Società benefit - obbligo di indicare nell’oggetto sociale le finalità di beneficio comune

Triveneto · S.A.2 · 9-2019

Atto costitutivo - Oggetto sociale

Massima

L’obbligo di indicare nell’oggetto sociale le finalità di beneficio comune si applica non solo alle società benefit di nuova costituzione, ma anche alle società diverse dalle società benefit qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune (comma 379) attraverso una modifica dei patti sociali o dello statuto nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ciascun tipo sociale.

Motivazione

L’art. 1 comma 379 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che la società benefit deve indicare nell’ambito del proprio oggetto sociale le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Il riconoscimento dello status di benefit consente alla società di collocarsi sul mercato e di far conoscere ai terzi, con un’informazione chiara e legalmente riconosciuta, che essa persegue accanto alla finalità di lucro ulteriori finalità altruistiche.

L’indicazione nell’oggetto sociale delle finalità perseguite rende pienamente lecito ciò che si poteva configurare di dubbia ammissibilità, cioè la possibilità di indicare nello statuto scopi ulteriori a quello tipico della causa societaria, cristallizzando e vincolando nel tempo la mission aziendale, rendendola più stabile ed insensibile a eventuali mutamenti degli assetti proprietari o del management.

Mentre per quel che riguarda la denominazione sociale è prevista una mera facoltà di integrazione, per quel che riguarda l’oggetto sociale, invece, la legge introduce un vero e proprio obbligo; tale prescrizione si applica non solo alle società benefit di nuova costituzione, ma anche a quelle che vogliano diventare SB e alle «società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune (comma 379)». In tal caso, queste società sono tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ciascun tipo di società. Tali modifiche devono essere depositate, iscritte e pubblicate nel registro delle imprese secondo quanto previsto per ciascun tipo di società dagli artt. 2252, 2300 e 2346 c.c.

Per quanto attiene ai tipi sociali appartenenti alla classe delle società di persone la regola dispositiva per la modificazione del contratto sociale è quella della unanimità; nelle società di capitali vige come noto il principio maggioritario.

Al riguardo ci si può chiedere se la disposizione vada interpretata nel senso che tutte le società che già perseguano un fine ideale, senza che ciò sia indicato nell’oggetto sociale, siano tenute a modificare l’atto costitutivo per continuare a farlo, oppure se la specifica previsione statutaria sia necessaria solo quando la società intenda utilizzare sul mercato la denominazione di società benefit. Vi sono diverse argomentazioni a sostegno di un’interpretazione restrittiva della norma.

È necessario chiedersi inoltre se, quando una società già esistente decide di “trasformarsi” in una società benefit (ma ovviamente, per quanto scritto nel precedente Orientamento, non si tratta di trasformazione perché non muta il tipo), dalla modifica dello statuto a tal fine necessaria discenda il diritto di recesso in capo ai soci che non abbiano concorso alla formazione della relativa decisione o delibera. Qui si può sottolineare che molto dipende dallo specifico tenore della clausola e dunque dalla concreta modificazione statutaria; si tratta in altre parole di valutare, caso per caso, la significatività del cambiamento dell’oggetto sociale.

Un’ulteriore questione interpretativa che si pone in relazione all’oggetto sociale della società benefit deriva dal fatto che la legge non specifica espressamente quali siano le finalità di beneficio comune che possono essere indicate nell’oggetto sociale, rimettendo alla società la libertà di scegliere le finalità in concreto da perseguire. Ne dovrebbe discendere una preferenza per l’indicazione di finalità strettamente legate al processo produttivo dell’impresa, ma senza escludere la possibilità di destinare parte delle risorse gestionali ed economiche anche a più generiche finalità di beneficio comune.

Norme collegate

Art. 2247Art. 2295Art. 2328Art. 2463Art. L. 2015 n. 208

Massime collegate (1)