Sede della liquidazione

Triveneto · E.A.4 · 9-2004

Atto costitutivo - Sede

Massima

Poiché le società possono avere un’unica sede principale la configurazione di una sede della liquidazione diversa da quella legale è illegittima. Nel caso che si voglia porre la sede della società in liquidazione in un luogo diverso da quello in cui era posta prima della liquidazione occorre procedere nelle forme di legge trasferendo la sede legale.

Norme collegate

Art. 2328Art. 2463