Società di persone - dichiarazione di recesso - pubblicità dello scioglimento del rapporto sociale a cura del socio receduto - ammissibilità
Campania · 30 · 12-2016
Recesso - Recesso da società di persone
Massima
La dichiarazione di recesso nelle società di persone, anche nel caso di recesso attuato per giusta causa, è fattispecie negoziale unilaterale, la cui pubblicità nel Registro delle Imprese può essere richiesta anche dallo stesso socio in concorrenza con l’organo amministrativo della società; infatti il socio receduto è titolare dello specifico interesse a rendere noto tempestivamente ai terzi lo scioglimento del rapporto sociale allo scopo di vedere esclusa, anche verso di loro, la responsabilità sua e dei suoi eredi per le obbligazioni sociali sorte successivamente al verificarsi di quell’evento. La dichiarazione di recesso è il primo degli elementi di una più complessa fattispecie modificativa dell’atto costitutivo, ma ha una sua intrinseca ed autonoma valenza proprio in funzione dell’interesse e dello scopo evidenziati.
Il notaio al quale sia richiesto di ricevere una dichiarazione di recesso da società di persone, se specificamente incaricato, può quindi, su delega del socio receduto a tanto legittimato, procedere alla relativa pubblicità commerciale.
Motivazione
Emerge nell’esperienza professionale quotidiana di ciascun operatore del diritto la gravità del problema del socio che, in presenza di circostanze tra le più varie, tali da far cessare od affievolire in maniera drastica la c.d. “affectio societatis”, diviene un vero e proprio “prigioniero” della società. Si tratta di questione non solo non di scarsa importanza per la realtà vissuta dal socio “prigioniero”, ma anche di questione, per quanto concerne maggiormente il recesso per giusta causa, per la quale non può sempre pensarsi ad un risultato automatico e certo. Il recesso non richiede di per sé particolari requisiti di forma della dichiarazione, che può addirittura, come è pacificamente riconosciuto, consistere in una mera comunicazione orale agli altri soci. L’ipotesi di prevalente, se non assorbente, interesse, è quella del recesso per giusta causa, per le difficoltà legate all’esplicitazione della giusta causa, alla costruzione della sua fisionomia nel caso concreto ed alla sua traduzione in una valida e convincente motivazione in termini descrittivi del recesso, in grado di reggere ad una eventuale impugnativa della società e di assicurare al socio receduto gli effetti benefici del recesso, ossia il diritto alla liquidazione della quota sociale ed alla liberazione dalle obbligazioni sociali assunte successivamente al recesso. Per le società di persone (art. 2285 c.c.) il legislatore ha espressamente ipotizzato il recesso ad nutum, il recesso per giusta causa ed il recesso convenzionale. In tutti i casi si genera lo scioglimento unilaterale del rapporto con i diritti ad esso conseguenti. Nel caso del recesso ad nutum lo scioglimento consegue alla semplice manifestazione di volontà, senza che vi sia bisogno di motivazione alcuna, se ricorrono determinate circostanze. In sostanza sono le condizioni previste per legge che legittimano il recesso “immotivato” (contratto a tempo indeterminato o per tutta la vita dei soci o soggetto a proroga tacita dopo l’attivarsi della durata per proroga o di durata superiore alla durata media della vita). Si tratta di fattispecie prodotta dallo sfavore assoluto dell’ordinamento per i vincoli perpetui. Il recesso per giusta causa, invece, introduce una deroga al generale principio di cui all’art. 1372 c.c., secondo il quale, ad eccezione del caso in cui le parti si riservino l’esercizio convenzionale del diritto di recesso (art. 1373 c.c.), lo scioglimento del negozio contrattuale può avvenire solo per mutuo dissenso, per volontà unanime, quindi, di chi ha posto in essere il contratto. Con l’art. 2285 c.c. si consente che il socio si sottragga al vincolo sociale tutte le volte che ricorre una giusta causa, il tutto con effetto immediato dall’intervenuta comunicazione ai soci superstiti. La necessità di confrontarsi con le problematiche connesse alla costatazione della giusta causa è a fondamento dell’opinione, rimasta isolata in dottrina (nel medesimo senso in giurisprudenza Cass. 6.2.1965 n. 186), secondo la quale il recesso per giusta causa potrebbe attuarsi soltanto mediante domanda giudiziale. In realtà è la metodica con la quale si affronta la giusta causa che da un lato esclude la necessità del ricorso al giudice e dall’altro semplifica l’esercizio del recesso al socio. Se si teorizzasse la necessità di una valutazione nel merito della giusta causa e quindi la necessità di accertare la realtà e la rilevanza dei fatti dai quali far emergere con sufficiente chiarezza, secondo un criterio di giustizia obiettivo, le violazioni degli obblighi contrattuali e dei doveri che portano alla legittimità del recesso del singolo socio, l’intervento del giudice sarebbe imprescindibile. La corretta formulazione della dichiarazione di recesso per giusta causa deve invece fermarsi al livello dell’enunciazione descrittiva dei fatti che integrano le violazioni a fondamento del recesso; nella dichiarazione deve emergere la sola fotografia dei fatti, restando esclusa ogni valutazione della realtà, dell’importanza e della rilevanza dei fatti all’interno del rapporto societario, operazione che spetterà al giudice nell’eventuale successiva fase giudiziale generata dalla contestazione del recesso da parte della società. Il perimetro della giusta causa è tracciato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, per la quale essa ricorre ogniqualvolta vi sia violazione di obblighi contrattuali o vi sia inosservanza dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza inerenti la natura fiduciaria del rapporto (così Cass. 14 febbraio 2000 n. 1602; Cass. 9 novembre 2002 n. 13063; Cass. 10 settembre 2004 n. 18243). Esiste poi un’ampia casistica particolareggiata, oltre che nella giurisprudenza della Suprema Corte, nella giurisprudenza di merito ed in dottrina. A tal proposito si rileva come la competenza specifica del notaio potrebbe, attraverso lo strumento del suo intervento nella formulazione dei patti sociali, introdurre la circostanziata previsione dei fatti di maggior rilievo atti ad integrare la giusta causa; in tal modo attraverso la funzione antiprocessualistica del notaio si ridurrebbe di molto l’incertezza del risultato. Il recesso di natura convenzionale, infine, è quello stabilito per volontà concorde degli stessi soci e che viene cristallizzato, quanto a casi e modalità di esercizio, nel contratto societario.
Ribadita l’ordinaria natura negoziale del recesso anche nel caso in cui sia esercitato per giusta causa, il passo successivo nel percorso che porta il socio fuori dalla società è quello della pubblicità con i suoi importanti effetti. Occorre in proposito distinguere due fasi, alle quali sembra preferibile assicurare possibile autonoma pubblicità. La prima è quella della dichiarazione di recesso, la seconda è quella della modifica conseguente dell’atto costitutivo ad opera dei soci superstiti. Con la dichiarazione di recesso si ha lo scioglimento del rapporto sociale rispetto al singolo socio, con la modifica dell’atto costitutivo nelle modalità previste dalla legge si ha l’eliminazione del socio receduto dalla compagine sociale e le eventuali variazioni collegate inevitabilmente a quella eliminazione: si pensi alla modifica delle quote di partecipazione e/o della ragione sociale che conteneva il nome del socio receduto, al trasferimento della sede perché essa era fissata in locali resi disponibili dal socio receduto, alla riduzione del capitale per la liquidazione della quota di spettanza dello stesso e cosi via. Quanto si dirà sul tema della pubblicità della dichiarazione di recesso, con gli opportuni adattamenti, può valere anche per lo scioglimento del rapporto conseguente alla morte ed all’esclusione del socio. Il motivo per il quale si focalizza l’attenzione sul recesso risiede nella casistica più frequente dalla quale è emersa la problematicità del momento pubblicitario.
La pubblicità della dichiarazione di recesso è lo strumento di attuazione dello specifico interesse a rendere noto tempestivamente lo scioglimento del rapporto sociale ai terzi, allo scopo di vedere esclusa, anche verso di loro, la responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi per le obbligazioni sociali sorte successivamente al verificarsi di quell’evento. Assume perciò una sua autonoma rilevanza in quanto cristallizza, liberando il receduto per l’avvenire, il termine finale della responsabilità patrimoniale e della capacità di impegnare la società nei confronti dei terzi (Cass. 21 dicembre 1999 n. 14360). Tale specifica pubblicità è imposta al fine dell’opponibilità dall’art. 2290, comma 2°, c.c.-. Di particolare rilievo sono le conseguenze della mancata pubblicità in materia di fallimento. La Suprema Corte in numerose sentenze ha affermato che il recesso del socio di società di persone di cui non sia stata data pubblicità ai sensi dell’art. 2290, comma 2°, c.c., essendo produttivo di effetti solo nell’ambito societario, non è idoneo ad escludere l’estensione del fallimento al socio ai sensi dell’art. 147 L.F., né assume rilievo il fatto che il recesso sia avvenuto oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento poiché il rapporto societario per quanto concerne i terzi è ancora a quel momento in atto (da ultimo Cass. Sez. I, 7.6.2012 n. 9234; Cass. Sez. I, 1°.3.2010 n. 4865, conformi Cass. Sez. III, 8.9.2006 n. 19304; Cass. Sez. L, 4.8.2004 n. 14962; Cass. Sez. I, 16.6.2004 n. 11304; Cass. Sez. I, 5.10.1999 n. 11045). E’ evidente l’importanza degli effetti di questo primo passaggio pubblicitario relativo alla prima fase e la pericolosità per il socio uscente di non potervi provvedere in autonomia. La seconda fase è invece senz’altro regolata sotto il profilo pubblicitario dall’art. 2300, comma I, c.c., a norma del quale incombe agli amministratori l’obbligo di curare l’iscrizione nel Registro delle Imprese delle modificazioni dell’atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla società dei quali è obbligatoria l’iscrizione. Il II comma del medesimo articolo prescrive per l’iscrizione delle deliberazioni dei soci modificative dell’atto costitutivo il deposito delle stesse in copia autentica ed il III comma sancisce la loro inopponibilità fino al momento in cui non sono iscritte.
L’attuazione di rilevanti interessi del socio uscente e degli altri soci, non del tutto sovrapponibili ed in casi critici anche del tutto divergenti, avviene quindi attraverso lo strumento della pubblicità. Per ovvie ragioni, ognuno dei soggetti coinvolti nella vicenda, il socio receduto da un lato, la società e gli altri soci dall’altro, deve poter attraverso l’idonea pubblicità assicurare la protezione del proprio interesse specifico nella maniera più tempestiva possibile. Tale affermazione appare assolutamente logica (in tal senso sostanzialmente Cass. Sez. I, 21.12.1999 n. 14360) sol che si consideri che socio receduto potrebbe essere il socio amministratore unico della società, in conseguenza del recesso non più socio e non più amministratore, oppure se si considera il recesso per giusta causa, che, proprio perché scaturente da un dissidio fra i soci, potrebbe automaticamente essere frustrato con lo strumento della mancata iscrizione della dichiarazione nel Registro delle Imprese (si pensi al recesso giustificato dagli inadempimenti reiterati del socio o dei soci amministratori). Osservando la struttura bifasica della fattispecie recesso e leggendo le norme codicistiche in materia vengono in considerazione, come abbiamo visto, due riferimenti di legge alla pubblicità, peraltro conferenti tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio: il primo è quello del 2° comma dell’art. 2290 c.c., secondo il quale «Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato»; il secondo è quello dell’art. 2300, 1° comma, c.c. secondo il quale «Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all’Ufficio del Registro delle Imprese l’iscrizione delle modificazioni dell’atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla società dei quali è obbligatoria l’iscrizione», ed ancora «Le modificazioni dell’atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza». Da queste prescrizioni normative, dalla loro collocazione sistematica e dalla previsione di un meccanismo diretto ad ottenere l’opponibilità degli atti e fatti che ne sono oggetto praticamente identico sembra essere confermato che soggetti a pubblicità, in considerazione del diverso interesse sotteso ed in maniera eventualmente autonoma, sono da un lato la dichiarazione di recesso intesa come incipit della più complessa fattispecie modificativa dell’atto costitutivo e dall’altro la modifica dell’atto costitutivo vera e propria alla quale parteciperanno tutti gli altri soci per pattuire i cambiamenti più o meno ampi determinati dall’uscita del socio. Ciò non significa che la tutela di tutti gli interessi non possa assommarsi in un unico adempimento pubblicitario ad opera degli amministratori quando non ci sono contrasti interni, quando gli accordi necessari a dare un nuovo assetto alla società a seguito dell’uscita del socio sono facili, quando la società è particolarmente solida patrimonialmente per cui il socio venuto meno non ha da temere dalla non immediata pubblicità effetti negativi sul suo patrimonio personale. In tutti questi casi sarà regola pratica dichiarare il recesso con il minor grado di formalismo possibile, anche solo oralmente come si è detto in principio. Saranno allora gli amministratori che, avuta la notizia del recesso, in conformità al dettato dell’art. 2300 c.c., daranno pubblicità alla sola dichiarazione di recesso se ne dovessero rilevare l’utilità, ma molto più probabilmente all’accordo complessivo dei soci modificativo dell’atto costitutivo conseguente alla dichiarazione di recesso. L’amministratore riceve la notizia, verbalmente o con scrittura non autenticata, e la trasferisce ai soci per i provvedimenti conseguenti che culmineranno nella pubblicità al fine dell’opponibilità ai terzi. Tale unicità di pubblicità non può però essere obbligatoria ed ineludibile in tutti i casi. Il rischio per il socio uscente è rilevantissimo, l’aspetto procedimentale che consente di scomporre lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio nei due momenti della dichiarazione di recesso, della morte, dell’esclusione e delle modificazioni dell’atto costitutivo che ne conseguono è incontestabile, la distinta previsione della pubblicità nell’art. 2290 per lo scioglimento del rapporto sociale e nell’art. 2300 per le modifiche dell’atto costitutivo deve avere necessariamente un significato. In conclusione non sembra potersi dubitare che ai due momenti della fattispecie recesso (ma anche morte ed esclusione) corrispondono due momenti pubblicitari che possono assommarsi in un unico adempimento, ma anche viaggiare autonomamente e con tempi distinti.
Circa i mezzi idonei alla pubblicità di cui all’art. 2290 è opportuno fare qualche precisazione. Il mezzo idoneo è l’iscrizione nel Registro delle Imprese o il Legislatore intendeva riferirsi ad altro? La risposta non può che essere positiva. L’art. 2290 è posto a chiusura della disciplina della società semplice che costituisce il paradigma di tutte le società di persone. Non poteva quindi contenere un esplicito riferimento al Registro delle Imprese (la sezione speciale del Registro delle Imprese per le società semplici è stata istituita dal D.P.R. 14.12.1999 n. 558), ma quando afferma che l’opponibilità ai terzi è assicurata dal portare a conoscenza lo scioglimento con mezzi idonei è evidente che il mezzo idoneo è quello normativamente previsto per l’opponibilità dei fatti inerenti un determinato tipo sociale, quindi per tutte le società soggette ad iscrizione nel Registro delle Imprese l’iscrizione nel Registro medesimo. Possiamo quindi asserire che la dichiarazione di recesso, ove il socio recedente non intenda degradarla a mera notizia per gli amministratori, la società ed i soci e voglia invece formalizzarla in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata, forma necessaria per la pubblicità ai sensi dell’art. 11, comma 4°, D.P.R. n. 581 del 7.12.1995, può essere oggetto di una autonoma iscrizione nel Registro delle Imprese, diretta ad ottenere verso i terzi il fermo della responsabilità del socio, e che tale autonoma iscrizione è sicuramente il mezzo idoneo di cui parla la legge.
Chiarito che i momenti della fattispecie recesso sono due, che ognuno di tali momenti, in considerazione degli specifici interessi ad esso sottesi, può essere assoggettato ad un autonomo adempimento pubblicitario, che il mezzo idoneo è in ogni caso per entrambi l’iscrizione nel Registro delle Imprese, resta da chiarire chi è legittimato ad eseguire l’adempimento pubblicitario relativo. Per come è stata fin qui ricostruita la fattispecie, ragionando in termini di tutela degli interessi, sembra evidente che gli amministratori sono legittimati in via generale dall’art. 2300 c.c. e quindi possono realizzare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti con un unico adempimento pubblicitario e ciò avviene sempre quando la dichiarazione di recesso, per il non voluto formalismo, degrada a mera notizia che gli amministratori ne hanno. Sembra altresì evidente che lo specifico interesse del recedente è comunque allo stato latente un suo diritto personale a garantirsi l’esonero da responsabilità a recesso avvenuto, che non può non trovare tutela nella sua legittimazione concorrente a procedere alla pubblicità della dichiarazione ex art. 2290 c.c. Quindi il socio che ha esercitato il recesso avrà in definitiva la scelta tra la dichiarazione-notizia affidata per la pubblicità agli amministratori e la dichiarazione formale ai fini della pubblicità che, in considerazione degli effetti negativi di un ritardo nella stessa, gli consentirà di provvedere all’iscrizione nel Registro delle Imprese in prima persona ed in via autonoma e concorrente.
Posta la questione in questi termini, a soli fini di completezza, si ripercorrono le ricostruzioni fino ad oggi proposte del fenomeno pubblicitario nella fattispecie del recesso. Con particolare riferimento al soggetto legittimato a richiedere la pubblicità del recesso nel Registro delle Imprese si sono profilati due orientamenti di segno opposto che hanno a fondamento l’esistenza di un unico adempimento pubblicitario a “tutela” di tutti gli interessi in gioco. Secondo una prima opinione, che potremmo ritenere maggioritaria in dottrina e che potrebbe essere a fondamento della frequente resistenza con la quale gli uffici accolgono la richiesta di pubblicità della dichiarazione di recesso da parte del socio receduto, l’art. 2300 c.c. prevede una competenza esclusiva degli amministratori all’iscrizione delle modificazioni dell’atto costitutivo e tali debbono essere considerate le ipotesi di scioglimento del vincolo societario limitatamente al singolo socio; pertanto il socio receduto, nel caso in cui l’organo amministrativo fosse inadempiente all’obbligo di iscrizione del recesso nel Registro delle Imprese, potrebbe esclusivamente esperire gli ordinari rimedi previsti dalla legge per costringerlo ad eseguire la pubblicità (diffida, art. 2932 c.c., procedura d’iscrizione d’ufficio ex art. 2190 c.c., azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e della società). Tale posizione è stata fatta apparentemente propria da una recente Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico. Apparentemente, perché tale Direttiva ha quale espresso presupposto il recesso nella fase modificativa dell’atto costitutivo ed in essa si parla di notizia del recesso pubblicizzata a cura degli Amministratori, per cui sembra che il redattore abbia avuto piena percezione della strutturazione procedimentale della fattispecie. Secondo l’opinione contraria, fatta propria da alcune pronunzie di legittimità (Cass. Sez. V, 26.2.2002 n. 2812; Cass. Sez. V, 2.8.2002 n. 11569; Cass. Sez. V, 1°.2.2006 n. 2215 che vedevano quale soggetto creditore l’Erario), il socio receduto, qualora l’amministratore di società di persone non provveda tempestivamente alla richiesta di iscrizione nel Registro delle imprese della modificazione dell’atto costitutivo conseguente all’intervenuto recesso, ha il potere di sostituirsi all’amministratore inerte in considerazione della norma contenuta nel 2° comma dell’art. 2296 del c.c., secondo la quale se gli amministratori non provvedono al deposito dell’atto costitutivo della società nel termine previsto dalla legge ciascun socio può provvedervi a spese della società o far condannare gli amministratori ad eseguirlo. Questa posizione potrebbe aprire un altro capitolo di discussione in ordine alla possibilità degli altri soci non amministratori di procedere all’iscrizione della dichiarazione di recesso nel Registro delle Imprese in quanto portatori dell’interesse ad impedire che il socio receduto possa continuare ad agire ed eventualmente assumere impegni in nome e per conto della società. Queste contrapposte posizioni sono superate ove si accolga, fino alle estreme conseguenze, la ricostruzione procedimentale in due fasi delle fattispecie di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, che consente di ammettere una possibile autonoma duplice pubblicità, ricostruzione che a ben vedere emerge con sufficiente chiarezza dalle norme in materia. Come più volte fin qui sottolineato, l’interesse precipuo alla pubblicità per il socio receduto è l’interesse a portare a conoscenza dei terzi con mezzi idonei lo scioglimento del rapporto sociale al fine di escludere sue responsabilità ultronee rispetto a quel momento e la possibilità di assoggettamento a fallimento. Rispetto a questo specifico interesse ed alla dichiarazione di recesso che lo esprime l’art. 2290 c.c. è un meccanismo compiuto in sé. Il socio dichiara il recesso, notifica la sua dichiarazione per renderla produttiva di effetti ed infine la comunica ai terzi con mezzi idonei, nell’attuale sistema con l’iscrizione del negozio unilaterale di recesso nel Registro delle Imprese. Ciò perché nel recesso, ma anche nel caso della morte del socio e nell’esclusione, esiste un elemento autonomo di partenza rispetto alla fattispecie modificativa complessiva, assoggettata a pubblicità a cura dell’organo amministrativo. Per questo elemento autonomo, dichiarazione di recesso, morte e delibera di esclusione, l’esigenza eminentemente soggettiva di bloccare temporalmente la responsabilità patrimoniale e la possibilità di fallimento non può non far intendere la pubblicità prevista dall’art. 2290 c.c. che come onere a carico del socio uscente. Parzialmente diversa è l’ipotesi dell’esclusione perché l’escluso ha di norma interesse a rimanere nella società e non ha quindi l’urgenza di fermare temporalmente la sua responsabilità patrimoniale, anzi forse il contrario. In conclusione le disposizioni contenute nell’art. 2290 attengono alla posizione del socio verso i terzi ed al socio medesimo ne spetta la gestione sotto il profilo pubblicitario. Nulla esclude ovviamente che gli altri soci siano più tempestivi del socio uscente dando seguito alla sua comunicazione con l’assunzione di tutte le modifiche necessarie dell’atto costitutivo, prima fra tutte la presa d’atto del recesso e la cancellazione del socio uscente dalla compagine sociale con corrispondente modifica delle partecipazioni sociali.
Accogliendo una siffatta ricostruzione del sistema è più agevole pensare che tutte le modifiche, ivi compresa la nomina di un nuovo amministratore qualora il receduto sia appunto l’amministratore unico, possano essere prese dagli altri soci in assenza dell’ormai ex socio, poiché la dichiarazione di recesso risulterà dal Registro delle Imprese in forza di un documento non contestabile, l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata. Non risulta intaccato il principio per il quale sicuramente l’art. 2300 c.c. è il cardine della pubblicità per le società di persone; infatti è fondamentale che gli amministratori facciano da filtro all’iscrizione nel Registro delle Imprese dei fatti relativi alla società dei quali è obbligatoria l’iscrizione, nonché delle modificazioni dell’atto costitutivo. Ma autonomizzando la previsione dell’art. 2290 c.c. si evitano in parte le conflittualità sottese alle dinamiche del recesso (ed anche della morte e dell’esclusione del socio). D’altronde, come abbiamo già dettagliatamente evidenziato, la norma dell’art. 2290 c.c. precede quelle degli artt. 2296 e 2300 e contiene la regola generale in tema di responsabilità nei casi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio nelle società di persone; offre anche la regola generale perché sia opponibile ai terzi la limitazione temporale della responsabilità con il mezzo idoneo che per le società iscritte nel Registro delle Imprese è l’iscrizione nel Registro medesimo. Non è invece specificato in quella norma “chi” deve e può ottemperare alla pubblicità e per quanto sin qui detto sembra ovvio concludere che il soggetto che deve portare a conoscenza con mezzi idonei sia anche, o forse soprattutto, il titolare del corrispondente interesse alla limitazione di responsabilità e cioè il socio uscente. Una tale conclusione non danneggia in alcun modo la società, i soci o i terzi; questi soggetti, a fronte del caso di un recesso illegittimo, o meglio di un recesso del quale si possa provare incontrovertibilmente l’illegittimità, possono attivare gli opportuni rimedi giudiziari. Di sicuro l’inerzia degli amministratori, qualora il socio uscente non possa almeno pubblicizzare la propria dichiarazione di recesso con gli effetti che ne derivano, imporrà il ricorso ai meccanismi giudiziari nel più frequente caso di recesso legittimamente esercitato, o meglio di recesso del quale si siano correttamente enunciati e formalizzati i presupposti. L’indeterminatezza del “chi” deve operare dell’art. 2290 non deve essere letta nel senso del «provvede chi è deputato per lo specifico tipo societario», poiché la dichiarazione di recesso in sé è, in vero, l’elemento che determina lo scioglimento del rapporto sociale, ma, in relazione alla più complessa fattispecie modificativa di cui è parte, non è da solo elemento sufficiente, anzi avvia soltanto l’iter necessario perché si abbia modifica dell’atto costitutivo.
Va rilevato anche che la pubblicità della dichiarazione di recesso, e quindi indirettamente dell’obbligo di liquidazione della quota, curata celermente dal socio uscente avvantaggerà i terzi che non dovranno scontare i probabilissimi ritardi dovuti alla necessità per gli altri soci di trovare gli accordi relativi alle modifiche collegate al mutamento della compagine sociale.
In definitiva, non emergendo controindicazione alcuna, sembra più logica ed utile sul piano pratico la lettura delle norme nel senso di riconoscere la legittimazione del recedente alla pubblicità, come in definitiva fatto dalla Corte di Cassazione nelle richiamate sentenze del 1999, del 2002 e del 2006, sia pure con il correttivo di una possibile doppia pubblicità, della dichiarazione di recesso da un lato e dell’atto modificativo dell’atto costitutivo, contenente quanto meno la presa d’atto da parte degli altri soci dell’avvenuto recesso con il conseguente mutamento della compagine sociale, dall’altro.
In conclusione, il socio receduto che ha scelto di attivarsi in proprio a tutela del diritto personale a veder cristallizzata temporalmente la sua responsabilità verso i terzi, renderà la sua dichiarazione nelle forme necessarie alla pubblicità nel Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 11, comma 4°, D.P.R. n. 581 del 7.12.1995, ossia quantomeno nella forma della scrittura privata autenticata. Una volta divenuto efficace il recesso, personalmente o affidandone l’incarico al notaio che ha raccolto la dichiarazione, procederà il più celermente possibile alla pubblicità. Il notaio incaricato, trattandosi anche nel caso che ci occupa di scrittura soggetta a pubblicità commerciale, ai sensi dell’art. 72 L.N. non potrà restituire in originale la dichiarazione al suo sottoscrittore.