Soggetti legittimati alla designazione del revisore per la redazione della relazione sui conferimenti in natura a liberazione di aumenti di capitale

Triveneto · I.A.13 · 9-2012

Aumento di capitale - Aumento oneroso

Massima

In assenza di una specifica previsione legislativa, si ritiene che la designazione del revisore cui affidare la redazione della relazione sui conferimenti in natura a liberazione di aumenti di capitale spetti a chiunque ne abbia interesse e non al solo conferente.

La disposizione di cui all’art. 2465, comma 1, c.c. (peraltro dettata per i soli conferimenti effettuati in sede di costituzione), in base alla quale “chi conferisci beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata....”, non appare, infatti, volta ad attribuire al solo conferente la facoltà di nomina, ma piuttosto ad attribuire a quest’ultimo il diritto di fare propria o meno la relazione predisposta dal revisore.

Una diversa interpretazione risulterebbe inconciliabile con il sistema, in quanto renderebbe inattuabili le delibere di aumento di capitale in natura adottate in un momento in cui non sia noto il potenziale conferente (come accade per quelle offerte di sottoscrizione ad una varietà di soggetti indefiniti a causa della natura fungibile dei beni richiesti in conferimento: azioni di una determinata società, titoli di stato, ecc.), nonché quelle per le quali sia intervenuto un mutamento di titolarità del bene da conferire tra la data di adozione della delibera e quella della sua sottoscrizione.

Motivazione

Come è noto, il legislatore della riforma non ha dedicato nessuna norma ai conferimenti in natura da effettuarsi in sede di aumento di capitale, salvo il richiamo all’art. 2464, comma 5, c.c. (e dunque agli artt. 2254 e 2255 c.c. che disciplinano gli obblighi di garanzia del conferente) contenuto nell’art. 2481 bis, comma 4, ultimo periodo, c.c.

L’unica disciplina sui conferimenti in natura contenuta nel codice (artt. 2464 e 2465 c.c.) è riferita ai soli conferimenti effettuati in sede di costituzione della società (vedi orientamento I.A,12).

Non c’è quindi da stupirsi che non esiste una disposizione che determini chi sia competente a designare il revisore cui affidare la redazione della stima bei beni conferiti in natura. In sede di costituzione, infatti, la società non è ancora venuta ad esistenza e dunque la designazione del revisore potrà essere effettuata solo dal conferente. Per tale motivo l’art. 2465, comma 1, c.c., si disinteressa della questione, limitandosi a prevedere che chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare una relazione di stima.

Se tale scarna disciplina non crea significativi problemi applicativi nella fase di costituzione della società, altrettanto non può dirsi per la sua applicazione alle operazioni di aumento di capitale in natura, poiché non è chiaro se in tali operazioni sia possibile per il conferente “presentare” una stima effettuata da un revisore designato dalla società conferitaria, ovvero dagli altri soci, come una certa logica porterebbe a suggerire.

Per risolvere la questione occorre analizzare i principi e gli interessi meritevoli di tutela coinvolti.

La stima è senz’altro richiesta dal codice al fine di garantire ai terzi l’effettività del capitale sociale e ai soci non sottoscrittori l’insussistenza del rischio di “annacquamento” delle proprie partecipazioni, tant’è che la stessa deve attestare non solo la copertura del capitale sottoscritto ma anche dell’intero sovrapprezzo.

È pertanto evidente che più il revisore sarà indipendente rispetto al soggetto conferente, tanto più sarà elevata la garanzia che la stima da lui redatta sarà imparziale. Sotto questo profilo, dunque, non esiste alcun interesse dell’ordinamento ad attribuire al solo conferente il diritto di designazione del revisore.

Da uno punto di vista operativo, bisogna poi considerare che al momento dell’adozione di una delibera di aumento di capitale potrebbe essere sconosciuto il nome del potenziale sottoscrittore (come accade per le offerte di sottoscrizione rivolte ad una varietà di soggetti indefiniti a causa della natura fungibile dei beni richiesti in conferimento: azioni, titoli di stato, ecc.), ovvero, potrebbe essere interesse della società non rendere edotto in anticipo detto potenziale sottoscrittore dell’offerta che gli si andrà a proporre, ovvero, ancora, potrebbe mutare la titolarità del bene richiesto in conferimento tra la data della delibera e quella della sua sottoscrizione. Orbene, in tutti questi casi sarebbe impossibile addivenire ad una delibera di aumento di capitale da liberarsi in natura se si ritenesse che l’unico soggetto legittimato a designare il revisore per la stima dei beni conferendi sia colui che poi si rivelerà l’effettivo conferente dei beni medesimi. Qualora, invece, si ammettesse che possa essere la società conferitaria a procedere con detta designazione, non vi sarebbe alcun problema operativo. Anche sotto questo profilo, dunque, non sembra possibile ravvisare nel sistema una riserva a favore del conferente del potere di designazione del revisore.

È infine da rilevare che l’interesse del conferente non è tanto quello di designare lo stimatore, quanto, piuttosto, quello di condividere e far propria la stima, ovvero di non utilizzarla nel caso in cui non la giudichi conveniente. In questo senso appare dettata la disposizione contenuta nell’art. 2465, comma 1, c.c., la quale prevede appunto che chi effettua il conferimento deve “presentare” la relazione di stima e non subirla.

Da quanto sopra emerge come sia ragionevole ritenere che per l’ordinamento sia indifferente chi designi il revisore per la redazione della stima, anche perché quest’ultimo è comunque l’unico responsabile di quanto elaborato, non assumendo il designatore alcuna responsabilità al riguardo. Ciò che rileva è che la stima sussista al momento della delibera di aumento e che il conferente abbia il potere di farla propria “presentandola” al momento del conferimento.

Norme collegate

Art. 2464Art. 2465Art. 2481-bis

Massime collegate (18)