Sigle e denominazioni plurime
Triveneto · C.A.1 · 9-2004
Atto costitutivo - Denominazione
Massima
È possibile indicare nello statuto/atto costitutivo, oltre alla denominazione per esteso, la sua abbreviazione e la relativa sigla, purché queste ultime siano rigorosamente coerenti con la prima e non siano idonee a generare confusione.
Non è invece possibile indicare più denominazioni, abbreviazioni o sigle alternative.
Norme collegate
Art. 2328Art. 2463