Sedi atipiche

Triveneto · E.A.3 · 9-2004

Atto costitutivo - Sede

Massima

Gli artt. 2328 e 2463 c.c., in relazione anche al disposto degli artt. 46 c.c. e 91 legge fall., impongono l’indicazione, nell’atto costitutivo, della sede della società, senza consentire in alcun modo che possa indicarsi anche un diverso tipo di sede principale (“amministrativa”, “operativa” e simili) per cui la previsione di sedi non secondarie diverse da quella c.d. legale, in quanto suscettibile tra l’altro di ingenerare incertezze e confusione per i terzi, non è legittima e quindi non è iscrivibile nel registro imprese.

Norme collegate

Art. 2328Art. 2463