Sottrazione all’autonomia statutaria della disciplina delle modalità di convocazione dell’assemblea
Triveneto · H.N.4 · 9-2011
Massima
L’art. 125 bis T.U.F. impone una disciplina unitaria ed inderogabile per la convocazione dell’assemblea, consentendo esclusivamente alla Consob di integrare con regolamento le previsioni di legge.
La Consob ha quindi attuato tale delega (art. 84, comma 2. R.E.), dettando una disciplina integrativa, a sua volta esaustiva ed inderogabile, che sostanzialmente dispone l’applicazione integrale a detta fattispecie delle disposizioni sulla diffusione delle “informazione regolamentate”.
Stante quanto sopra si ritiene che le eventuali clausole statutarie che prevedano modalità ulteriori di convocazione dell’assemblea rispetto a quelle legali abbiano valenza meramente organizzativa, con la conseguenza che la loro inosservanza non si ripercuote sulla validità della convocazione.
Non appare nemmeno più possibile indicare nello statuto con efficacia vincolante il quotidiano dove l’avviso deve essere pubblicato, spettando tale scelta all’organo amministrativo secondo le regole delle “informazioni regolamentate” vigilate dalla Consob ex art. 113 R.E.
Le clausole statutarie previgenti alla riforma operata con il D.Lgs. n. 27/2010, che disciplinano le regole di convocazione dell’assemblea, se non abrogate, devono ritenersi convertite in regole organizzative prive di efficacia vincolante.
Motivazione
L’art. 125 bis del T.U.F. stabilisce che l’assemblea sia convocata, nei vari termini possibili, “mediante avviso pubblicato sul sito internet della società nonché con le altre norme previste dalla Consob con regolamento…".
La formulazione della nuova disposizione sulle modalità di convocazione dell’assemblea si caratterizza dunque per l’eliminazione di qualsiasi autonomia statutaria sul punto.
Il precetto normativo è cogente e non integrabile, se non con le disposizioni regolamentari impartite dalla Consob.
Il Regolamento Emittenti, all’uopo integrato, prevede, all’art. 84, comma 2, come uniche ulteriori modalità di pubblicazione dell’avviso di convocazione quelle previste dal Capo I del medesimo Regolamento.
Tali modalità sono dunque quelle che la Consob impone per la diffusione delle “informazioni regolamentate” (diffusione mediante uno SDIR o in proprio, regime linguistico, ecc.).
La scelta concreta delle procedure di diffusione delle “Informazioni regolamentate” compete, per sua natura, agli amministratori, compresa quella dei quotidiani ove pubblicarle ai sensi dell’art. 113 ter, comma 3, T.U.F. (fatto comunque salvo il potere di vigilanza della Consob sul punto).
Tale circostanza, unitamente al fatto che la formulazione dell’art. 125 bis del T.U.F. non lascia più alcuno spazio ai soci nel determinare le modalità di convocazione dell’assemblea, né prevede la possibilità di sommare alle modalità di convocazione “legale” ulteriori modalità “convenzionali”, porta a ritenere che sia sottratta all’autonomia statutaria ogni competenza legale sulla materia, con l’ulteriore conseguenza che le clausole previgenti di statuti non adeguati siano divenute comunque non più attuali, prescindendo da una loro abrogazione formale da parte dei soci.
In proposito è anche da osservare che la pubblicazione sui quotidiani eventualmente prevista dallo statuto ai sensi dell’abrogata disposizione contenuta nell’art. 2366 c.c., non può essere artificiosamente mantenuta in vita utilizzando per la sua legittimazione la disposizione contenuta nell’art. 113 ter, comma 3, T.U.F.
Tale disposizione era infatti preesistente all’abrogazione dell’art. 2366 c.c. Risulta inoltre incompatibile con una determinazione statutaria, dunque statica, l’individuazione delle modalità di pubblicazione su un quotidiano nazionale delle “informazioni regolamentate”, posto che le stesse devono adeguarsi alle richieste di vigilanza della Consob.
Le eventuali clausole statutarie che prevedano modalità ulteriori di convocazione dell’assemblea rispetto a quelle legali avranno dunque valenza meramente organizzativa, con la conseguenza che la loro inosservanza non si ripercuote sulla validità della convocazione.