scissione - Particolari fattispecie di fusione e scissione

Massima

Si ritiene legittimo, in conformità ai principi generali dell’ordinamento in ordine alla disponibilità dei diritti, che i soci delle società coinvolte rinuncino con la maggioranza di più del 95% del capitale sociale al diritto di avocare a sé la decisone di fusione per incorporazione di società interamente posseduta ai sensi dell’art. 2505, comma 4, c.c.

Quanto sopra si ritiene valido anche nell’ipotesi in cui le disposizioni dell’art. 2505, comma 3, c.c. si applichino per effetto del richiamo ad esse operato dall’art. 2505-bis, comma 3, c.c.

Norme collegate

Art. 2505Art. 2505-bisArt. 2506-ter

Massime collegate (7)