Sorte delle perdite “sterilizzate” in caso di scissione
Triveneto · T.A.15 · 9-2021
Discipline transitorie - Covid
Massima
Le perdite soggette al particolare regime legale di “sterilizzazione” previsto dall’art. 6 del D.L. n. 23/2020 devono essere tenute distinte da quelle ordinarie, costituiscono pertanto delle perdite “targate” la cui origine, ed eventuali successive movimentazioni, devono essere specificate nella nota integrativa. In caso di scissione di società dotate di tali perdite le stesse saranno dunque iscritte nel bilancio della/e beneficiaria/e con la medesima “targazione” (e conseguente regime legale di “sospensione”) che avevano nel bilancio dell’incorporata/fusa ai sensi dell’art. 2504-bis, comma 4, c.c., secondo il criterio di ripartizione previsto nel progetto. La presenza di perdite “sterilizzate” consente di imputare, in tutto o in parte, al capitale sociale di una o più beneficiarie il capitale sociale nominale della scissa (che deve essere corrispondentemente ridotto nel caso di attribuzione parziale, ovvero azzerato in caso di attribuzione integrale), ma non consente di liberare riserve di patrimonio per effettuare aumenti di capitale gratuiti in una qualunque società risultante (vedi orientamento T.A.10). Restano salve le ordinarie limitazioni all’operazione derivanti dalla sussistenza di patrimoni realmente negativi, quali l’impossibilità di determinare un congruo rapporto di cambio tra una beneficiaria preesistente avente un valore positivo ed una scissa avente un valore negativo in assenza di “plusvalori” da scissione.
Motivazione
In relazione alla questione della “conservazione” delle perdite soggette al regime di sospensione previsto dall’art. 6 del D.L. n. 23/2020 in caso di assegnazione delle medesime ad altra beneficiaria si rimanda alla motivazione dell’orientamento T.A.14. Per quanto riguardale le specificità della scissione si ritiene che in assenza di un criterio legale di ripartizione delle perdite sospese tra le beneficiarie sia senz’altro legittimo utilizzare per analogia quello previsto nel comma 4 dell’art. 173 del T.U.I.R. (che pur essendo norma fiscale esprime un principio di portata generale riferito all’attribuzione delle “posizioni soggettive” della società scissa). Detta disposizione prevede quale criterio normale di attribuzione quello proporzionale, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari. In sostanza, se una determinata perdita in regime di “sterilizzazione” è stata generata da un determinato elemento dell’attivo, appare possibile attribuire interamente detta perdita alla sola società cui sia attribuito detto elemento, prescindendo dalla regola della proporzionalità (si pensi alla perdita derivante dalla svalutazione di una partecipazione societaria che segue detta partecipazione). Appare peraltro consentito che il progetto di scissione si discosti dai suddetti criteri, ripartendo a propria discrezione le perdite “targate” tra le società risultanti in una logica meramente riorganizzativa e di opportunità economica. In tale ipotesi, infatti, il rischio di perfezionare operazioni in danno dei creditori e limitato, al pari di qualunque altra scissione “pericolosa”, dal diritto loro concesso dall’art. 2503 c.c. di opporsi all’operazione e dalla previsione sulla responsabilità solidale di tutte le società risultanti per i debiti della scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico disposta dall’art. 2506-quater, comma 3, c.c.