Scissione con scorporo
Triveneto · L.G.1 · 10-2023
Fusione e scissione - In generale
Massima
Il nuovo art. 2506.1 del codice civile ha introdotto, anche nel nostro ordinamento, la figura della “scissione con scorporo”, consistente nella possibilità da parte di una società di assegnare ad una o più società di nuova costituzione una parte del suo patrimonio attribuendo a sé stessa le relative azioni o quote. I conseguentemente riformati artt. 2506-bis e 2506-ter c.c., stante le peculiari caratteristiche dell’operazione, stabiliscono poi una serie di deroghe in ordine alle formalità procedimentali normalmente richieste nelle operazioni di scissione. In particolare, dispongono che non è necessario che il progetto di scissione (con scorporo) contenga le informazioni riguardanti:
il rapporto di cambio delle azioni o quote e l’eventuale conguaglio in denaro; le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote di nuova emissione e la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili; il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni. Non sono inoltre richieste la situazione patrimoniale indicata nell’art. 2501-quater, comma 1, c.c. e le relazioni dell’organo amministrativo e degli esperti di cui agli artt. 2501-quinques e 2501-sexies c.c. Il nuovo comma 6 dell’art. 2506-ter c.c. stabilisce infine che ai soci non consenzienti non compete il diritto di recesso. Fra le regole che si ritiene di poter disapplicare alla nuova figura in base al disposto del nuovo comma 4 dell’art. 2506-bis c.c., vi rientrano anche:
quella che prevede la necessità che il progetto di scissione contenga l’indicazione della data da cui le operazioni delle società partecipanti all’operazione sono imputate al bilancio della nuova società poiché, salva una diversa specifica indicazione da inserire nel progetto, tale data coincide con quella di decorrenza degli effetti civilistici della scissione; quella di attribuire ai soci che non hanno approvato la scissione il diritto di fare acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso ai sensi dell’art. 2506-bis, comma 4, c.c.
Motivazione
Il nuovo articolo 2506.1 c.c., introdotto con il D. Lgs. 2 marzo 2023 n. 19, è intervenuto per dare attuazione alla direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale disciplina è stata dettata per uniformare le operazioni transfrontaliere riguardanti società di capitali italiane e degli altri Stati membri che hanno la sede sociale o l’amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell’Unione europea. Essa si applica anche alle scissioni a cui partecipano società diverse dalle società di capitali, o società di capitali che non hanno né la sede sociale, né l’amministrazione centrale, né il centro di attività principale nel territorio dell’Unione europea qualora risulti comunque applicabile la disciplina della direttiva alla società risultante dall’operazione. Una volta ammesse le scissioni transfrontaliere per scorporo è stato necessario introdurre tale forma di scissione anche nell’ordinamento interno al fine di eliminare incongruenze sistematiche. La nuova norma contenuta nell’art. 2506.1 c.c. contempla esclusivamente il caso di costituzione, attraverso lo scorporo, di una nuova società nella quale confluisce una parte del patrimonio della scissa e le cui quote o azioni vengono assegnate, anziché ai soci della scissa, alla scissa medesima. La scissione mediante scorporo deve dunque essere parziale, cioè deve essere assegnato alla o alle società beneficiarie soltanto una parte del patrimonio della scissa e non l’intero suo patrimonio poiché quest’ultima deve sopravvivere all’operazione per rendersi assegnataria delle partecipazioni della o delle beneficiarie. Il richiamato D. Lgs. n. 19/2023 ha anche disposto, modificando gli artt. 2506-bis e 2506-ter c.c., coerentemente con le caratteristiche di tale nuova figura, che alla scissione con scorporo non si applicano le previsioni di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell’articolo 2501-ter, primo comma del codice civile. Ed infatti le informazioni espressamente escluse dal contenuto del progetto non sono necessarie, posto che l’intera partecipazione della nuova società va assegnata, appunto, alla società scissa e non ai suoi soci. I soci della scissa non partecipando al capitale sociale della beneficiaria non hanno necessità di ottenere la maggior parte delle informazioni che invece si rendono necessarie nelle altre ipotesi di scissione. Il novellato art. 2506-ter, comma 3, c.c. stabilisce poi opportunamente la superfluità, per la fattispecie in oggetto, sia della situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater, comma 1, c.c., sia delle relazioni dell’organo amministrativo e degli esperti di cui agli artt. 2501-quinques e 2501-sexies c.c., poiché il precedente testo di tale norma, che limitava l’esonero dei richiamati documenti alle scissioni con costituzione di nuove società nel solo caso in cui fossero attuate con criteri proporzionali di attribuzione delle nuove partecipazioni, avrebbe potuto far dubitare circa l’estensione della deroga anche alla nuova ipotesi di scissione. Il nuovo periodo aggiunto al comma 4 dell’art. 2506-bis c.c. detta poi una importante regola di chiusura, disponendo che il progetto della scissione per scorporo non deve contenere quanto incompatibile con “l’assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie alla società stessa, anziché ai suoi soci”. Sotto questo profilo si ritiene dunque che nel progetto di scissione con scorporo non ricorra la necessità:
di indicare la data da cui le operazioni delle società partecipanti all’operazione sono imputate al bilancio della nuova società poiché, salva una diversa specifica indicazione da inserire nel progetto, tale data coincide con quella di decorrenza degli effetti civilistici della scissione che, peraltro, non può essere convenzionalmente posticipata trattandosi necessariamente di scissione a favore di società di nuova costituzione; di attribuire ai soci che non approvato l’operazione la facoltà di fare acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso ai sensi dell’art. 2506-bis, comma 4, c.c. Infatti l’operazione in parola potrebbe ritenersi assimilabile ad una scissione non proporzionale, attesa l’attribuzione delle intere partecipazioni della beneficiaria alla scissa anziché ai suoi soci. Tuttavia i soci della scissa non subiscono a seguito dell’operazione alcun pregiudizio mantenendo immutate le posizioni nell’ambito della scissa ed essendo le partecipazioni nella nuova società assegnate esclusivamente alla scissa stessa e non a tutti o ad alcuni soci di quest’ultima in maniera non proporzionale. Va infine precisato che il momento in cui viene iscritta la nuova società nel Registro Imprese non può precedere quello in cui è effettuata l’iscrizione con riguardo alla società scissa.
Probabilmente ultronea, ma tuttavia opportuna, appare anche la disposizione che ha escluso la facoltà di recesso ai soci non consenzienti, atteso che l’operazione non altera né modifica in alcun modo le partecipazioni detenute dai medesimi né il loro valore.