Sorte degli eventuali diritti dei terzi sulle partecipazioni sociali all’esito della liquidazione del socio receduto mediante l’utilizzo di riserve disponibili

Triveneto · I.H.17 · 9-2014

Recesso - Recesso in s.r.l.

Massima

In caso di liquidazione della quota di partecipazione del socio receduto (o escluso o defunto) attraverso l’utilizzo di riserve disponibili della società, l’eventuale diritto di pegno, usufrutto, sequestro o pignoramento gravante la quota di partecipazione liquidata si trasferisce per surrogazione reale sulle somme di denaro corrisposte al socio receduto (o escluso o agli eredi del socio defunto). Gli eventuali diritti di pegno, usufrutto, sequestro o pignoramento già gravanti le partecipazioni dei soci superstiti si estendono sull’intera loro partecipazione come risultante all’esito della liquidazione.

Motivazione

L’art. 2473, comma 3, c.c., stabilisce che «i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale». Al comma 4 aggiunge che il rimborso può avvenire alternativamente, e secondo determinati criteri di preferenza:

mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni; mediante acquisto da parte di un terzo concordemente individuato dai soci; mediante utilizzo di riserve disponibili; mediante riduzione del capitale sociale. Appare evidente la mancanza di coerenza giuridica tra i due commi. Da un punto di vista dogmatico il recesso integra un evento estintivo del rapporto contrattuale, limitatamente ad un oscio, e non il suo trasferimento. Anche il concetto di “rimborso” della partecipazione evoca l’annullamento della medesima e non il suo trasferimento. Prevedere, dunque, che il rimborso al socio receduto possa avvenire anche, o meglio preferibilmente, mediante acquisto della sua quota da parte degli altri soci o di un terzo, quindi senza annullamento sostanziale della partecipazione, integra una contraddizione che pone notevoli problemi di ordine interpretativo circa la reale natura dell’istituto del recesso nella s.r.l. L’espressione “recesso”, infatti, assume la valenza che gli è propria di estinzione del rapporto contrattuale nei confronti di un determinato contraente (come previsto dalle disposizioni sul contratto in generale, art. 1373 c.c.) nella sola ipotesi in cui, in seguito al suo esercizio, venga annullata la partecipazione in cui detto rapporto è incorporato. Nel caso, invece, in cui la mdesima posizione contrattuale prosegua nei confronti di altri soggetti ciò che si verifica non è un recesso, bensì un trasferimento. La disposizione sul recesso dalla s.r.l. deve dunque essere interpretata in senso sostanziale, prescindendo dalle espressioni tecniche utilizzate dal legislatore. Ciò che si è voluto disciplinare nell’art. 2473 c.c. non è tanto il diritto alla “risoluzione unilaterale del contratto” quanto, piuttosto, quello al “disinvestimento”, diritto, quest’ultimo, compatibile sia con la cessione della quota che con il suo annullamento. È per questo che il comma 4 dell’art. 2473 c.c. consente di perfezionare il procedimento di “disinvestimento” non solo mediante annullamento della partecipazione, ma anche attraverso al sua cessione. Che le diverse modalità di “rimborso” previste dal comma 4 dell’art. 2473 c.c. determinino effetti giuridici diversi sul rapporto contrattuale facente capo al socio receduto è pacifico. Quello che non risulta chiaro è quale effetto determini la liquidazione attuata mediante utilizzo di riserve disponibili. Se, infatti, la liquidazione mediante acquisto della partecipazione da parte dei soci o di terzi produce sicuramente il trasferimento del rapporto contrattuale, mentre la liquidazione mediante riduzione del capitale ne determina l’estinzione, la liquidazione con riserve disponibili potrebbe essere astrattamente compatibile sia con il trasferimento che con l’estinzione della partecipazione rimborsata. Si pone dunque il problema di comprendere se nella s.r.l. il rimborso della partecipazione mediante utilizzo di riserve disponibili determini:

il suo trasferimento alla società (come accade per le società per azioni); il suo trasferimento ai soci superstiti; la sua estinzione, con conseguente espansione delle partecipazioni dei soci superstiti;

La prima ipotesi è senz’altro da escludere. La chiara disposizione contraria contenuta nell’art. 2474 c.c., che vieta “in ogni caso” alle s.r.l. di acquistare le proprie partecipazioni, rende infatti impossibile un’applicazione analogica a dette società della disciplina prevista per le s.p.a. dall’art. 2437, comma 5, c.c. Anche per l’ipotesi sub b) appare difficilmente sostenibile. Per ipotizzare un trasferimento diretto ai soci della partecipazione rimborsata dalla società si dovrebbe ritenere che tale ipotesi concretizzi una sorta di contratto a favore del terzo, nel quale la società assume la veste di stipulante e i suoi soci quella dei terzi beneficiari del trasferimento. Tale ricostruzione appare assai problematica. Se si trattasse di un contratto a favore del terzo, infatti, si dovrebbe ritenere che il trasferimento in capo ai soci superstiti possa essere da loro impedito rendendo la dichiarazione di non voler profittare della stipulazione fatta a loro favore (ai sensi dell’art. 1411 c.c.), con la conseguenza, incompatibile con il recesso, che in tale caso la partecipazione rimarrebbe di titolarità del socio rimborsato, non potendo, ovviamente, essere acquistata direttamente dalla società stipulante ex art. 1411, comma 3, c.c., stante il divieto per la s.r.l. di acquistare le proprie partecipazioni. Per ovviare a tale problema si dovrebbe dunque ritenere che il rimborso da parte della società realizzi una sorta di «acquisto legale coattivo a favore del terzo», destinato a perfezionarsi prescindendo dall’eventuale volontà contraria dei soci superstiti. Anche tale ricostruzione non appare condivisibile, in quanto nel nostro ordinamento non esiste una sola ipotesi di acquisto a titolo derivativo che possa perfezionarsi prescindendo dalla volontà dell’acquirente. Ogni bene trasferito, infatti, potrebbe recare danno a chi lo acquista, non sarebbe dunque ragionevole prevedere fattispecie di acquisto obbligatorio subordinate alla sola volontà del cedente. Ciò vale anche per le partecipazioni societarie. Si pensi all’ipotesi che le quote rimborsate non siano interamente liberate. In tale ipotesi i soci superstiti, eventuali acquirenti ex lege, diverrebbero obbligati a versare i decimi residui in totale assenza di una causa che giustifichi l’assunzione di tale obbligazione. Potrebbe anche accaere che le quote ad essi trasferite coattivamente siano costruite in pegno con diritto di voto in capo al creditore garantito. Anche in questo caso l’acquirente verrebbe chiamato ad assumere rischi e subire limitazioni in totale assenza di un nesso causale con la sua posizione di socio superstite, così come il socio receduto verrebbe liberato dai rischi connessi con la garanzia pignoratizia prestata senza alcuna giustificazione. Appare, dunque, assai più coerente con il sistema ritenere che, in presenza del divieto di acquisto delle proprie partecipazioni da parte delle s.r.l., il rimborso al socio receduto eseguito con patrimonio disponibile della società determini l’annullamento sostanziale delle sue partecipazioni analogamente a quanto accade nel caso di rimborso con capitale sociale. Da un punto di vista civilistico, infatti, il patrimonio della società è unico, non esiste alcuna distinzione tra riserve disponibili e capitale sociale. La distinzione evidenzia esclusivamente un vincolo di indisponibilità relativa che grava sulla parte del patrimonio sociale qualificabile come “capitale”. Tale parte, peraltro, è indeterminata, in quanto il patrimonio sociale è dinamico e nessuna realità è specificamente vincolata a capitale. La parte vincolata è individuata esclusivamente da un punto di vista quantitativo e può mutare nella sua materialità infinite volte. Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del patrimonio sociale indistinta. Quando la società rimborso al socio receduto la sua parte del patrimonio annulla di fatto tale rappresentazione, ciò indipendemente dal fatto che il rimborso avvenga con la parte del patrimonio priva del vincolo del capitale o con quella vincolata: in entrmabe le ipotesi sarà comunque stata rimborsata la parte di patrimonio rappresentata dalla partecipazione del socio receduto. La circostanza che in caso di liquidazione effettuata con riserve disponibili il capitale non subisce modifiche e, dunque, il valore nominale delle partecipazioni dei soci superstiti si espande per compensare quello delle partecipazioni annullate, non deve trarre in inganno, facendo ritenere che si realizzi un qualche trasferimento dal socio recedente ai soci superstiti. Dopo la riforma del diritto societario le quote di partecipazione di s.r.l. non hanno un valore nominale esplicito. Le stesse sono propriamente individuato con una percentuale o una frazione (ad esempio 20% o 1/5), pertanto non mutano con il mutare solo nominale del capitale sociale. Tale principio è espresso nell’art. 2481-ter, comma 2, c.c., il quale dispone espressamente che lq euote di partecipazione non mutano in caso di aumento gratuito di capitale, e nell’art. 2482-quater c.c., il quale eslcude ogni modifica delle partecipazioni sociali nel caso di riduzione per perdite. Le quote di partecipazione non rappresentano dunque un valore nominale rapportato al capitale sociale, come accadeva anteriormente alla riforma, ma più propriamente una quota nell’affare, determinante la misura dei diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali spettanti al socio. È per questo che in tutti i casi di rimborso di partecipazioni ai soci receduti con patrimonio della società, vincolato o meno a capitale, si verifica sempre un corrispondente aumento delle percentuali di partecipazione dei soci superstiti. Ciò è una conseguenza necessaria della neutralità patrimoniale dell’operazione di rimborso. Per chi preferisce individuare le partecipazioni sociali esclusivamente attraverso il loro valore nominale implicito, tale fenomeno risulta meno evidente nel caso di rimborso con capitale sociale rispetto a quello di rimborso con riserve disponibili, poiché nel primo caso i valori nominali delle partecipazioni dei soci supersiti non cambiano mentre nel secondo aumentano, ma in entrambi i casi le modifiche delle percentuali di partecipazione dei soci supertiti sono esattamente le stesse, trattandosi di fenomeni assolutamente identici. Si pensi all’ipotesi di una società con capitale di euro 9.000,00 partecipata da tre soci in parti uguali, dunque titolari di una quota di partecipazione pari ad 1/3 ciascuno, di valore nominale implicito di euro 3.000,00. In tale ipotesi, nel caso in cui un socio receda e venga liquidato con il capitale sociale, il valore nominale implicito delle partecipazioni dei soci superstiti rimarrebbe invariato in euro 3.000,00, mentre nel caso in cui venga liquidato con riserve disponibili il valore nominale implicito delle partecipazioni dei soci superstiti aumenterebbe ad euro 4.500,00. In entrambi i casi, tuttavia, la percentuale di partecipazione dei soci superstiti si espande fino al 50% ciascuno a fronte di un patrimonio netto della società post-liquidazione identico, con ciò evidenziando che da un punto di vista patrimoniale, sostanziale e giuridico le due modalità di liquidazione producono i medesimi effetti. All’esito del rimborso della partecipazione di un socio receduto con mezzi propri della società il patrimonio netto resiudo e le percentuali di partecipazione dei soci superstiti saranno sempre le stesse, indipendentemente dalla circostanza che i mezzi propri utilizzati siano riserve disponibili o capitale sociale. In entrambe le modalità di liquidazione, dunque, non si verifica alcun fenomeno traslativo a titolo derivativo di posizioni contrattuali già spettanti al socio receduto, ma unicamente al loro annullamento al quale consegue una necessaria espansione delle percentuali di partecipazione dei soci superstiti. La circostanza, poi, che solo nell’ipotesi di liquidazione con riserve disponibili si verifichi anche, e solo nominalmente, un aumento di valore delle partecipazioni dei soci superstiti non modifica i termini della questione. Anche perché, salva un’ipotesi di scuola assai improbabile, non accade mai che il rimborso ad un socio receduto avvenga unicamente con capitale sociale, posto che è praticamente impossibile che i valori reali della partecipazione da rimborsare siano identici a quelli nominali, dunque, che il patrimonio netto contabile, quello reale e il capitale sociale siano identici. È pertanto, naturale che il rimborso al socio receduto avvenga, anche nell’ipotesi di utilizzo del capitale sociale, in forma mista, utilizzando in parte riserve disponibili, con ciò evidenziando ancora una volta la sostanziale irrilevanza delle due modalità di liquidazione ai fini della classificazione giuridica del fenomeno. A quanto sopra consegue che tutte le volte che il socio receduto sia liquidato con patrimonio della società (soggetto o meno al vincolo di capitale) non si verifica alcun trasferimento a titolo derivativo della sua partecipazione a favore dei soci superstiti, ma unicamente un’espansione nominale delle loro quote di partecipazione. Pertanto:

se la partecipazione del socio receduto era gravata da pegno, usufrutto, sequestro o pignoramento, tali diritti si trasferiscono per surrogazione reale sulle somme di denaro rinvenienti dalla liquidazione e non seguono la quota accresciuta ai soci superstiti; gli eventuali diritti di pegno, usufrutto, sequestro o pignoramento gravanti le partecipazioni dei soci superstiti si estendono sulla percentuale oggetto di accrescimento nominale.

Norme collegate

Art. 2473Art. 2474Art. 1373

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