Società di persone costituite anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 2500 ter cod. civ. - trasformazione a maggioranza - ammissibilità in presenza di rinvio generico alla normativa vigente.
Campania · 42 · 11-2020
Discipline transitorie - Ante riforma 2003
Massima
La decisione di trasformare una società di persone in società di capitali può essere assunta a maggioranza anche nelle società costituite anteriormente all’entrata in vigore dell’articolo 2500 ter cod. civ., se i patti sociali non dispongono diversamente. Salva la possibilità che l’interpretazione in concreto dei patti sociali conduca a diversa conclusione, deve ritenersi che, nella maggior parte dei casi, l’eventuale generico rinvio contenuto negli stessi, quanto alle modifiche dell’atto costitutivo, alle norme vigenti in materia, non integri la ‘diversa disposizione del contratto sociale’ da cui discende la necessità del consenso unanime dei soci. Salva la possibilità che l’interpretazione in concreto dei patti sociali conduca a diversa conclusione, deve ritenersi che, nella maggior parte dei casi, l’eventuale richiamo specifico, contenuto negli stessi, quanto alle modifiche dell’atto costitutivo, all’articolo 2252 codice civile, viceversa, integri la ‘diversa disposizione del contratto sociale’ da cui discende la necessità del consenso unanime dei soci.
Motivazione
L’articolo 2500 ter, primo comma, codice civile, nello stabilire che Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili non opera alcuna distinzione tra le società costituite ‘ante riforma’ e quelle costituite dopo (Nota1: Così Antonio Ruotolo - Trasformazione di società di persone in società di capitali. Maggioranza o unanimità e forma della decisione - Quesito n. 74-75-2008/I - Anno 2008, n. 3; Federico Tassinari, in 4. La Trasformazione delle Società, di Federico Tassinari e Marco Maltoni - Ipsoa, 2005, pag.95). Nonostante la chiarezza del tenore letterale della norma e l’assenza di disposizioni transitorie volte a limitarne l’operatività, parte della dottrina e della giurisprudenza di merito ha ritenuto che la norma in questione non sia riferibile alle società costituite anteriormente alla sua entrata in vigore e ciò indipendentemente dalla circostanza che i relativi patti sociali prevedano o meno specifiche clausole in tema di modificazioni del contratto sociale o dell’atto costitutivo in genere, o di trasformazioni in specie (Nota2: Montalenti, La riforma delle società di capitali: prospettive e problemi, in Società, 2003, 343; Massima Comitato Notarile Triveneto K.A.19 - (NON APPLICABILITÀ DELL’ART. 2500 TER, COMMA 1, C.C. ALLE SOCIETÀ COSTITUITE PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE - 1° pubbl. 9/06)). Alla base di questa lettura restrittiva vi sarebbe la necessità di una interpretazione dell’articolo 2500 ter che sia rispettosa del principio di cui all’articolo 11 delle ‘preleggi’ per cui La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo. Appare, tuttavia, che tale interpretazione si risolve nella pretesa della ultrattività della disciplina precedente (Nota3: Trib. Spoleto, Sentenza 14 luglio 2016, RG 679/2016), l’articolo 2500 ter non disponendo affatto per il passato bensì intervenendo a regolamentare un rapporto pendente tra i soci, in quanto tale soggetto allo ius superveniens che trova applicazione ratione temporis. La previsione della sufficienza della maggioranza - in tutte le società personali, senza distinzioni - per l’assunzione della decisione di trasformazione può essere messa fuori gioco dalla diversa disposizione del contratto sociale. Laddove l’atto costitutivo non contenga alcuna disposizione specifica quanto alle modifiche dell’atto costitutivo né alcun rinvio alle norme dettate per le società personali, nel disinteresse dei soci per le decisioni modificative del contratto sociale - tra le quali comunque si annovera la trasformazione progressiva - trova applicazione, alla luce di quanto innanzi affermato, la disciplina suppletiva di cui all’articolo 2500 ter, vigente (Nota4: Rosella Manfrè, Trasformazione a maggioranza di società di persone in società di capitali, Nota a Commento di ord. Trib. Milano sez. VIII, 28 febbraio 2005 e decr. Trib. Milano sez. VIII, 13 dicembre 2004, in NOTARIATO, Ipsoa, n. 4/2005). Frequentemente, tuttavia, i patti sociali delle società personali contengono un generico rinvio alle norme di legge vigenti in materia. Per quanto sia astrattamente possibile che nell’interpretare la singola clausola, indagando la comune intenzione delle parti, secondo il canone ermeneutico di cui all’articolo 1362 codice civile, si addivenga a diversa conclusione, si ritiene che nella maggior parte dei casi - anche in considerazione della possibilità che le parti siano cambiate nel corso del tempo, per effetto di mutamenti nella compagine sociale - detto generico rinvio non valga ad integrare la diversa disposizione fatta salva nell’íncipit dell’articolo 2500 ter: lo stesso deve intendersi come rinvio alle disposizioni tempo per tempo vigenti e, pertanto, non come rinvio fisso ma come rinvio mobile all’intero tessuto normativo, nell’ambito del quale la previsione oggi calata nell’articolo 2500 ter prevale sulla regola unanimistica generale, di cui all’articolo 2252 codice civile. La clausola di rinvio generico alle norme vigenti, di per sé, non esprime alcuna volontà negoziale, costituendo esplicitazione del fatto che solo su alcuni aspetti i soci hanno previsto una autonoma disciplina, per il resto non decidendo e mancando, quindi, l’autonoma volontà statutaria. Nella difficoltà di ricostruire la comune intenzione delle parti e di avvalersi del canone interpretativo di cui all’articolo 1362 codice civile, d’altronde, si può e si deve fare ricorso alle pratiche generali interpretative di cui all’articolo 1368 codice civile, le quali depongono per un rinvio mobile più che per un rinvio fisso: esemplificativamente, il rinvio alle maggioranze di legge nella determinazione dei quorum per la assunzione delle decisioni assembleari viene sempre interpretato come rinvio alle maggioranze tempo per tempo vigenti e non certo alle maggioranze previste al tempo del ‘confezionamento dei patti sociali’; lo stesso vale per tutte le regole di funzionamento della società, diversamente opinando dovendo molte di esse avere tuttora in uso il libro dei soci, come conseguenza di un rinvio presuntamente fisso alle norme di legge in tema di legittimazione all’esercizio dei diritti sociali. Ulteriore elemento che inclina verso tale soluzione è rappresentato da una decisione della Corte Costituzionale (Nota5: Corte Costituzionale, sentenza 9 luglio 1993 n. 311) la quale, relativamente ad un rinvio contenuto nel testo di una legge, afferma che perché sia possibile configurare un rinvio recettizio (…) occorre che il richiamo sia indirizzato a norme determinate ed esattamente individuate dalla stessa norma che lo effettua, diversamente configurandosi un rinvio formale o mobile. Alla luce di tale canone ermeneutico, fornitoci dal Giudice delle Leggi, laddove i patti sociali contengono non un generico rinvio alle norme di legge vigenti (come tale includente anche l’articolo 2500 ter) ma il richiamo, quanto alle modifiche dell’atto costitutivo, all’articolo 2252 codice civile, trovandoci in presenza di un rinvio fisso, l’unanimità dei consensi entra a far parte delle regole che disciplinano la vita della società, allo stesso modo che se nell’atto costitutivo vi fosse una espressa previsione in tal senso: conseguentemente il richiamo all’articolo 2252 codice civile vale ad integrare la diversa disposizione contenuta nel contratto sociale, fatta salva nell’incipit dell’articolo 2500 ter codice civile (Nota6: Contrari Federico Tassinari, in 4. La Trasformazione delle Società, Ipsoa, 2005, 95 e segg. e Massima Consiglio Notarile di Milano n. 55 del 19 novembre 2004 - Trasformazione, fusione e scissione di società di persone con decisione a maggioranza.). E ciò tanto per le società costituite antecedentemente alla riforma che per quelle costituite successivamente, in quanto i soci hanno in ogni caso espresso la volontà di rimettere al loro consenso unanime le modifiche dell’atto costitutivo, senza distinzioni, sia pure adeguandosi alla previsione di legge che, richiamando specificamente, hanno dimostrato di conoscere e ‘volere’. Non è da escludere che, in qualche caso concreto, sia possibile rinvenire la diversa intenzione delle parti che, ai sensi dell’articolo 1362 codice civile, farebbe approdare a conclusione opposta a quella scaturente dal senso letterale delle parole che pure ha un peso; tuttavia non appare sufficiente, allo scopo, ragionare della circostanza che i soci, nel darsi, ante riforma, le regole di funzionamento della società, non hanno riservato specifico riguardo al caso della trasformazione (in quanto precedenza non oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore), perché inferire dal mancato espresso riferimento a detta fattispecie l’esclusione dell’applicazione ad essa della regola unanimistica, appare, più che il possibile risultato della ricerca della comune intenzione delle parti, il risultato della ricerca di quella che avrebbe potuto essere la loro comune intenzione, se avessero conosciuto la norma di cui all’articolo 2500 ter, così come sarebbe successivamente entrata in vigore: un esercizio che appare esorbitare dal canone interpretativo di cui all’articolo 1362 codice civile. D’altro canto, la regola presupposta e tenuta in considerazione dai soci, nel richiamare l’articolo 2252, è quella unanimistica, alla quale essi hanno rinviato quando - salvo voci contrarie - avrebbero potuto derogarvi. Spingere alle estreme conseguenze il ragionamento fondato sulla ricerca dell’ipotetica volontà dei soci, dovrebbe determinare la conclusione (Nota7: Conclusione alla quale perviene Federico Tassinari, in 4. La Trasformazione delle Società, Ipsoa, 2005, pag.97) che, pure in presenza di uno statuto dove la regola unanimistica non è presente quale frutto di un rinvio bensì in dipendenza della espressa previsione della stessa, la regola della maggioranza si impone, onerando conseguentemente i soci di società preesistenti alla riforma, di attivarsi in ogni caso per esplicitare la volontà di sottrarsi al nuovo precetto che allora si applicherebbe sempre e comunque, travolgendo e svalutando, più che valorizzando, l’intenzione delle parti.
Note Bibliografiche
(1) Così Antonio Ruotolo - Trasformazione di società di persone in società di capitali. Maggioranza o unanimità e forma della decisione - Quesito n. 74-75-2008/I - Anno 2008, n. 3; Federico Tassinari, in 4. La Trasformazione delle Società, di Federico Tassinari e Marco Maltoni - Ipsoa, 2005, pag.95. (2) Montalenti, La riforma delle società di capitali: prospettive e problemi, in Società, 2003, 343; Massima Comitato Notarile Triveneto K.A.19 - (NON APPLICABILITÀ DELL’ART. 2500 TER, COMMA 1, C.C. ALLE SOCIETÀ COSTITUITE PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE - 1° pubbl. 9/06). (3) Trib. Spoleto, Sentenza 14 luglio 2016, RG 679/2016. (4) Rosella Manfrè, Trasformazione a maggioranza di società di persone in società di capitali, Nota a Commento di ord. Trib. Milano sez. VIII, 28 febbraio 2005 e decr. Trib. Milano sez. VIII, 13 dicembre 2004, in NOTARIATO, Ipsoa, n. 4/2005. (5) Corte Costituzionale, sentenza 9 luglio 1993 n. 311. (6) Contrari Federico Tassinari, in 4. La Trasformazione delle Società, Ipsoa, 2005, 95 e segg. e Massima Consiglio Notarile di Milano n. 55 del 19 novembre 2004 - Trasformazione, fusione e scissione di società di persone con decisione a maggioranza. (7) Conclusione alla quale perviene Federico Tassinari, in 4. La Trasformazione delle Società, Ipsoa, 2005, pag.97.