Società Cooperative - liquidatori - simmetria rispetto all’amministrazione - non sussiste

Campania · 34 · 5-2019

Scioglimento e liquidazione della società - Società cooperative

Massima

E' possibile la nomina di un Liquidatore Unico nelle società cooperative, pur dopo che la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cd. 'Legge di Stabilità 2018') ha imposto che l’amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti [nota1: La massima, sovrapponendosi ad una risposta a quesito dell’Ufficio studi CNN resa contemporaneamente allo studio che la Commissione aveva in corso, corrobora la convinzione che nelle cooperative si possa avere, anche dopo le recenti modifiche normative in tema di amministrazione, un Liquidatore Unico (risposta a quesito di impresa n. 55-2018 resa dall’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato a firma di Antonio Ruotolo e Daniela Boggiali)].

Motivazione

Il Legislatore, con la Legge di Stabilità 2018, per contrastare il fenomeno delle 'false cooperative', allo scopo dichiarato di favorire il rispetto, nelle società cooperative, del carattere mutualistico prevalente, ha operato in modo da aumentare la partecipazione dei soci ai processi decisionali, così da renderli più rigorosi e sicuri, evitando che l’affidamento del potere gestorio ad un solo amministratore possa favorire comportamenti illegittimi o non coerenti sotto il profilo mutualistico. La nuova previsione, per cui l’amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti, deve essere letta, infatti, unitamente alla previsione, già esistente, secondo la quale la maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori (ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche). D’ora in avanti, dunque, non si daranno più società cooperative gestite da un Amministratore Unico, ciò che era pacificamente ritenuto possibile in dottrina, ad onta della rubrica dell’articolo 2542 codice civile e del tenore dello stesso, facente riferimento sempre, al plurale, agli amministratori.

Si ritiene che questa normativa non abbia alcun impatto sulla liquidazione delle società cooperative, in particolare non determinando la necessità che anche i liquidatori siano almeno tre.

Difettando una specifica disciplina relativa al liquidatore nell’ambito del Titolo VI del Libro V del codice civile, per effetto del richiamo generale contenuto nell’articolo 2519 cc., trova applicazione in materia, con riguardo alle società cooperative, l’articolo 2487 del codice; per detta norma la pluralità dei liquidatori è solo una eventualità che determina l’esigenza che l’assemblea, in sede di nomina, detti le regole di funzionamento del Collegio, ben potendo darsi il caso di liquidatore unico. Non sembra, infatti, sussistano difficoltà a superare il filtro di compatibilità di cui al richiamato articolo 2519 codice civile, neppure dopo la 'Legge di Stabilità 2018', in quanto diversi sono il ruolo degli amministratori ed il ruolo del/i liquidatore/i e (se non più il novero) il fine ultimo delle attività commesse agli stessi: differenza tanto evidente che viene pacificamente ritenuto legittimo far ricadere su un estraneo alla compagine sociale la nomina a liquidatore della società, investito della legale rappresentanza della stessa, nelle stesse società cooperative (in cui La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori) e nelle società in accomandita semplice, laddove la legale rappresentanza è altrimenti riservata esclusivamente ai soci accomandatari. E' una differenza che riflette la diversità di condizione di una società nel pieno del proprio ciclo di esistenza rispetto ad una società che volge al termine dello stesso.

E' vero che appare oggi superata la visione della tradizionale dottrina, per cui l’impresa collettiva in fase di liquidazione vede esaurito il suo esercizio attivo, con riduzione solo a talune operazioni, modifica dell’oggetto sociale e, conseguentemente, dei poteri degli organi gestori, dimensionati in funzione della minore estensione dell’oggetto sociale (posizione che valorizzava al massimo la formula 'divieto di nuove operazioni', di cui all’articolo 2279 codice civile); ed è vero che si ritiene in fase di liquidazione possa aversi anche l’esercizio attivo dell’attività di impresa. Questo, tuttavia, può aversi se funzionale e finalisticamente orientato alla conservazione del valore del patrimonio sociale e se utile per la migliore liquidazione della società. Il solo verificarsi di una causa di scioglimento, infatti, determina, già per gli amministratori stessi, una limitazione dell’ambito dei propri poteri di gestione che devono essere orientati ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale; quindi i liquidatori, una volta nominati, hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. Si è in una fase in cui non si avverte la medesima esigenza del coinvolgimento della compagine sociale nei processi decisionali che sta (vuol stare?) alla base della novità introdotta con la Legge di Stabilità 2018, circostanza resa ancor più evidente dalla destinazione del patrimonio sociale che residua post-Liquidazione, nelle società cooperative.

Note Bibliografiche

La massima, sovrapponendosi ad una risposta a quesito dell’Ufficio studi CNN resa contemporaneamente allo studio che la Commissione aveva in corso, corrobora la convinzione che nelle cooperative si possa avere, anche dopo le recenti modifiche normative in tema di amministrazione, un Liquidatore Unico (risposta a quesito di impresa n. 55-2018 resa dall’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato a firma di Antonio Ruotolo e Daniela Boggiali).

Norme collegate

Art. 2519Art. 2487Art. 2542