Scissione a favore di societa’ interamente posseduta e rapporto di cambio
Triveneto · L.D.10 · 9-2019
Fusione e scissione - Particolari fattispecie di fusione e scissione
Massima
Si deve ritenere che anche nella fattispecie della scissione a favore di una beneficiaria preesistente interamente posseduta dalla scissa sia necessario assegnare ai soci della scissa partecipazioni nella beneficiaria in base ad un rapporto di cambio che consenta a tutti i soci delle società coinvolte (dunque anche la scissa quale socio della beneficiaria) di mantenere inalterato il valore complessivo delle loro partecipazioni (vedi orientamento L.D.1).
Ciò tanto nell’ipotesi di scissione simmetrica quanto in quella di scissione asimmetrica.
Nella prima ipotesi, infatti, le nuove quote della beneficiaria derivanti dall’incremento patrimoniale conseguente alla scissione saranno proporzionalmente assegnate a tutti i soci della scissa.
Nella seconda, dette quote saranno assegnate solo ad alcuni soci della scissa compensando gli altri con maggiori percentuali di partecipazione nella scissa.
Non è invece possibile realizzare una scissione a favore di una società interamente controllata dalla scissa prevedendo che nessuna quota della beneficiaria venga assegnata ai soci della controllante (e dunque non venga determinato alcun rapporto di cambio) sulla base della considerazione che le quote di qualunque società che ne controlli interamente un’altra non possono subire modifiche di valore per effetto di trasferimenti patrimoniali tra controllante e controllata.
Se così si operasse, infatti, si rispetterebbe la regola della congruità del rapporto di cambio per i soci della scissa ma non per quello della beneficiaria, poiché quest’ultimo (la società scissa/controllante) vedrebbe aumentato il valore della sua partecipazione a causa della mancata assegnazione ai suoi soci di quote della beneficiaria; conseguentemente non si rispetterebbe lo schema causale della scissione.
Non si rientrerebbe nemmeno nella fattispecie della scissione asimmetrica, poiché anche in detta scissione è necessario mantenere inalterato il valore complessivo delle partecipazioni di tutti i soci delle società coinvolte.
Si può quindi affermare che l’assegnazione di parte del patrimonio di una società ad una sua controllata senza assegnazione di quote ai suoi soci non integri una scissione ma un negozio traslativo (conferimento a capitale o a patrimonio).
Motivazione
Nelle scissioni a favore di società preesistenti in cui siano coinvolte società tra loro indipendenti, cioè società tra le quali non sussiste alcun rapporto di partecipazione, è relativamente semplice definire le ipotesi in cui sia necessario determinare un rapporto di cambio e quelle in cui ciò non sia necessario (scissioni semplificate), posto che in dette operazioni è sufficiente confrontare i valori dei patrimoni reali iniziali con quelli finali per individuare il giusto rapporto di cambio.
La semplice regola che all’esito di una scissione nessun socio delle società coinvolte deve risultare più ricco o più povero consente di determinare agevolmente quando sia necessario attribuire a determinati soci nuove partecipazioni e quando ciò non lo sia e, conseguentemente, quali possano essere le operazioni semplificate.
Quando però la società scissa sia anche socia di una o più delle società beneficiarie preesistenti non sempre risulta agevole comprendere come debba essere soddisfatto il rapporto di cambio, poiché attraverso la partecipazione della scissa nella beneficiaria parte del valore del patrimonio assegnato dalla prima alla seconda continuerà ad essere da questa “detenuto”.
Nell’ipotesi, poi, in cui la scissa detenga l’intero capitale della beneficiaria preesistente la sola vicenda dell’assegnazione di parte del suo patrimonio a quest’ultima, senza modifica dei rapporti partecipativi, non determinerebbe mai una diminuzione del suo patrimonio netto reale. Una società scissa che assegni un patrimonio di 1, 100 o 1.000 ad una partecipata al 100% (senza modificare la sua partecipazione) otterrà sempre in cambio il corrispondente incremento di valore di 1, 100 o 1.000 della sua quota nella partecipata.
Restando, dunque, immutato il patrimonio reale della scissa all’esito di una scissione a favore di una beneficiaria preesistente da essa interamente posseduta di cui mantenesse la partecipazione totalitaria, potrebbe apparire corretto non prevedere in tale ipotesi l’attribuzione ai suoi soci di partecipazioni nella beneficiaria, posto che quello delle loro partecipazioni nella scissa rimarrebbe inalterato.
Così non è.
Se si operasse in tal modo, infatti, le quote di partecipazione della scissa nella beneficiaria aumenterebbero di valore per effetto delle assegnazioni patrimoniali da questa effettuate violando in tal modo lo schema causale della scissione.
La circostanza che l’attribuzione ai soci della scissa di tutte le nuove quote della beneficiaria derivati dall’incremento patrimoniale conseguente alla scissione renderebbe più “povera” la scissa, in quanto a fronte della diminuzione del suo patrimonio non vi sarebbe alcuna assegnazione di quote, non deve trarre in inganno sulla correttezza dell’operazione.
Ciò che non deve subire alterazione di valore all’esito di una qualunque operazione di scissione o fusione è il valore reale di tutte le partecipazioni nelle società coinvolte e non quello dei loro patrimoni netti.
Anzi, la modifica di valore dei patrimoni netti delle società coinvolte è la conseguenza naturale di dette operazioni, che possono anche concludersi con una diminuzione complessiva dei valori preesistenti (come accade nelle incorporazioni di società controllate).
La mancata assegnazione ai soci della scissa di quote nella beneficiaria nell’ipotesi di scissione a favore di società interamente posseduta risulterebbe anche contraria al tenore letterale della norma che definisce la fattispecie legale della scissione.
L’art. 2506, comma 1, c.c. dispone infatti che «con la scissione una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci».
È vero che esistono delle ipotesi di scissione in cui non è possibile o non è necessario assegnare quote della beneficiaria a chicchessia, si tratta della scissione a favore di società partecipata dagli stessi soci della scissa e nelle stesse proporzioni e della scissione diretta a favore della partecipante.
Ma in dette ipotesi, in realtà, la mancata assegnazione di quote della beneficiaria non integra una violazione della regola imposta dall’art. 2506, comma 1, c.c. ma, al contrario, la sua corretta applicazione, ancorché adeguata a fattispecie particolarissime in cui il rapporto di cambio risulta congruo per tutti i soci delle società coinvolte anche in assenza di assegnazione di “nuove” quote.
Si deve infine rilevare come l’assegnazione di parte del patrimonio di una società ad una sua partecipata al 100% senza corrispettivo possa avvenire oltre che con una scissione anche con un conferimento (a capitale o a patrimonio).
L’unica differenza che sussiste tra le due operazioni, posto che il “trasferimento” patrimoniale è identico, è che all’esito di una scissione i soci della scissa divengono anche soci della beneficiaria mentre all’esito di un conferimento la partecipante continua a rimanere l’unico socio della partecipata.
Tale differenza è quella che giustifica causalmente la diversa disciplina della scissione rispetto a quella del conferimento: natura non traslativa della prima e conseguente mancanza delle garanzie proprie dell’alienante. Come sarebbe possibile giustificare tale natura se ai soci della scissa non fossero assegnate le stesse partecipazioni che prima della scissione rappresentavano il patrimonio assegnato?
Per quanto esposto nell’orientamento in commento si è affermato che anche nella scissione a favore di società interamente posseduta dalla scissa è necessario assegnare, ai soci della scissa, quote nella beneficiaria secondo un rapporto di cambio congruo.